{"id":557,"date":"2012-07-05T09:55:13","date_gmt":"2012-07-05T07:55:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.laziointernational.it\/2012\/07\/05\/contratti-di-distribuzione-e-agenzia-nei-paesi-arabi-consigli-pratici-1291\/"},"modified":"2012-07-05T09:55:13","modified_gmt":"2012-07-05T07:55:13","slug":"contratti-di-distribuzione-e-agenzia-nei-paesi-arabi-consigli-pratici-1291","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2012\/07\/05\/contratti-di-distribuzione-e-agenzia-nei-paesi-arabi-consigli-pratici-1291\/","title":{"rendered":"Contratti di distribuzione e agenzia nei Paesi arabi: consigli pratici"},"content":{"rendered":"<div><\/div>\n<div>Il mercato dei Paesi arabi offre allettanti opportunit\u00e0 che le imprese italiane non devono lasciarsi sfuggire, ma non prima di aver effettuato una meticolosa scelta dei propri partner e di aver negoziato e formalizzato &#8211; in un&#8217;ottica preventiva &#8211; clausole contrattuali equilibrate e idonee a tutelare i loro interessi.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>E&#8217; opportuno valutare che gli agenti\/distributori locali (che dispongono di una migliore conoscenza del mercato rispetto al personale occidentale) garantiscano i seguenti requisiti:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>* <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>abilit\u00e0 nel procacciamento di nuovi affari<\/div>\n<div><\/div>\n<div>* <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>buona conoscenza delle procedure di importazione e contatti con gli uffici di governo per espletare le relative pratiche burocratiche<\/div>\n<div><\/div>\n<div>* <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>prontezza negli aggiornamenti e nell&#8217;invio di informazioni relative all&#8217;evoluzione<\/div>\n<div>normativa del Paese in cui si opera.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Va preliminarmente precisato che, nei Paesi del Golfo, il termine Agency descrive sia l&#8217;agente di commercio che il distributore o il franchisee. Nel principale Paese dell&#8217;area del Golfo &#8211; l&#8217;Arabia Saudita &#8211; i contratti di agenzia, di rappresentanza, di distribuzione commerciale e di franchising sono regolati dal Decreto M\/11 del 1962, nonch\u00e9 dalla decisione n. 1897 del 1981 del Ministero del Commercio. Va, tuttavia, evidenziato che la normativa adottata in altri Paesi quali l&#8217;Oman, il Bahrein, gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, il Qatar, l&#8217;Iraq &#8211; in materia di requisiti per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 di intermediazione e di obbligatoriet\u00e0 della registrazione dei contratti &#8211; non si discosta particolarmente da quella in vigore in Arabia Saudita.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Al fine di svolgere la propria attivit\u00e0, l&#8217;agente\/distributore &#8211; persona fisica o giuridica, purch\u00e9 con residenza o sede in loco -deve essere registrato presso il Ministero di Commercio e Industria. L&#8217;attivit\u00e0 di intermediario commerciale \u00e8 peraltro riservata ai cittadini arabi o alle societ\u00e0 a capitale interamente arabo. Una volta sottoscritto, il contratto di agenzia\/distribuzione deve essere registrato entro tre mesi (dall&#8217;agente\/distributore) presso i medesimi uffici ministeriali. Di fatto le autorit\u00e0 locali pretendono e, dunque, verificano che la registrazione dei contratti di agenzia sia stata effettuata. L&#8217;obbligo di registrazione \u00e8, inoltre, condizione necessaria per l&#8217;accesso ai contratti in cui risultino coinvolte le autorit\u00e0 pubbliche, come nel caso di partecipazione a gare d&#8217;appalto per forniture e servizi a favore di enti pubblici o societ\u00e0 partecipate da soggetti pubblici.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Nella pratica, le imprese italiane si vedono sovente sottoporre dai propri partner locali un modello di contratto corrispondente a quella raccomandato dal Ministero del Commercio e dell&#8217;Industria. L&#8217;uso di questo modello consente indubbiamente una maggior speditezza nella negoziazione e registrazione del rapporto. Nel caso si intenda accettare il contenuto di tale contratto, occorrer\u00e0 esaminarne attentamente il contenuto e proporre le debite variazioni affinch\u00e9 le prestazioni reciproche risultino bilanciate. Non \u00e8, tuttavia, escluso che l&#8217;impresa italiana sottoponga una propria bozza di contratto e che si proceda di seguito alla sua registrazione senza inconvenienti.