{"id":629,"date":"2013-01-17T10:52:24","date_gmt":"2013-01-17T09:52:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.laziointernational.it\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/"},"modified":"2013-01-17T10:52:24","modified_gmt":"2013-01-17T09:52:24","slug":"regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/","title":{"rendered":"Regolamento CE n. 1223\/2009 sui cosmetici"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: 0.9em; line-height: 1.4;\">Il 22 dicembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione Europea \u00e8 stato pubblicato il nuovo regolamento sui cosmetici 1223\/2009 (Direttiva Europea 76\/768\/CEE) che ha lo scopo di armonizzare tra i vari Stati la procedura di immissione sul mercato dei cosmetici tenendo in considerazione l\u2019innovazione tecnologica che continua ad interessare il settore.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 0.9em; line-height: 1.4;\"><br \/><\/span><\/p>\n<p>Il Regolamento apporta, seguendo la naturale evoluzione del settore e in base alle esperienze maturate, modifiche ed integrazioni e chiarisce una serie di aspetti che avevano generato equivoci.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Le disposizioni del nuovo Regolamento si applicano <strong>a decorrere dall\u201911 luglio 2013<\/strong>, ad eccezione di alcune classi di prodotto la cui regolamentazione \u00e8 stata anticipata (sostanze CMR e nanomateriali).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Grazie a questo regolamento \u00e8 ora possibile garantire la libera circolazione delle merci insieme ad <strong>elevati standard di qualit\u00e0<\/strong>, ci\u00f2 a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Principali cambiamenti<\/strong><\/p>\n<p><em>Definizioni<\/em><\/p>\n<p>Il nuovo Regolamento introduce il cosiddetto \u201c<strong>Set di definizioni di base<\/strong>\u201d, analogamente a quanto previsto dagli standard internazionali. Vengono fornite una serie di definizioni (art. 2) con l\u2019obiettivo primario di eliminare o perlomeno ridurre le interpretazioni, a tutto vantaggio dei destinatari diretti ed indiretti del regolamento.<\/p>\n<p><em>Persona responsabile<\/em><\/p>\n<p>Si prevede la nomina della Persona Responsabile per la immissione sul mercato in UE; egli assume la piena <strong>responsabilit\u00e0, tecnica e sanitaria<\/strong>, per i prodotti immessi sul mercato. Conseguentemente, tale funzione ha in capo la realizzazione e gestione di tutta la documentazione di sicurezza, redigendo, aggiornando e detenendo (all\u2019indirizzo indicato in etichetta) i seguenti documenti:<\/p>\n<ul>\n<li>Documentazione Informativa (art.11)<\/li>\n<li>Relazione di Sicurezza (allegato I)<\/li>\n<li>Valutazione di sicurezza (art. 10).<\/li>\n<li><\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, la Persona Responsabile deve <strong>organizzare e gestire la cosmetovigilanza<\/strong> e riferire gli eventuali effetti indesiderati alle Autorit\u00e0 Sanitarie.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Ci\u00f2 implica il rafforzamento dei controlli sul mercato, dato che molte aziende del settore lavorano <strong>conto terzi<\/strong>. In questi casi, la nomina di un soggetto esterno pu\u00f2 permettere di trovare una soluzione che venga incontro alle esigenze di molti Brand, i quali comprensibilmente non vogliono far conoscere al mercato che si avvalgono, in modo peraltro assolutamente legittimo, di fornitori a cui demandano in outsourcing l\u2019intera produzione e confezionamento del prodotto.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>La Persona Responsabile deve anche <strong>garantire la tracciabilit\u00e0<\/strong>, e quindi deve poter identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto, per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto \u00e8 stato messo a disposizione del distributore. Lo stesso vale anche per tutti gli altri operatori della catena di fornitura.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>In caso di non conformit\u00e0 di un prodotto, tramite la Persona Responsabile si devono adottare tutti i provvedimenti per renderlo conforme, ritirarlo dal mercato o richiamarlo in tutti gli Stati membri in cui il prodotto \u00e8 disponibile. Ovviamente, le Autorit\u00e0 Sanitarie possono adottare ulteriori misure correttive.