Oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica

L'inosservanza comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti

La L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) art. 1 commi 125-129, come modificata dall’art. 35 del DL 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) prevede, tra l’altro, che le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. che abbiano ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00, da parte di:

 

  • Pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 2013/33 (quindi anche società a controllo pubblico);

 

indichino (per gli importi percepiti nell’anno 2018)  quanto alle stesse erogato nel corso dell’anno di riferimento (secondo il criterio contabile di cassa) secondo le seguenti scadenze:

  • per i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c.: nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato (con scadenza dell’adempimento alla data di approvazione del bilancio),
  • per i soggetti che sono tenuti alla redazione del bilancio abbreviato: nel proprio sito web o in mancanza sul portale dell’associazione di categoria di appartenenza (con scadenza entro il 30/06/2019).

L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1% del beneficio economico percepito con un minimo di Euro 2.000 e, in caso di mancata pubblicazione del beneficio entro 90 giorni dalla contestazione, la restituzione delle somme percepite. 

L’adempimento dovrà essere osservato anche negli anni successivi, sempre con riferimento all’anno precedente.

Si sottolinea che la presente comunicazione deve intendersi come mero supporto informativo in merito alla citata novità normativa, e può non essere esaustiva di ogni indicazione sul tema in parola. Del che, per effetto della presente nota di cortesia, in nessun caso la Scrivente potrà essere ritenuta responsabile di un’interpretazione erronea della nuova normativa di cui trattasi.