{"id":2,"date":"2005-03-31T00:00:00","date_gmt":"2005-03-30T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.laziointernational.it\/2005\/03\/31\/legge-31-marzo-2005-n-56-55\/"},"modified":"2005-03-31T00:00:00","modified_gmt":"2005-03-30T22:00:00","slug":"legge-31-marzo-2005-n-56-55","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2005\/03\/31\/legge-31-marzo-2005-n-56-55\/","title":{"rendered":"Legge 31 marzo 2005, n. 56"},"content":{"rendered":"<p style=\"color: #1465b1\" style=\"text-align: center\"><strong>Legge 31 marzo 2005, n. 56 <br \/>&#8220;MISURE PER L\u2019INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, <\/strong><\/p>\n<p style=\"color: #1465b1\" style=\"text-align: center\"><strong>NONCH\u00c9 DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI ENTI <\/strong><\/p>\n<p style=\"color: #1465b1\" style=\"text-align: center\"><strong>OPERANTI NEL MEDESIMO SETTORE&#8221;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><em>pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2005 &#8211; Supplemento ordinario n. 69<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 1.<\/strong><br \/><em>(Costituzione degli sportelli unici all\u2019estero)<br \/><\/em>1. Al fine di rendere pi\u00f9 efficace e sinergica l\u2019azione svolta dai soggetti operanti all\u2019estero per il sostegno all\u2019internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all\u2019estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunit\u00e0 di affari di origine italiana, il Ministro delle attivit\u00e0 produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze e con il Ministro per l\u2019innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all\u2019estero, le cui sedi sono notificate alle autorit\u00e0 locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l\u2019Italia. La costituzione degli sportelli unici \u00e8 realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l\u2019Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti gi\u00e0 esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attivit\u00e0 di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altres\u00ec tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonch\u00e8 delle macroaree di interesse economico-commerciale.<br \/>2. In coerenza con le linee di indirizzo dell\u2019attivit\u00e0 promozionale definite dal Ministro delle attivit\u00e0 produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all\u2019attivit\u00e0 di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonch\u00e8 di coordinamento di attivit\u00e0 promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalit\u00e0 di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, nonch\u00e8 per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell\u2019offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli unici all\u2019estero cooperano con il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui all\u2019articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n.\u00a0273, secondo le modalit\u00e0 previste dall\u2019articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.\u00a0175. Gli sportelli svolgono altres\u00ec funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di propriet\u00e0 industriale e intellettuale nonch\u00e8 di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attivit\u00e0 produttive ad hoc preposte, ai sensi dell\u2019articolo 4, commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n.\u00a0350.<br \/>3. All\u2019attivit\u00e0 degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l\u2019internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell\u2019Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), partecipano gli uffici dell\u2019ICE, dell\u2019Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane all\u2019estero con sede nelle localit\u00e0 dello sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale societ\u00e0 per l\u2019attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altres\u00ec aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell\u2019internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all\u2019estero.<br \/>4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalit\u00e0 da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.<br \/>5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.\u00a0400, dal Ministro delle attivit\u00e0 produttive e dal Ministro degli affari esteri, d\u2019intesa con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalit\u00e0 operative di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali gi\u00e0 presenti all\u2019estero, anche mediante l\u2019impiego di nuove tecnologie, d\u2019intesa con il Ministro per l\u2019innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo. <br \/>6. I responsabili degli sportelli unici all\u2019estero, di comprovata professionalit\u00e0, sono inseriti nell\u2019organico della rappresentanza diplomatica o dell\u2019ufficio consolare in qualit\u00e0 di esperti ai sensi dell\u2019articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.\u00a018, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attivit\u00e0 produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalit\u00e0 in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalit\u00e0 equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.\u00a018.<br \/>7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture gi\u00e0 esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalit\u00e0 pubbliche del Ministero delle attivit\u00e0 produttive, del Ministero degli affari esteri e dell\u2019ICE, tali professionalit\u00e0 saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.<br \/>8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonch\u00e8 per favorire all\u2019interno degli sportelli unici la compresenza di professionalit\u00e0 diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all\u2019articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.