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><em>Etichettatura<\/em><\/p>\n<p>Nell&#8217;etichetta dei prodotti, non devono essere impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.<\/p>\n<p>L\u2019etichetta, posta sui recipienti e\/o imballaggi, dovr\u00e0 inoltre <strong>contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni<\/strong>, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:<\/p>\n<ul>\n<li>il nome o la ragione sociale e l&#8217;indirizzo della Persona Responsabile del prodotto<\/li>\n<li>il paese di origine dei prodotti importati<\/li>\n<li>il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume<\/li>\n<li>la data limite di utilizzo del prodotto, stoccato in condizioni adeguate<\/li>\n<li>le precauzioni per l&#8217;impiego, anche per i cosmetici di uso professionale<\/li>\n<li>il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto<\/li>\n<li>l&#8217;elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La <strong>lingua <\/strong>nella quale vanno indicate le informazioni \u00e8 determinata dallo Stato Membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell&#8217;utilizzatore finale.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><em>Claim pubblicitari<\/em><\/p>\n<p>La Commissione ha l\u2019incarico di definire un piano d&#8217;azione che, mediando le esigenze dei vari Stati membri, uniformi le dichiarazioni (&#8220;claims&#8221;) figuranti sui cosmetici. Dovranno essere fissati criteri comuni per l\u2019uso delle dichiarazioni medesime.<\/p>\n<p><em>Notifica centralizzata<\/em><\/p>\n<p>Dato che tra le finalit\u00e0 del Regolamento c\u2019\u00e8 anche quella di armonizzare le norme degli Stati Membri \u00e8 prevista (art. 13) una notifica informatica centralizzata.<\/p>\n<p>Si tratta di comunicare una serie di informazioni, tra cui anche il nome dei distributori, ed \u00e8 previsto l\u2019invio dell\u2019etichetta e di una fotografia del prodotto. Questo permetter\u00e0 una <strong>registrazione unica, valida per tutti i Paesi UE<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><em>Sperimentazione animale<\/em><\/p>\n<p>La sperimentazione animale dovr\u00e0 essere sostituita con metodi alternativi. Il regolamento vieta la realizzazione di sperimentazioni animali all&#8217;interno della UE per:<\/p>\n<ul>\n<li>i prodotti finiti<\/li>\n<li>gli ingredienti<\/li>\n<li>le combinazioni di ingredienti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>E\u2019 vietata, conseguentemente, anche l&#8217;immissione sul Mercato Europeo di:<\/p>\n<ul>\n<li>prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione sugli animali<\/li>\n<li>prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione sugli animali<strong>.<\/strong><\/li>\n<li><strong><br \/><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Applicazione delle norme di buona fabbricazione (GMP)<\/em><\/p>\n<p>Gli Stati Membri dovranno effettuare attivit\u00e0 di vigilanza tramite analisi della documentazione di prodotto e test fisici di laboratorio. Dovranno, inoltre, verificare l\u2019applicazione dei principi di fabbricazione (ad esempio, tramite l\u2019applicazione della <strong>Linea Guida ISO 22716<\/strong> \u201dPratiche di buona fabbricazione &#8211; GMP &#8211; Linee guida sulle pratiche di buona fabbricazione\u201d).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><em>Sorveglianza del mercato<\/em><\/p>\n<p>Gli Stati Membri avranno il compito di pianificare ed effettuare controlli su scala adeguata, analizzando la documentazione informativa predisposta dagli operatori del settore. Dovranno anche valutare la necessit\u00e0 di procedere a <strong>test dei campioni di prodotto<\/strong>.<\/p>\n<p>Avranno infine in capo la verifica dei principi GMP per tutta la catena di fornitura, da effettuare per mezzo di un adeguato sistema di tracciabilit\u00e0; a tal fine dovranno essere conferite alle autorit\u00e0 di vigilanza le risorse e le competenze per poter effettuare tale azione di sorveglianza.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><em>Sostanze CMR e sostanze vietate<\/em><\/p>\n<p>Le Sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la riproduzione) possono essere ammesse solo se verificate dall\u2019SCCS (Scientific Committee for Consumer Safety) e comunque sono definite condizioni estremamente severe per l\u2019impiego di tali sostanze.