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Contenuto minimo del contratto<\/strong><\/div>\n<div>Al fine della registrazione occorre che il contratto con un intermediario arabo &#8211; sulla base del modello proposto dall&#8217;agente\/distributore o dal preponente &#8211; dovr\u00e0 presentare i requisiti minimi di legge:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>*\u00a0dati completi e nazionalit\u00e0 dei contraenti<\/div>\n<div>* oggetto specifico del contratto (distinguendo tra promozione, rivendita e franchising)<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>* <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>servizi\/prodotti oggetto del contratto<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>* <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>ambito territoriale<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>* <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>diritti e obblighi delle parti<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>*\u00a0obbligazioni di entrambe le parti sia l&#8217;una verso l&#8217;altra sia nei confronti del consumatore\/utente finale del prodotto (con riferimento in particolare alla fornitura delle parti di ricambio e all&#8217;assistenza tecnica)<\/div>\n<div><\/div>\n<div>* <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>durata del contratto, modalit\u00e0 di rinnovo e di risoluzione del rapporto contrattuale.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>La registrazione del contratto rimane un onere esclusivo dell&#8217;agente: all&#8217;impresa italiana non viene addossata alcuna responsabilit\u00e0 in caso di omissione di quest&#8217;obbligo. Il gravame per l&#8217;azienda italiana \u00e8, invece, rappresentato dal fatto che nel caso di un&#8217;eventuale controversia con l&#8217;agente, questa non potr\u00e0 nominare un nuovo intermediario nel territorio o, comunque, non gli sar\u00e0 concesso di registrare il nuovo contratto, impedendogli di fatto di poter contrarre con le Pubbliche Amministrazioni. Viceversa essa potr\u00e0 promuovere i propri prodotti attraverso un nuovo intermediario presso soggetti privati. In tale ultima ipotesi, viene riconosciuta la possibilit\u00e0 al nuovo agente di richiedere al Ministero di Commercio e Industria una registrazione temporanea, in attesa dell&#8217;esito della controversia con il precedente agente\/distributore. Tale autorizzazione viene concessa agevolmente qualora l&#8217;agente sia in grado di dimostrare che i prodotti dell&#8217;impresa italiana incontrano il pubblico interesse.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Clausole del modello di contratto da revisionare<\/strong><\/div>\n<div>Dall&#8217;analisi del modello di contratto proposto dalle Autorit\u00e0 Pubbliche locali, reperibile on line, emergono alcune clausole alle quali il fabbricante italiano deve prestare particolare attenzione, evitando di accollarsi rischi e oneri eccessivamente gravosi. A titolo meramente esemplificativo, esaminiamo alcune previsioni riportate nel modello di contratto che andranno opportunamente revisionate dall&#8217;impresa italiana.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>1 <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>Nel caso del contratto di agenzia, spesso all&#8217;agente \u00e8 consentito di stipulare contratti in nome e per conto del preponente, impegnando quest&#8217;ultimo verso soggetti terzi: sar\u00e0, viceversa, opportuno prevedere che il preponente si riservi la facolt\u00e0 di decidere se accettare o meno gli ordinativi, cosi da evitare di trovarsi vincolato a richieste produttive alle quali non pu\u00f2 dare seguito.<\/div>\n<div>2 <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>Al fabbricante viene imposto un obbligo di fornire i pezzi di ricambio dei prodotti per un tot di tempo a partire dalla risoluzione del contratto: occorre che l&#8217;impresa italiana si accolli l&#8217;obbligo della ricambistica per il solo periodo in cui sia effettivamente in grado di provvedervi.<\/div>\n<div>3 <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>Nel caso siano previsti specifichi obblighi per il preponente di vendere nel territorio assegnato all&#8217;agente esclusivamente prodotti che siano conformi alla legislazione locale applicabile, si consiglia di prevedere in capo all&#8217;agente un obbligo di informativa e aggiornamento circa la regolamentazione locale relativa al prodotto che si andr\u00e0 a commercializzare.<\/div>\n<div>4 <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>Occorre esplicitare le giuste cause di risoluzione del contratto ed espungere da esso qualsiasi riferimento a eventuali obblighi di risarcimento a carico della parte che abbia risolto il contratto in presenza di tali giustificati motivi.<\/div>\n<div>5 <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>Si suggerisce di prestare particolare attenzione alla clausola sulla durata,<\/div>\n<div>prevedendo termini temporali perentori.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Risoluzione del rapporto contrattuale<\/strong><\/div>\n<div>La legge rimette alla decisione delle Parti se inserire nel contratto una durata a termine con o senza possibilit\u00e0 di rinnovo. Al fine di evitare che l&#8217;impresa italiana si trovi comunque costretta ad accettare il rinnovo del contratto, in assenza di una valida ragione per interrompere il rapporto (quale un grave inadempimento posto in essere dall&#8217;intermediario), si consiglia di stipulare un contratto di agenzia a tempo determinato, che perda dunque di efficacia alla scadenza, fatta eventualmente salva la possibilit\u00e0 di rinegoziarne i termini.