\u00a018, e successive modificazioni:<br \/>a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: \u00abdieci\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abtrenta\u00bb;<br \/>b) l\u2019ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all\u2019Amministrazione degli affari esteri, \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\u00abGli esperti che l\u2019Amministrazione degli affari esteri pu\u00f2 utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l\u2019esclusione delle unit\u00e0 riservate da speciali disposizioni di legge all\u2019espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell\u2019ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonch\u00e8 al contrasto della criminalit\u00e0 organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell\u2019Unione europea, di cui all\u2019articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.\u00a068\u00bb.<br \/>9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all\u2019ottavo comma dell\u2019articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.\u00a018, come sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.<br \/>10. Per l\u2019attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo \u00e8 autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.<br \/>11. Per l\u2019attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo \u00e8 autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall\u2019anno 2005.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\"><strong>Art. 2.<\/strong><br \/><em>(Disposizioni organizzative a supporto dell\u2019attivit\u00e0 degli sportelli unici all\u2019estero)<br \/><\/em>1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all\u2019estero, il Ministero delle attivit\u00e0 produttive \u00e8 autorizzato ad effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale a tempo determinato, entro il limite di spesa di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il Ministero delle attivit\u00e0 produttive \u00e8 altres\u00ec autorizzato, nel rispetto del suddetto limite di spesa, ad avvalersi di personale di comprovata professionalit\u00e0 nel campo economico-commerciale, in posizione di comando, proveniente dal comparto pubblico ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.\u00a0165, e successive modificazioni. Per le finalit\u00e0 di cui al presente comma, nel rispetto del suddetto limite di spesa, il Ministero delle attivit\u00e0 produttive pu\u00f2, inoltre, utilizzare il procedimento previsto dall\u2019articolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n.\u00a0273, nonch\u00e8 le procedure di cui all\u2019articolo 23-bis del citato decreto legislativo n.\u00a0165 del 2001. All\u2019onere derivante dall\u2019attuazione del presente comma, pari a euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell\u2019autorizzazione di spesa di cui all\u2019articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n.\u00a068.<br \/>2. Nelle more dell\u2019attuazione della delega di cui all\u2019articolo 6 per il riordino degli enti operanti nel settore dell\u2019internazionalizzazione delle imprese ed in fase di prima applicazione, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento degli sportelli unici all\u2019estero, \u00e8 istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo. Per le predette finalit\u00e0 \u00e8 autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per l\u2019anno 2005 e di euro 1.600.000 a decorrere dall\u2019anno 2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell\u2019ambito dell\u2019unit\u00e0 previsionale di base di parte corrente \u00abFondo speciale\u00bb dello stato di previsione del Ministero dell\u2019economia e delle finanze per l\u2019anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l\u2019accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.<br \/>3. Ai fini della completa attuazione del nuovo sistema degli sportelli unici all\u2019estero, alla copertura degli oneri derivanti dall\u2019istituzione e dal funzionamento dei medesimi sportelli si provvede a regime anche mediante le risorse individuate dall\u2019articolo 9, comma 1-ter, lettera c), della legge 29 luglio 2003, n.\u00a0229, come modificato dall\u2019articolo 6 della presente legge, derivanti dai decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell\u2019internazionalizzazione delle imprese, di cui al citato articolo 9 della legge n.\u00a0229 del 2003.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\"><strong>Art. 3.<\/strong><br \/><em>(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell\u2019internazionalizzazione delle imprese)<\/em><br \/>1. Sono autorizzati, nell\u2019ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attivit\u00e0 produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell\u2019ICE e di Sviluppo Italia Spa, relativamente all\u2019attivit\u00e0 di formazione per l\u2019attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all\u2019estero di cui all\u2019articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.\u00a0161, e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dell\u2019internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell\u2019ICE, ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n.\u00a068, e dell\u2019Istituto diplomatico, previsto dall\u2019articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.\u00a0267.<br \/>2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l\u2019internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all\u2019estero di cui all\u2019articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalit\u00e0 e i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.<br \/>3. L\u2019ICE contribuisce alle attivit\u00e0 di formazione connesse alle finalit\u00e0 della presente legge.<br \/>4. Per gli interventi di cui al presente articolo \u00e8 autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.<\/p>\n<p><strong>Art. 4.