<\/p>\n<p>Gli allegati al regolamento riportano inoltre un elenco di sostanze il cui<strong> impiego<\/strong> nei prodotti cosmetici \u00e8 <strong>vietato<\/strong> (allegato II) o <strong>limitato<\/strong> (allegato III). Sono altres\u00ec vietati alcuni coloranti (diversi da quelli dell&#8217;allegato IV), conservanti (diversi da quelli dell&#8217;allegato V) e filtri UV (diversi da quelli dell&#8217;allegato VI).<\/p>\n<p><em>Nanomateriali <\/em><\/p>\n<p>Nell&#8217;elenco degli ingredienti esposto sulle confezioni dei cosmetici dovr\u00e0 figurare chiaramente la presenza di nanomateriali.<\/p>\n<p>Per i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali immessi sul mercato prima dell\u201911 gennaio 2013 la Persona Responsabile dovr\u00e0 effettuare la notifica in formato elettronico tra l\u201911 gennaio 2013 e l\u201911 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all\u2019art. 13 del medesimo Regolamento.<\/p>\n<p>La <strong>notifica <\/strong>deve contenere informazioni riguardanti: dimensioni delle particelle, loro propriet\u00e0 fisiche e chimiche, stime delle quantit\u00e0, profilo tossicologico, ecc.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.newsmercati.it\/\">www.newsmercati.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 22 dicembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione Europea \u00e8 stato pubblicato il nuovo regolamento sui cosmetici 1223\/2009 (Direttiva Europea 76\/768\/CEE) che ha lo scopo di armonizzare tra i vari Stati la procedura di immissione sul mercato dei cosmetici tenendo in considerazione l\u2019innovazione tecnologica che continua ad interessare il settore.<\/p>\n<p>Il Regolamento apporta, seguendo la naturale evoluzione del settore e in base alle esperienze maturate, modifiche ed integrazioni e chiarisce una serie di aspetti che avevano generato equivoci.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nLe disposizioni del nuovo Regolamento si applicano a decorrere dall\u201911 luglio 2013, ad eccezione di alcune classi di prodotto la cui regolamentazione \u00e8 stata anticipata (sostanze CMR e nanomateriali).<br \/>\n\u00a0<br \/>\nGrazie a questo regolamento \u00e8 ora possibile garantire la libera circolazione delle merci insieme ad elevati standard di qualit\u00e0, ci\u00f2 a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nPrincipali cambiamenti<br \/>\nDefinizioni<br \/>\nIl nuovo Regolamento introduce il cosiddetto \u201cSet di definizioni di base\u201d, analogamente a quanto previsto dagli standard internazionali. Vengono fornite una serie di definizioni (art. 2) con l\u2019obiettivo primario di eliminare o perlomeno ridurre le interpretazioni, a tutto vantaggio dei destinatari diretti ed indiretti del regolamento.<br \/>\nPersona responsabile<br \/>\nSi prevede la nomina della Persona Responsabile per la immissione sul mercato in UE; egli assume la piena responsabilit\u00e0, tecnica e sanitaria, per i prodotti immessi sul mercato. Conseguentemente, tale funzione ha in capo la realizzazione e gestione di tutta la documentazione di sicurezza, redigendo, aggiornando e detenendo (all\u2019indirizzo indicato in etichetta) i seguenti documenti:<\/p>\n<p>Documentazione Informativa (art.11)<br \/>\nRelazione di Sicurezza (allegato I)<br \/>\nValutazione di sicurezza (art. 10).<\/p>\n<p>Inoltre, la Persona Responsabile deve organizzare e gestire la cosmetovigilanza e riferire gli eventuali effetti indesiderati alle Autorit\u00e0 Sanitarie.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nCi\u00f2 implica il rafforzamento dei controlli sul mercato, dato che molte aziende del settore lavorano conto terzi. In questi casi, la nomina di un soggetto esterno pu\u00f2 permettere di trovare una soluzione che venga incontro alle esigenze di molti Brand, i quali comprensibilmente non vogliono far conoscere al mercato che si avvalgono, in modo peraltro assolutamente legittimo, di fornitori a cui demandano in outsourcing l\u2019intera produzione e confezionamento del prodotto.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nLa Persona Responsabile deve anche garantire la tracciabilit\u00e0, e quindi deve poter identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto, per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto \u00e8 stato messo a disposizione del distributore. Lo stesso vale anche per tutti gli altri operatori della catena di fornitura.