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Va rimarcato che nell&#8217;ipotesi di controversia &#8211; sia nel caso di naturale decorso del termine,<\/div>\n<div>sia nel caso di risoluzione per giusta causa &#8211; l&#8217;impresa italiana non potr\u00e0 comunque<\/div>\n<div>nominare un nuovo intermediario e la registrazione del contratto risolto rester\u00e0 ferma sin<\/div>\n<div>tanto che la posizione economica dell&#8217;agente\/distributore, nei confronti del fabbricante,<\/div>\n<div>non sia stata risolta.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>A seguito della risoluzione del rapporto, in ogni caso, l&#8217;impresa italiana avr\u00e0 l&#8217;onere di<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>richiedere alle autorit\u00e0 locali la cancellazione della registrazione del contratto al fine di dare mandato a un nuovo intermediario.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Risoluzione delle controversie<\/strong><\/div>\n<div>La questione della legge applicabile e del foro competente\/clausola arbitrale risulta,<\/div>\n<div>invece, affrontata dal legislatore e nella prassi &#8211; nei vari Paesi sopra menzionati &#8211; in<\/div>\n<div>maniera differente.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Non \u00e8 sempre chiaro se e in che misura sia efficace la sottoposizione del contratto<\/div>\n<div>ad una legge straniera, n\u00e9 se e con quale margine di libert\u00e0 ci si possa discostare<\/div>\n<div>dal modello di contratto raccomandato.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Si dovr\u00e0 dunque verificare di volta in volta con riferimento alle singole nazioni e sar\u00f2<\/div>\n<div>opportuno valutare se tali clausole vadano formulate:<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>* <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>in un&#8217;ottica difensiva (agente che richiede il pagamento delle provvigioni)<\/div>\n<div>* <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>o in un&#8217;ottica di attacco (qualora il distributore non abbia ottemperato al proprio obbligo di pagamento della merce ricevuta). In tale ultima ipotesi sar\u00e0 di fondamentale importanza predisporre delle condizioni generali di vendita e degli strumenti sicuri di pagamento che prevengano l&#8217;insorgere di contenziosi gravosi da gestire sul piano giudiziale.<\/div>\n<div>Si osservi poi che l&#8217;aver ottenuto, per esempio, dal partner arabo l&#8217;accettazione in contratto di una legge applicabile e di un foro competente italiani non rappresenta necessariamente una panacea in caso di controversia:<\/div>\n<div>* <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>in primo luogo perch\u00e9 tali clausole potranno venir considerate inefficaci<\/div>\n<div><\/div>\n<div>* <span style=\"white-space: pre;\"> <\/span>in secondo luogo perch\u00e9 una sentenza emessa da un tribunale italiano non verr\u00e0 automaticamente riconosciuta nel paese straniero in cui si opera.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Per quanto concerne, infine, la clausola avente ad oggetto l&#8217;arbitrato &#8211; sebbene la stragrande maggioranza dei Paesi arabi abbiano siglato la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri &#8211; non si \u00e8 ancora consolidata una prassi giurisprudenziale che ne confermi l&#8217;esecuzione automatica (senza, per esempio, una previa approvazione da parte di commissioni o organismi ad hoc), soprattutto se essi nonsiano stati emanati in una nazione appartenente all&#8217;Area del Golfo Persico.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><a style=\"color: #f2f2f2; background-color: #0e3a64; text-align: justify;\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/www.newsmercati.com\">www.newsmercati.com<\/a><\/div>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il mercato dei Paesi arabi offre allettanti opportunit\u00e0 che le imprese italiane non devono lasciarsi sfuggire, ma non prima di aver effettuato una meticolosa scelta dei propri partner e di aver negoziato e formalizzato &#8211; in un&#8217;ottica preventiva &#8211; clausole contrattuali equilibrate e idonee a tutelare i loro interessi.<\/p>\n<p>E&#8217; opportuno valutare che gli agenti\/distributori locali (che dispongono di una migliore conoscenza del mercato rispetto al personale occidentale) garantiscano i seguenti requisiti:<\/p>\n<p>* abilit\u00e0 nel procacciamento di nuovi affari<\/p>\n<p>* buona conoscenza delle procedure di importazione e contatti con gli uffici di governo per espletare le relative pratiche burocratiche<\/p>\n<p>* prontezza negli aggiornamenti e nell&#8217;invio di informazioni relative all&#8217;evoluzione<br \/>\nnormativa del Paese in cui si opera.