<\/strong><br \/><em>(Applicazione dell\u2019accordo-quadro con le universit\u00e0 in tema di internazionalizzazione)<\/em><br \/>1. Il Ministero delle attivit\u00e0 produttive, nell\u2019ambito dell\u2019accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l\u2019estero, l\u2019ICE e la Conferenza dei rettori delle universit\u00e0 italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con tutti i soggetti operanti nel settore dell\u2019internazionalizzazione, nonch\u00e8 degli accordi di settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca:<br \/>a) l\u2019utilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni all\u2019estero sulle attivit\u00e0 formative delle universit\u00e0 italiane in materia di internazionalizzazione, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura all\u2019estero e gli uffici dell\u2019ICE, ivi incluse le informazioni relative alla opportunit\u00e0 per stranieri di frequentare corsi organizzati in universit\u00e0 italiane per ottenere borse di studio;<br \/>b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le universit\u00e0, l\u2019ICE e tutti i soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell\u2019internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l\u2019adozione di strategie innovative per l\u2019internazionalizzazione delle imprese, nonch\u00e9 l\u2019interazione tra universit\u00e0 e imprese nella realizzazione di progetti per l\u2019internazionalizzazione e nella identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attivit\u00e0 di ricerca.<br \/>2. Con decreto del Ministro delle attivit\u00e0 produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle universit\u00e0 italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorit\u00e0 e settori di intervento per l\u2019effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalit\u00e0 di finanziamento.<br \/>3. Per gli interventi di cui al presente articolo \u00e8 autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\"><strong>Art. 5.<\/strong><br \/><em>(Accordi di settore in tema di internazionalizzazione)<br \/><\/em>1. Il Ministero delle attivit\u00e0 produttive promuove, anche attraverso l\u2019ICE, favorisce e incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi-quadro con le confederazioni, d\u2019intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attivit\u00e0 promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.<br \/>2. Il Ministro delle attivit\u00e0 produttive, d\u2019intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l\u2019ICE, opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitivit\u00e0 del sistema economico nazionale, nell\u2019ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.<br \/>3. Il Ministro delle attivit\u00e0 produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d\u2019intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali, promuovono, anche attraverso l\u2019ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all\u2019estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunit\u00e0, le comunit\u00e0 d\u2019affari italiane all\u2019estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalit\u00e0 previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l\u2019Unioncamere, con l\u2019Associazione delle camere di commercio italiane all\u2019estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.<br \/>4. Per la realizzazione delle attivit\u00e0 previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono coordinarsi con i soggetti che svolgono attivit\u00e0 promozionali operanti all\u2019estero e riconosciuti dal Governo italiano.<br \/>5. Per gli interventi di cui al presente articolo \u00e8 autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\"><strong>Art. 6.<\/strong><br \/><em>(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell\u2019internazionalizzazione delle imprese)<\/em><br \/>1. All\u2019articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n.\u00a0229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:<br \/>\u00ab1-bis. Il Governo \u00e8 altres\u00ec delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi\u00f9 decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell\u2019internazionalizzazione delle imprese.<br \/>1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell\u2019internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attivit\u00e0 produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell\u2019economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.\u00a0300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.\u00a0143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n.\u00a0143 del 1998, nonch\u00e8 all\u2019assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.\u00a03;<br \/>b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell\u2019internazionalizzazione delle imprese, secondo princ\u00ecpi ispirati alla maggiore funzionalit\u00e0 dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall\u2019attuale quadro economico-finanziario, nonch\u00e8 ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall\u2019Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;<br \/>c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall\u2019istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all\u2019estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;<br \/>d) possibilit\u00e0 di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all\u2019estero anche tramite societ\u00e0 prevedendo, tra l\u2019altro, che il fondo di cui all\u2019articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n.\u00a084, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all\u2019Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;<br \/>e) compatibilit\u00e0 con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.<br \/>1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell\u2019articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.\u00a0468, e successive modificazioni, la quale deve altres\u00ec precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all\u2019istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all\u2019estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, d\u2019intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attivit\u00e0 produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell\u2019economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie e per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini del l\u2019espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di quest\u2019ultimo \u00e8 prorogata di novanta giorni.<br \/>1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo pu\u00f2 emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princ\u00ecpi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater\u00bb.<br \/>2. Al comma 1 dell\u2019articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: \u00absei mesi\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abtrenta mesi\u00bb.