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nIn caso di non conformit\u00e0 di un prodotto, tramite la Persona Responsabile si devono adottare tutti i provvedimenti per renderlo conforme, ritirarlo dal mercato o richiamarlo in tutti gli Stati membri in cui il prodotto \u00e8 disponibile. Ovviamente, le Autorit\u00e0 Sanitarie possono adottare ulteriori misure correttive.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nEtichettatura<br \/>\nNell&#8217;etichetta dei prodotti, non devono essere impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.<br \/>\nL\u2019etichetta, posta sui recipienti e\/o imballaggi, dovr\u00e0 inoltre contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:<\/p>\n<p>il nome o la ragione sociale e l&#8217;indirizzo della Persona Responsabile del prodotto<br \/>\nil paese di origine dei prodotti importati<br \/>\nil contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume<br \/>\nla data limite di utilizzo del prodotto, stoccato in condizioni adeguate<br \/>\nle precauzioni per l&#8217;impiego, anche per i cosmetici di uso professionale<br \/>\nil numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto<br \/>\nl&#8217;elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione.<\/p>\n<p>La lingua nella quale vanno indicate le informazioni \u00e8 determinata dallo Stato Membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell&#8217;utilizzatore finale.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nClaim pubblicitari<br \/>\nLa Commissione ha l\u2019incarico di definire un piano d&#8217;azione che, mediando le esigenze dei vari Stati membri, uniformi le dichiarazioni (&#8220;claims&#8221;) figuranti sui cosmetici. Dovranno essere fissati criteri comuni per l\u2019uso delle dichiarazioni medesime.<br \/>\nNotifica centralizzata<br \/>\nDato che tra le finalit\u00e0 del Regolamento c\u2019\u00e8 anche quella di armonizzare le norme degli Stati Membri \u00e8 prevista (art. 13) una notifica informatica centralizzata.<br \/>\nSi tratta di comunicare una serie di informazioni, tra cui anche il nome dei distributori, ed \u00e8 previsto l\u2019invio dell\u2019etichetta e di una fotografia del prodotto. Questo permetter\u00e0 una registrazione unica, valida per tutti i Paesi UE.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nSperimentazione animale<br \/>\nLa sperimentazione animale dovr\u00e0 essere sostituita con metodi alternativi. Il regolamento vieta la realizzazione di sperimentazioni animali all&#8217;interno della UE per:<\/p>\n<p>i prodotti finiti<br \/>\ngli ingredienti<br \/>\nle combinazioni di ingredienti.<\/p>\n<p>E\u2019 vietata, conseguentemente, anche l&#8217;immissione sul Mercato Europeo di:<\/p>\n<p>prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione sugli animali<br \/>\nprodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione sugli animali.<\/p>\n<p>Applicazione delle norme di buona fabbricazione (GMP)<br \/>\nGli Stati Membri dovranno effettuare attivit\u00e0 di vigilanza tramite analisi della documentazione di prodotto e test fisici di laboratorio. Dovranno, inoltre, verificare l\u2019applicazione dei principi di fabbricazione (ad esempio, tramite l\u2019applicazione della Linea Guida ISO 22716 \u201dPratiche di buona fabbricazione &#8211; GMP &#8211; Linee guida sulle pratiche di buona fabbricazione\u201d).<br \/>\n\u00a0<br \/>\nSorveglianza del mercato<br \/>\nGli Stati Membri avranno il compito di pianificare ed effettuare controlli su scala adeguata, analizzando la documentazione informativa predisposta dagli operatori del settore. Dovranno anche valutare la necessit\u00e0 di procedere a test dei campioni di prodotto.<br \/>\nAvranno infine in capo la verifica dei principi GMP per tutta la catena di fornitura, da effettuare per mezzo di un adeguato sistema di tracciabilit\u00e0; a tal fine dovranno essere conferite alle autorit\u00e0 di vigilanza le risorse e le competenze per poter effettuare tale azione di sorveglianza.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nSostanze CMR e sostanze vietate<br \/>\nLe Sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la riproduzione) possono essere ammesse solo se verificate dall\u2019SCCS (Scientific Committee for Consumer Safety) e comunque sono definite condizioni estremamente severe per l\u2019impiego di tali sostanze.<br \/>\nGli allegati al regolamento riportano inoltre un elenco di sostanze il cui impiego nei prodotti cosmetici \u00e8 vietato (allegato II) o limitato (allegato III). Sono altres\u00ec vietati alcuni coloranti (diversi da quelli dell&#8217;allegato IV), conservanti (diversi da quelli dell&#8217;allegato V) e filtri UV (diversi da quelli dell&#8217;allegato VI).