<\/p>\n<p>Va preliminarmente precisato che, nei Paesi del Golfo, il termine Agency descrive sia l&#8217;agente di commercio che il distributore o il franchisee. Nel principale Paese dell&#8217;area del Golfo &#8211; l&#8217;Arabia Saudita &#8211; i contratti di agenzia, di rappresentanza, di distribuzione commerciale e di franchising sono regolati dal Decreto M\/11 del 1962, nonch\u00e9 dalla decisione n. 1897 del 1981 del Ministero del Commercio. Va, tuttavia, evidenziato che la normativa adottata in altri Paesi quali l&#8217;Oman, il Bahrein, gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, il Qatar, l&#8217;Iraq &#8211; in materia di requisiti per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 di intermediazione e di obbligatoriet\u00e0 della registrazione dei contratti &#8211; non si discosta particolarmente da quella in vigore in Arabia Saudita.<\/p>\n<p>Al fine di svolgere la propria attivit\u00e0, l&#8217;agente\/distributore &#8211; persona fisica o giuridica, purch\u00e9 con residenza o sede in loco -deve essere registrato presso il Ministero di Commercio e Industria. L&#8217;attivit\u00e0 di intermediario commerciale \u00e8 peraltro riservata ai cittadini arabi o alle societ\u00e0 a capitale interamente arabo. Una volta sottoscritto, il contratto di agenzia\/distribuzione deve essere registrato entro tre mesi (dall&#8217;agente\/distributore) presso i medesimi uffici ministeriali. Di fatto le autorit\u00e0 locali pretendono e, dunque, verificano che la registrazione dei contratti di agenzia sia stata effettuata. L&#8217;obbligo di registrazione \u00e8, inoltre, condizione necessaria per l&#8217;accesso ai contratti in cui risultino coinvolte le autorit\u00e0 pubbliche, come nel caso di partecipazione a gare d&#8217;appalto per forniture e servizi a favore di enti pubblici o societ\u00e0 partecipate da soggetti pubblici.<\/p>\n<p>Nella pratica, le imprese italiane si vedono sovente sottoporre dai propri partner locali un modello di contratto corrispondente a quella raccomandato dal Ministero del Commercio e dell&#8217;Industria. L&#8217;uso di questo modello consente indubbiamente una maggior speditezza nella negoziazione e registrazione del rapporto. Nel caso si intenda accettare il contenuto di tale contratto, occorrer\u00e0 esaminarne attentamente il contenuto e proporre le debite variazioni affinch\u00e9 le prestazioni reciproche risultino bilanciate. Non \u00e8, tuttavia, escluso che l&#8217;impresa italiana sottoponga una propria bozza di contratto e che si proceda di seguito alla sua registrazione senza inconvenienti.<\/p>\n<p>Contenuto minimo del contratto<br \/>\nAl fine della registrazione occorre che il contratto con un intermediario arabo &#8211; sulla base del modello proposto dall&#8217;agente\/distributore o dal preponente &#8211; dovr\u00e0 presentare i requisiti minimi di legge:<\/p>\n<p>*\u00a0dati completi e nazionalit\u00e0 dei contraenti<br \/>\n* oggetto specifico del contratto (distinguendo tra promozione, rivendita e franchising)<\/p>\n<p>* servizi\/prodotti oggetto del contratto<\/p>\n<p>* ambito territoriale<\/p>\n<p>* diritti e obblighi delle parti<\/p>\n<p>*\u00a0obbligazioni di entrambe le parti sia l&#8217;una verso l&#8217;altra sia nei confronti del consumatore\/utente finale del prodotto (con riferimento in particolare alla fornitura delle parti di ricambio e all&#8217;assistenza tecnica)<\/p>\n<p>* durata del contratto, modalit\u00e0 di rinnovo e di risoluzione del rapporto contrattuale.<\/p>\n<p>La registrazione del contratto rimane un onere esclusivo dell&#8217;agente: all&#8217;impresa italiana non viene addossata alcuna responsabilit\u00e0 in caso di omissione di quest&#8217;obbligo. Il gravame per l&#8217;azienda italiana \u00e8, invece, rappresentato dal fatto che nel caso di un&#8217;eventuale controversia con l&#8217;agente, questa non potr\u00e0 nominare un nuovo intermediario nel territorio o, comunque, non gli sar\u00e0 concesso di registrare il nuovo contratto, impedendogli di fatto di poter contrarre con le Pubbliche Amministrazioni. Viceversa essa potr\u00e0 promuovere i propri prodotti attraverso un nuovo intermediario presso soggetti privati. In tale ultima ipotesi, viene riconosciuta la possibilit\u00e0 al nuovo agente di richiedere al Ministero di Commercio e Industria una registrazione temporanea, in attesa dell&#8217;esito della controversia con il precedente agente\/distributore. Tale autorizzazione viene concessa agevolmente qualora l&#8217;agente sia in grado di dimostrare che i prodotti dell&#8217;impresa italiana incontrano il pubblico interesse.<\/p>\n<p>Clausole del modello di contratto da revisionare<br \/>\nDall&#8217;analisi del modello di contratto proposto dalle Autorit\u00e0 Pubbliche locali, reperibile on line, emergono alcune clausole alle quali il fabbricante italiano deve prestare particolare attenzione, evitando di accollarsi rischi e oneri eccessivamente gravosi. A titolo meramente esemplificativo, esaminiamo alcune previsioni riportate nel modello di contratto che andranno opportunamente revisionate dall&#8217;impresa italiana.<\/p>\n<p>1 Nel caso del contratto di agenzia, spesso all&#8217;agente \u00e8 consentito di stipulare contratti in nome e per conto del preponente, impegnando quest&#8217;ultimo verso soggetti terzi: sar\u00e0, viceversa, opportuno prevedere che il preponente si riservi la facolt\u00e0 di decidere se accettare o meno gli ordinativi, cosi da evitare di trovarsi vincolato a richieste produttive alle quali non pu\u00f2 dare seguito.