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\"><strong>Art. 7.<\/strong><br \/><em>(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n.\u00a0100, e al decreto-legge 28 maggio 1981, n.\u00a0251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.\u00a0394)<\/em><br \/>1. La lettera h-bis) del comma 2 dell\u2019articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n.\u00a0100, \u00e8 sostituita dalla seguente:<br \/>\u00abh-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o societ\u00e0 estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell\u2019impegno finanziario previsto dal programma economico dell\u2019impresa o societ\u00e0 estera; tale limite \u00e8 aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003\/361\/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonch\u00e8 all\u2019impegno previsto dal programma economico dell\u2019impresa o societ\u00e0 estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano \u00e8 membro\u00bb.<br \/>2. Dopo la lettera h-ter) del comma 2 dell\u2019articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n.\u00a0100, sono aggiunte le seguenti:<br \/>\u00abh-quater) a costituire uno o pi\u00f9 patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;<br \/>h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attivit\u00e0 produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell\u2019articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.\u00a0143, nonch\u00e8 i fondi rotativi di cui all\u2019articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell\u2019articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273\u00bb.<br \/>3. All\u2019articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n.\u00a0100, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>a) l\u2019ultimo periodo del comma 1 \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abIn ogni caso gli interventi della societ\u00e0 devono essere basati su rigorosi criteri di validit\u00e0 economica delle iniziative partecipate\u00bb;<br \/>b) il comma 2 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\u00ab2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa\u00bb.<br \/>4. Dopo il comma 1 dell\u2019articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n.\u00a0100, e successive modificazioni, \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\u00ab1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 pu\u00f2 essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all\u2019estero delle imprese italiane\u00bb.<br \/>5. Il primo periodo del comma 1 dell\u2019articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n.\u00a0100, \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abIl soggetto gestore del fondo di cui all\u2019articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.\u00a0295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societ\u00e0 o imprese all\u2019estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell\u2019Unione europea, con le modalit\u00e0, le condizioni e l\u2019importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivit\u00e0 produttive\u00bb.<br \/>6. All\u2019articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.\u00a0251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.\u00a0394, dopo il primo periodo \u00e8 inserito il seguente: \u00abLe tipologie e le modalit\u00e0 delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l\u2019estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell\u2019articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.\u00a0143\u00bb.<br \/>7. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa, istituita ai sensi dell\u2019articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n.\u00a019, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 1, comma 2, lettera h-bis), della legge 24 aprile 1990, n.\u00a0100, come modificato dal presente articolo, nonch\u00e8 all\u2019articolo 3, comma 1, della medesima legge n.\u00a0100 del 1990.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\"><strong>Art. 8.<br \/><\/strong><em>(Copertura finanziaria)<br \/><\/em>1. All\u2019onere derivante dall\u2019attuazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 1, commi 1, 3 e 5, e agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l\u2019anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell\u2019ambito dell\u2019unit\u00e0 previsionale di base di conto capitale \u00abFondo speciale\u00bb dello stato di previsione del Ministero dell\u2019economia e delle finanze per l\u2019anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l\u2019accantonamento relativo al Ministero delle attivit\u00e0 produttive e, per l\u2019anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell\u2019ambito dell\u2019unit\u00e0 previsionale di base di conto capitale \u00abFondo speciale\u00bb dello stato di previsione del Ministero dell\u2019economia e delle finanze per l\u2019anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l\u2019accantonamento relativo al Ministero delle attivit\u00e0 produttive.<br \/>2. All\u2019onere derivante dall\u2019attuazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 1, commi 6, 8 e 9, pari ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall\u2019anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell\u2019ambito dell\u2019unit\u00e0 previsionale di base di parte corrente \u00abFondo speciale\u00bb dello stato di previsione del Ministero dell\u2019economia e delle finanze per l\u2019anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l\u2019accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.<br \/>3. Il Ministro dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Misure per l\u2019internazionalizzazione delle imprese, nonch\u00e9 delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"ghostkit_customizer_options":"","ghostkit_custom_css":"","ghostkit_custom_js_head":"","ghostkit_custom_js_foot":"","ghostkit_typography":"","footnotes":""},"categories":[5],"tags":[6],"class_list":["post-2","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normativa","tag-normativa-sportello-regionale"],"acf":{"homepage_image":null},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Legge 31 marzo 2005, n. 56 - 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