<br \/>\nNanomateriali<br \/>\nNell&#8217;elenco degli ingredienti esposto sulle confezioni dei cosmetici dovr\u00e0 figurare chiaramente la presenza di nanomateriali.<br \/>\nPer i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali immessi sul mercato prima dell\u201911 gennaio 2013 la Persona Responsabile dovr\u00e0 effettuare la notifica in formato elettronico tra l\u201911 gennaio 2013 e l\u201911 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all\u2019art. 13 del medesimo Regolamento.<br \/>\nLa notifica deve contenere informazioni riguardanti: dimensioni delle particelle, loro propriet\u00e0 fisiche e chimiche, stime delle quantit\u00e0, profilo tossicologico, ecc.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nwww.newsmercati.it<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"ghostkit_customizer_options":"","ghostkit_custom_css":"","ghostkit_custom_js_head":"","ghostkit_custom_js_foot":"","ghostkit_typography":"","footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-629","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notizie"],"acf":{"homepage_image":null},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Regolamento CE n. 1223\/2009 sui cosmetici - Lazio International - Lazio Innova<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Regolamento CE n. 1223\/2009 sui cosmetici - Lazio International - Lazio Innova\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Il 22 dicembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione Europea \u00e8 stato pubblicato il nuovo regolamento sui cosmetici 1223\/2009 (Direttiva Europea 76\/768\/CEE) che ha lo scopo di armonizzare tra i vari Stati la procedura di immissione sul mercato dei cosmetici tenendo in considerazione l\u2019innovazione tecnologica che continua ad interessare il settore.   Il Regolamento apporta, seguendo la naturale evoluzione del settore e in base alle esperienze maturate, modifiche ed integrazioni e chiarisce una serie di aspetti che avevano generato equivoci. \u00a0 Le disposizioni del nuovo Regolamento si applicano a decorrere dall\u201911 luglio 2013, ad eccezione di alcune classi di prodotto la cui regolamentazione \u00e8 stata anticipata (sostanze CMR e nanomateriali). \u00a0 Grazie a questo regolamento \u00e8 ora possibile garantire la libera circolazione delle merci insieme ad elevati standard di qualit\u00e0, ci\u00f2 a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. \u00a0 Principali cambiamenti Definizioni Il nuovo Regolamento introduce il cosiddetto \u201cSet di definizioni di base\u201d, analogamente a quanto previsto dagli standard internazionali. Vengono fornite una serie di definizioni (art. 2) con l\u2019obiettivo primario di eliminare o perlomeno ridurre le interpretazioni, a tutto vantaggio dei destinatari diretti ed indiretti del regolamento. Persona responsabile Si prevede la nomina della Persona Responsabile per la immissione sul mercato in UE; egli assume la piena responsabilit\u00e0, tecnica e sanitaria, per i prodotti immessi sul mercato. Conseguentemente, tale funzione ha in capo la realizzazione e gestione di tutta la documentazione di sicurezza, redigendo, aggiornando e detenendo (all\u2019indirizzo indicato in etichetta) i seguenti documenti:  Documentazione Informativa (art.11) Relazione di Sicurezza (allegato I) Valutazione di sicurezza (art. 10).   Inoltre, la Persona Responsabile deve organizzare e gestire la cosmetovigilanza e riferire gli eventuali effetti indesiderati alle Autorit\u00e0 Sanitarie. \u00a0 Ci\u00f2 implica il rafforzamento dei controlli sul mercato, dato che molte aziende del settore lavorano conto terzi. In questi casi, la nomina di un soggetto esterno pu\u00f2 permettere di trovare una soluzione che venga incontro alle esigenze di molti Brand, i quali comprensibilmente non vogliono far conoscere al mercato che si avvalgono, in modo peraltro assolutamente legittimo, di fornitori a cui demandano in outsourcing l\u2019intera produzione e confezionamento del prodotto. \u00a0 La Persona Responsabile deve anche garantire la tracciabilit\u00e0, e quindi deve poter identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto, per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto \u00e8 stato messo a disposizione del distributore. Lo stesso vale