<br \/>\n2 Al fabbricante viene imposto un obbligo di fornire i pezzi di ricambio dei prodotti per un tot di tempo a partire dalla risoluzione del contratto: occorre che l&#8217;impresa italiana si accolli l&#8217;obbligo della ricambistica per il solo periodo in cui sia effettivamente in grado di provvedervi.<br \/>\n3 Nel caso siano previsti specifichi obblighi per il preponente di vendere nel territorio assegnato all&#8217;agente esclusivamente prodotti che siano conformi alla legislazione locale applicabile, si consiglia di prevedere in capo all&#8217;agente un obbligo di informativa e aggiornamento circa la regolamentazione locale relativa al prodotto che si andr\u00e0 a commercializzare.<br \/>\n4 Occorre esplicitare le giuste cause di risoluzione del contratto ed espungere da esso qualsiasi riferimento a eventuali obblighi di risarcimento a carico della parte che abbia risolto il contratto in presenza di tali giustificati motivi.<br \/>\n5 Si suggerisce di prestare particolare attenzione alla clausola sulla durata,<br \/>\nprevedendo termini temporali perentori.<\/p>\n<p>Risoluzione del rapporto contrattuale<br \/>\nLa legge rimette alla decisione delle Parti se inserire nel contratto una durata a termine con o senza possibilit\u00e0 di rinnovo. Al fine di evitare che l&#8217;impresa italiana si trovi comunque costretta ad accettare il rinnovo del contratto, in assenza di una valida ragione per interrompere il rapporto (quale un grave inadempimento posto in essere dall&#8217;intermediario), si consiglia di stipulare un contratto di agenzia a tempo determinato, che perda dunque di efficacia alla scadenza, fatta eventualmente salva la possibilit\u00e0 di rinegoziarne i termini.<\/p>\n<p>Va rimarcato che nell&#8217;ipotesi di controversia &#8211; sia nel caso di naturale decorso del termine,<br \/>\nsia nel caso di risoluzione per giusta causa &#8211; l&#8217;impresa italiana non potr\u00e0 comunque<br \/>\nnominare un nuovo intermediario e la registrazione del contratto risolto rester\u00e0 ferma sin<br \/>\ntanto che la posizione economica dell&#8217;agente\/distributore, nei confronti del fabbricante,<br \/>\nnon sia stata risolta.<\/p>\n<p>A seguito della risoluzione del rapporto, in ogni caso, l&#8217;impresa italiana avr\u00e0 l&#8217;onere di<\/p>\n<p>richiedere alle autorit\u00e0 locali la cancellazione della registrazione del contratto al fine di dare mandato a un nuovo intermediario.<\/p>\n<p>Risoluzione delle controversie<br \/>\nLa questione della legge applicabile e del foro competente\/clausola arbitrale risulta,<br \/>\ninvece, affrontata dal legislatore e nella prassi &#8211; nei vari Paesi sopra menzionati &#8211; in<br \/>\nmaniera differente.<\/p>\n<p>Non \u00e8 sempre chiaro se e in che misura sia efficace la sottoposizione del contratto<br \/>\nad una legge straniera, n\u00e9 se e con quale margine di libert\u00e0 ci si possa discostare<br \/>\ndal modello di contratto raccomandato.<\/p>\n<p>Si dovr\u00e0 dunque verificare di volta in volta con riferimento alle singole nazioni e sar\u00f2<br \/>\nopportuno valutare se tali clausole vadano formulate:<\/p>\n<p>* in un&#8217;ottica difensiva (agente che richiede il pagamento delle provvigioni)<br \/>\n* o in un&#8217;ottica di attacco (qualora il distributore non abbia ottemperato al proprio obbligo di pagamento della merce ricevuta). In tale ultima ipotesi sar\u00e0 di fondamentale importanza predisporre delle condizioni generali di vendita e degli strumenti sicuri di pagamento che prevengano l&#8217;insorgere di contenziosi gravosi da gestire sul piano giudiziale.<br \/>\nSi osservi poi che l&#8217;aver ottenuto, per esempio, dal partner arabo l&#8217;accettazione in contratto di una legge applicabile e di un foro competente italiani non rappresenta necessariamente una panacea in caso di controversia:<br \/>\n* in primo luogo perch\u00e9 tali clausole potranno venir considerate inefficaci<\/p>\n<p>* in secondo luogo perch\u00e9 una sentenza emessa da un tribunale italiano non verr\u00e0 automaticamente riconosciuta nel paese straniero in cui si opera.<\/p>\n<p>Per quanto concerne, infine, la clausola avente ad oggetto l&#8217;arbitrato &#8211; sebbene la stragrande maggioranza dei Paesi arabi abbiano siglato la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri &#8211; non si \u00e8 ancora consolidata una prassi giurisprudenziale che ne confermi l&#8217;esecuzione automatica (senza, per esempio, una previa approvazione da parte di commissioni o organismi ad hoc), soprattutto se essi nonsiano stati emanati in una nazione appartenente all&#8217;Area del Golfo Persico.