anche per tutti gli altri operatori della catena di fornitura. \u00a0 In caso di non conformit\u00e0 di un prodotto, tramite la Persona Responsabile si devono adottare tutti i provvedimenti per renderlo conforme, ritirarlo dal mercato o richiamarlo in tutti gli Stati membri in cui il prodotto \u00e8 disponibile. Ovviamente, le Autorit\u00e0 Sanitarie possono adottare ulteriori misure correttive. \u00a0 Etichettatura Nell&#039;etichetta dei prodotti, non devono essere impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono. L\u2019etichetta, posta sui recipienti e\/o imballaggi, dovr\u00e0 inoltre contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:  il nome o la ragione sociale e l&#039;indirizzo della Persona Responsabile del prodotto il paese di origine dei prodotti importati il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume la data limite di utilizzo del prodotto, stoccato in condizioni adeguate le precauzioni per l&#039;impiego, anche per i cosmetici di uso professionale il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto l&#039;elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione.  La lingua nella quale vanno indicate le informazioni \u00e8 determinata dallo Stato Membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell&#039;utilizzatore finale. \u00a0 Claim pubblicitari La Commissione ha l\u2019incarico di definire un piano d&#039;azione che, mediando le esigenze dei vari Stati membri, uniformi le dichiarazioni (&quot;claims&quot;) figuranti sui cosmetici. Dovranno essere fissati criteri comuni per l\u2019uso delle dichiarazioni medesime. Notifica centralizzata Dato che tra le finalit\u00e0 del Regolamento c\u2019\u00e8 anche quella di armonizzare le norme degli Stati Membri \u00e8 prevista (art. 13) una notifica informatica centralizzata. Si tratta di comunicare una serie di informazioni, tra cui anche il nome dei distributori, ed \u00e8 previsto l\u2019invio dell\u2019etichetta e di una fotografia del prodotto. Questo permetter\u00e0 una registrazione unica, valida per tutti i Paesi UE. \u00a0 Sperimentazione animale La sperimentazione animale dovr\u00e0 essere sostituita con metodi alternativi. Il regolamento vieta la realizzazione di sperimentazioni animali all&#039;interno della UE per:  i prodotti finiti gli ingredienti le combinazioni di ingredienti.  E\u2019 vietata, conseguentemente, anche l&#039;immissione sul Mercato Europeo di:  prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione sugli animali prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione sugli animali.    Applicazione delle norme di buona fabbricazione (GMP) Gli Stati Membri dovranno effettuare attivit\u00e0 di vigilanza tramite analisi della documentazione di prodotto e test fisici di laboratorio. Dovranno, inoltre, verificare l\u2019applicazione dei principi di fabbricazione (ad esempio, tramite l\u2019applicazione della Linea Guida ISO 22716 \u201dPratiche di buona fabbricazione - GMP - Linee guida sulle pratiche di buona fabbricazione\u201d). \u00a0 Sorveglianza del mercato Gli Stati Membri avranno il compito di pianificare ed effettuare controlli su scala adeguata, analizzando la documentazione informativa predisposta dagli operatori del settore. Dovranno anche valutare la necessit\u00e0 di procedere a test dei campioni di prodotto. Avranno infine in capo la verifica dei principi GMP per tutta la catena di fornitura, da effettuare per mezzo di un adeguato sistema di tracciabilit\u00e0; a tal fine dovranno essere conferite alle autorit\u00e0 di vigilanza le risorse e le competenze per poter effettuare tale azione di sorveglianza. \u00a0 Sostanze CMR e sostanze vietate Le Sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la riproduzione) possono essere ammesse solo se verificate dall\u2019SCCS (Scientific Committee for Consumer Safety) e comunque sono definite condizioni estremamente severe per l\u2019impiego di tali sostanze. Gli allegati al regolamento riportano inoltre un elenco di sostanze il cui impiego nei prodotti cosmetici \u00e8 vietato (allegato II) o limitato (allegato III). Sono altres\u00ec vietati alcuni coloranti (diversi da quelli dell&#039;allegato IV), conservanti (diversi da quelli dell&#039;allegato V) e filtri UV (diversi da quelli dell&#039;allegato VI). Nanomateriali  Nell&#039;elenco degli ingredienti esposto sulle confezioni dei cosmetici dovr\u00e0 figurare chiaramente la presenza di