<\/p>\n<p>www.newsmercati.com<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"ghostkit_customizer_options":"","ghostkit_custom_css":"","ghostkit_custom_js_head":"","ghostkit_custom_js_foot":"","ghostkit_typography":"","footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-557","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notizie"],"acf":{"homepage_image":null},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Contratti di distribuzione e agenzia nei Paesi arabi: consigli pratici - Lazio International - Lazio Innova<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2012\/07\/05\/contratti-di-distribuzione-e-agenzia-nei-paesi-arabi-consigli-pratici-1291\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Contratti di distribuzione e agenzia nei Paesi arabi: consigli pratici - Lazio International - Lazio Innova\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Il mercato dei Paesi arabi offre allettanti opportunit\u00e0 che le imprese italiane non devono lasciarsi sfuggire, ma non prima di aver effettuato una meticolosa scelta dei propri partner e di aver negoziato e formalizzato - in un&#039;ottica preventiva - clausole contrattuali equilibrate e idonee a tutelare i loro interessi.   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Di fatto le autorit\u00e0 locali pretendono e, dunque, verificano che la registrazione dei contratti di agenzia sia stata effettuata. L&#039;obbligo di registrazione \u00e8, inoltre, condizione necessaria per l&#039;accesso ai contratti in cui risultino coinvolte le autorit\u00e0 pubbliche, come nel caso di partecipazione a gare d&#039;appalto per forniture e servizi a favore di enti pubblici o societ\u00e0 partecipate da soggetti pubblici.    Nella pratica, le imprese italiane si vedono sovente sottoporre dai propri partner locali un modello di contratto corrispondente a quella raccomandato dal Ministero del Commercio e dell&#039;Industria. L&#039;uso di questo modello consente indubbiamente una maggior speditezza nella negoziazione e registrazione del rapporto. Nel caso si intenda accettare il contenuto di tale contratto, occorrer\u00e0 esaminarne attentamente il contenuto e proporre le debite variazioni affinch\u00e9 le prestazioni reciproche risultino bilanciate. 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Contenuto minimo del contratto Al fine della registrazione occorre che il contratto con un intermediario arabo - sulla base del modello proposto dall&#039;agente\/distributore o dal preponente - dovr\u00e0 presentare i requisiti minimi di legge:  *\u00a0dati completi e nazionalit\u00e0 dei contraenti * oggetto specifico del contratto (distinguendo tra promozione, rivendita e franchising)   * servizi\/prodotti oggetto del contratto   * ambito territoriale   * diritti e obblighi delle parti   *\u00a0obbligazioni di entrambe le parti sia l&#039;una verso l&#039;altra sia nei confronti del consumatore\/utente finale del prodotto (con riferimento in particolare alla fornitura delle parti di ricambio e all&#039;assistenza tecnica)  * durata del contratto, modalit\u00e0 di rinnovo e di risoluzione del rapporto contrattuale.      La registrazione del contratto rimane un onere esclusivo dell&#039;agente: all&#039;impresa italiana non viene addossata alcuna responsabilit\u00e0 in caso di omissione di quest&#039;obbligo. Il gravame per l&#039;azienda italiana \u00e8, invece, rappresentato dal fatto che nel caso di un&#039;eventuale controversia con l&#039;agente, questa non potr\u00e0 nominare un nuovo intermediario nel territorio o, comunque, non gli sar\u00e0 concesso di registrare il nuovo contratto, impedendogli di fatto di poter contrarre con le Pubbliche Amministrazioni. Viceversa essa potr\u00e0 promuovere i propri prodotti attraverso un nuovo intermediario presso soggetti privati. In tale ultima ipotesi, viene riconosciuta la possibilit\u00e0 al nuovo agente di richiedere al Ministero di Commercio e Industria una registrazione temporanea, in attesa dell&#039;esito della controversia con il precedente agente\/distributore. Tale autorizzazione viene concessa agevolmente qualora l&#039;agente sia in grado di dimostrare che i prodotti dell&#039;impresa italiana incontrano il pubblico interesse.       Clausole del modello di contratto da revisionare Dall&#039;analisi del modello di contratto proposto dalle Autorit\u00e0 Pubbliche locali, reperibile on line, emergono alcune clausole alle quali il fabbricante italiano deve prestare particolare attenzione, evitando di accollarsi rischi e oneri eccessivamente gravosi. A titolo meramente esemplificativo, esaminiamo alcune previsioni riportate nel modello di contratto che andranno opportunamente revisionate dall&#039;impresa italiana.  1 Nel caso del contratto di agenzia, spesso all&#039;agente \u00e8 consentito di stipulare contratti in nome e per conto del preponente, impegnando quest&#039;ultimo verso soggetti terzi: sar\u00e0, viceversa, opportuno prevedere che il preponente si riservi la facolt\u00e0 di decidere se accettare o meno gli ordinativi, cosi da evitare di trovarsi vincolato a richieste produttive alle quali non pu\u00f2 dare seguito. 2 Al fabbricante viene imposto un obbligo di fornire i pezzi di ricambio dei prodotti per un tot di tempo a partire dalla risoluzione del contratto: occorre che l&#039;impresa italiana si accolli l&#039;obbligo della ricambistica per il solo periodo in cui sia effettivamente in grado di provvedervi. 