nanomateriali. Per i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali immessi sul mercato prima dell\u201911 gennaio 2013 la Persona Responsabile dovr\u00e0 effettuare la notifica in formato elettronico tra l\u201911 gennaio 2013 e l\u201911 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all\u2019art. 13 del medesimo Regolamento. La notifica deve contenere informazioni riguardanti: dimensioni delle particelle, loro propriet\u00e0 fisiche e chimiche, stime delle quantit\u00e0, profilo tossicologico, ecc. \u00a0 www.newsmercati.it\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Lazio International - Lazio Innova\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2013-01-17T09:52:24+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/\",\"url\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/\",\"name\":\"Regolamento CE n. 1223\/2009 sui cosmetici - Lazio International - Lazio Innova\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#website\"},\"datePublished\":\"2013-01-17T09:52:24+00:00\",\"dateModified\":\"2013-01-17T09:52:24+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#\/schema\/person\/06ba1706377e84a989f9f274331c7d10\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Regolamento CE n. 1223\/2009 sui cosmetici\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/\",\"name\":\"Lazio International - Lazio Innova\",\"description\":\"Lazio Innova\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#\/schema\/person\/06ba1706377e84a989f9f274331c7d10\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/336d582af371d335bff2670ac6c0a13c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/336d582af371d335bff2670ac6c0a13c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"sameAs\":[\"http:\/\/www.laziointernational.it\/wp\"],\"url\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/author\/admin\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Regolamento CE n. 1223\/2009 sui cosmetici - Lazio International - Lazio Innova","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Regolamento CE n. 1223\/2009 sui cosmetici - Lazio International - Lazio Innova","og_description":"Il 22 dicembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione Europea \u00e8 stato pubblicato il nuovo regolamento sui cosmetici 1223\/2009 (Direttiva Europea 76\/768\/CEE) che ha lo scopo di armonizzare tra i vari Stati la procedura di immissione sul mercato dei cosmetici tenendo in considerazione l\u2019innovazione tecnologica che continua ad interessare il settore.   Il Regolamento apporta, seguendo la naturale evoluzione del settore e in base alle esperienze maturate, modifiche ed integrazioni e chiarisce una serie di aspetti che avevano generato equivoci. \u00a0 Le disposizioni del nuovo Regolamento si applicano a decorrere dall\u201911 luglio 2013, ad eccezione di alcune classi di prodotto la cui regolamentazione \u00e8 stata anticipata (sostanze CMR e nanomateriali). \u00a0 Grazie a questo regolamento \u00e8 ora possibile garantire la libera circolazione delle merci insieme ad elevati standard di qualit\u00e0, ci\u00f2 a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. \u00a0 Principali cambiamenti Definizioni Il nuovo Regolamento introduce il cosiddetto \u201cSet di definizioni di base\u201d, analogamente a quanto previsto dagli standard internazionali. Vengono fornite una serie di definizioni (art. 2) con l\u2019obiettivo primario di eliminare o perlomeno ridurre le interpretazioni, a tutto vantaggio dei destinatari diretti ed indiretti del regolamento. Persona responsabile Si prevede la nomina della Persona Responsabile per la immissione sul mercato in UE; egli assume la piena responsabilit\u00e0, tecnica e sanitaria, per i prodotti immessi sul mercato. Conseguentemente, tale funzione ha in capo la realizzazione e gestione di tutta la documentazione di sicurezza, redigendo, aggiornando e detenendo (all\u2019indirizzo indicato in etichetta) i seguenti documenti:  Documentazione Informativa (art.11) Relazione di Sicurezza (allegato I) Valutazione di sicurezza (art. 10).   