3 Nel caso siano previsti specifichi obblighi per il preponente di vendere nel territorio assegnato all&#039;agente esclusivamente prodotti che siano conformi alla legislazione locale applicabile, si consiglia di prevedere in capo all&#039;agente un obbligo di informativa e aggiornamento circa la regolamentazione locale relativa al prodotto che si andr\u00e0 a commercializzare. 4 Occorre esplicitare le giuste cause di risoluzione del contratto ed espungere da esso qualsiasi riferimento a eventuali obblighi di risarcimento a carico della parte che abbia risolto il contratto in presenza di tali giustificati motivi. 5 Si suggerisce di prestare particolare attenzione alla clausola sulla durata, prevedendo termini temporali perentori.      Risoluzione del rapporto contrattuale La legge rimette alla decisione delle Parti se inserire nel contratto una durata a termine con o senza possibilit\u00e0 di rinnovo. Al fine di evitare che l&#039;impresa italiana si trovi comunque costretta ad accettare il rinnovo del contratto, in assenza di una valida ragione per interrompere il rapporto (quale un grave inadempimento posto in essere dall&#039;intermediario), si consiglia di stipulare un contratto di agenzia a tempo determinato, che perda dunque di efficacia alla scadenza, fatta eventualmente salva la possibilit\u00e0 di rinegoziarne i termini.    Va rimarcato che nell&#039;ipotesi di controversia - sia nel caso di naturale decorso del termine, sia nel caso di risoluzione per giusta causa - l&#039;impresa italiana non potr\u00e0 comunque nominare un nuovo intermediario e la registrazione del contratto risolto rester\u00e0 ferma sin tanto che la posizione economica dell&#039;agente\/distributore, nei confronti del fabbricante, non sia stata risolta.    A seguito della risoluzione del rapporto, in ogni caso, l&#039;impresa italiana avr\u00e0 l&#039;onere di   richiedere alle autorit\u00e0 locali la cancellazione della registrazione del contratto al fine di dare mandato a un nuovo intermediario.    Risoluzione delle controversie La questione della legge applicabile e del foro competente\/clausola arbitrale risulta, invece, affrontata dal legislatore e nella prassi - nei vari Paesi sopra menzionati - in maniera differente.  Non \u00e8 sempre chiaro se e in che misura sia efficace la sottoposizione del contratto ad una legge straniera, n\u00e9 se e con quale margine di libert\u00e0 ci si possa discostare dal modello di contratto raccomandato.   Si dovr\u00e0 dunque verificare di volta in volta con riferimento alle singole nazioni e sar\u00f2 opportuno valutare se tali clausole vadano formulate:   * in un&#039;ottica difensiva (agente che richiede il pagamento delle provvigioni) * o in un&#039;ottica di attacco (qualora il distributore non abbia ottemperato al proprio obbligo di pagamento della merce ricevuta). In tale ultima ipotesi sar\u00e0 di fondamentale importanza predisporre delle condizioni generali di vendita e degli strumenti sicuri di pagamento che prevengano l&#039;insorgere di contenziosi gravosi da gestire sul piano giudiziale. Si osservi poi che l&#039;aver ottenuto, per esempio, dal partner arabo l&#039;accettazione in contratto di una legge applicabile e di un foro competente italiani non rappresenta necessariamente una panacea in caso di controversia: * in primo luogo perch\u00e9 tali clausole potranno venir considerate inefficaci  * in secondo luogo perch\u00e9 una sentenza emessa da un tribunale italiano non verr\u00e0 automaticamente riconosciuta nel paese straniero in cui si opera.     Per quanto concerne, infine, la clausola avente ad oggetto l&#039;arbitrato - sebbene la stragrande maggioranza dei Paesi arabi abbiano siglato la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri - non si \u00e8 ancora consolidata una prassi giurisprudenziale che ne confermi l&#039;esecuzione automatica (senza, per esempio, una previa approvazione da parte di commissioni o organismi ad hoc), soprattutto se essi nonsiano stati emanati in una nazione appartenente all&#039;Area del Golfo Persico.    www.newsmercati.com\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2012\/07\/05\/contratti-di-distribuzione-e-agenzia-nei-paesi-arabi-consigli-pratici-1291\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Lazio International - Lazio Innova\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2012-07-05T07:55:13+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"7 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2012\/07\/05\/contratti-di-distribuzione-e-agenzia-nei-paesi-arabi-consigli-pratici-1291\/\",\"url\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2012\/07\/05\/contratti-di-distribuzione-e-agenzia-nei-paesi-arabi-consigli-pratici-1291\/\",\"name\":\"Contratti di distribuzione e agenzia nei Paesi arabi: consigli pratici - 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Di fatto le autorit\u00e0 locali pretendono e, dunque, verificano che la registrazione dei contratti di agenzia sia stata effettuata. L'obbligo di registrazione \u00e8, inoltre, condizione necessaria per l'accesso ai contratti in cui risultino coinvolte le autorit\u00e0 pubbliche, come nel caso di partecipazione a gare d'appalto per forniture e servizi a favore di enti pubblici o societ\u00e0 partecipate da soggetti pubblici.    Nella pratica, le imprese italiane si vedono sovente sottoporre dai propri partner locali un modello di contratto corrispondente a quella raccomandato dal Ministero del Commercio e dell'Industria. L'uso di questo modello consente indubbiamente una maggior speditezza nella negoziazione e registrazione del rapporto. Nel caso si intenda accettare il contenuto di tale contratto, occorrer\u00e0 esaminarne attentamente il contenuto e proporre le debite variazioni affinch\u00e9 le prestazioni reciproche risultino bilanciate. 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Tale autorizzazione viene concessa agevolmente qualora l'agente sia in grado di dimostrare che i prodotti dell'impresa italiana incontrano il pubblico interesse.       Clausole del modello di contratto da revisionare Dall'analisi del modello di contratto proposto dalle Autorit\u00e0 Pubbliche locali, reperibile on line, emergono alcune clausole alle quali il fabbricante italiano deve prestare particolare attenzione, evitando di accollarsi rischi e oneri eccessivamente gravosi. 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Risoluzione del rapporto contrattuale La legge rimette alla decisione delle Parti se inserire nel contratto una durata a termine con o senza possibilit\u00e0 di rinnovo. Al fine di evitare che l'impresa italiana si trovi comunque costretta ad accettare il rinnovo del contratto, in assenza di una valida ragione per interrompere il rapporto (quale un grave inadempimento posto in essere dall'intermediario), si consiglia di stipulare un contratto di agenzia a tempo determinato, che perda dunque di efficacia alla scadenza, fatta eventualmente salva la possibilit\u00e0 di rinegoziarne i termini.    Va rimarcato che nell'ipotesi di controversia - sia nel caso di naturale decorso del termine, sia nel caso di risoluzione per giusta causa - l'impresa italiana non potr\u00e0 comunque nominare un nuovo intermediario e la registrazione del contratto risolto rester\u00e0 ferma sin tanto che la posizione economica dell'agente\/distributore, nei confronti del fabbricante, non sia stata risolta.    A seguito della risoluzione del rapporto, in ogni caso, l'impresa italiana avr\u00e0 l'onere di   richiedere alle autorit\u00e0 locali la cancellazione della registrazione del contratto al fine di dare mandato a un nuovo intermediario.    Risoluzione delle controversie La questione della legge applicabile e del foro competente\/clausola arbitrale risulta, invece, affrontata dal legislatore e nella prassi - nei vari Paesi sopra menzionati - in maniera differente.  Non \u00e8 sempre chiaro se e in che misura sia efficace la sottoposizione del contratto ad una legge straniera, n\u00e9 se e con quale margine di libert\u00e0 ci si possa discostare dal modello di contratto raccomandato.   Si dovr\u00e0 dunque verificare di volta in volta con riferimento alle singole nazioni e sar\u00f2 opportuno valutare se tali clausole vadano formulate:   * in un'ottica difensiva (agente che richiede il pagamento delle provvigioni) * o in un'ottica di attacco (qualora il distributore non abbia ottemperato al proprio obbligo di pagamento della merce ricevuta). In tale ultima ipotesi sar\u00e0 di fondamentale importanza predisporre delle condizioni generali di vendita e degli strumenti sicuri di pagamento che prevengano l'insorgere di contenziosi gravosi da gestire sul piano giudiziale. Si osservi poi che l'aver ottenuto, per esempio, dal partner arabo l'accettazione in contratto di una legge applicabile e di un foro competente italiani non rappresenta necessariamente una panacea in caso di controversia: * in primo luogo perch\u00e9 tali clausole potranno venir considerate inefficaci  * in secondo luogo perch\u00e9 una sentenza emessa da un tribunale italiano non verr\u00e0 automaticamente riconosciuta nel paese straniero in cui si opera.     Per quanto concerne, infine, la clausola avente ad oggetto l'arbitrato - sebbene la stragrande maggioranza dei Paesi arabi abbiano siglato la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri - non si \u00e8 ancora consolidata una prassi giurisprudenziale che ne confermi l'esecuzione automatica (senza, per esempio, una previa approvazione da parte di commissioni o organismi ad hoc), soprattutto se essi nonsiano stati emanati in una nazione appartenente all'Area del Golfo Persico.    www.newsmercati.com","og_url":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2012\/07\/05\/contratti-di-distribuzione-e-agenzia-nei-paesi-arabi-consigli-pratici-1291\/","og_site_name":"Lazio International - Lazio Innova","article_published_time":"2012-07-05T07:55:13+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"admin","Tempo di lettura stimato":"7 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2012\/07\/05\/contratti-di-distribuzione-e-agenzia-nei-paesi-arabi-consigli-pratici-1291\/","url":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2012\/07\/05\/contratti-di-distribuzione-e-agenzia-nei-paesi-arabi-consigli-pratici-1291\/","name":"Contratti di distribuzione e agenzia nei Paesi arabi: consigli pratici - 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