Inoltre, la Persona Responsabile deve organizzare e gestire la cosmetovigilanza e riferire gli eventuali effetti indesiderati alle Autorit\u00e0 Sanitarie. \u00a0 Ci\u00f2 implica il rafforzamento dei controlli sul mercato, dato che molte aziende del settore lavorano conto terzi. In questi casi, la nomina di un soggetto esterno pu\u00f2 permettere di trovare una soluzione che venga incontro alle esigenze di molti Brand, i quali comprensibilmente non vogliono far conoscere al mercato che si avvalgono, in modo peraltro assolutamente legittimo, di fornitori a cui demandano in outsourcing l\u2019intera produzione e confezionamento del prodotto. \u00a0 La Persona Responsabile deve anche garantire la tracciabilit\u00e0, e quindi deve poter identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto, per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto \u00e8 stato messo a disposizione del distributore. Lo stesso vale anche per tutti gli altri operatori della catena di fornitura. \u00a0 In caso di non conformit\u00e0 di un prodotto, tramite la Persona Responsabile si devono adottare tutti i provvedimenti per renderlo conforme, ritirarlo dal mercato o richiamarlo in tutti gli Stati membri in cui il prodotto \u00e8 disponibile. Ovviamente, le Autorit\u00e0 Sanitarie possono adottare ulteriori misure correttive. \u00a0 Etichettatura Nell'etichetta dei prodotti, non devono essere impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono. L\u2019etichetta, posta sui recipienti e\/o imballaggi, dovr\u00e0 inoltre contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:  il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della Persona Responsabile del prodotto il paese di origine dei prodotti importati il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume la data limite di utilizzo del prodotto, stoccato in condizioni adeguate le precauzioni per l'impiego, anche per i cosmetici di uso professionale il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto l'elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione.  La lingua nella quale vanno indicate le informazioni \u00e8 determinata dallo Stato Membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale. \u00a0 Claim pubblicitari La Commissione ha l\u2019incarico di definire un piano d'azione che, mediando le esigenze dei vari Stati membri, uniformi le dichiarazioni (\"claims\") figuranti sui cosmetici. Dovranno essere fissati criteri comuni per l\u2019uso delle dichiarazioni medesime. Notifica centralizzata Dato che tra le finalit\u00e0 del Regolamento c\u2019\u00e8 anche quella di armonizzare le norme degli Stati Membri \u00e8 prevista (art. 13) una notifica informatica centralizzata. Si tratta di comunicare una serie di informazioni, tra cui anche il nome dei distributori, ed \u00e8 previsto l\u2019invio dell\u2019etichetta e di una fotografia del prodotto. Questo permetter\u00e0 una registrazione unica, valida per tutti i Paesi UE. \u00a0 Sperimentazione animale La sperimentazione animale dovr\u00e0 essere sostituita con metodi alternativi. Il regolamento vieta la realizzazione di sperimentazioni animali all'interno della UE per:  i prodotti finiti gli ingredienti le combinazioni di ingredienti.  E\u2019 vietata, conseguentemente, anche l'immissione sul Mercato Europeo di:  prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione sugli animali prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione sugli animali.    Applicazione delle norme di buona fabbricazione (GMP) Gli Stati Membri dovranno effettuare attivit\u00e0 di vigilanza tramite analisi della documentazione di prodotto e test fisici di laboratorio. Dovranno, inoltre, verificare l\u2019applicazione dei principi di fabbricazione (ad esempio, tramite l\u2019applicazione della Linea Guida ISO 22716 \u201dPratiche di buona fabbricazione - GMP - Linee guida sulle pratiche di buona fabbricazione\u201d). \u00a0 Sorveglianza del mercato Gli Stati Membri avranno il compito di pianificare ed effettuare controlli su scala adeguata, analizzando la documentazione informativa predisposta dagli operatori del settore. Dovranno anche valutare la necessit\u00e0 di procedere a test dei campioni di prodotto. Avranno infine in capo la verifica dei principi GMP per tutta la catena di fornitura, da effettuare per mezzo di un adeguato sistema di tracciabilit\u00e0; a tal fine dovranno essere conferite alle autorit\u00e0 di vigilanza le risorse e le competenze per poter effettuare tale azione di sorveglianza. \u00a0 Sostanze CMR e sostanze vietate Le Sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la riproduzione) possono essere ammesse solo se verificate dall\u2019SCCS (Scientific Committee for Consumer Safety) e comunque sono definite condizioni estremamente severe per l\u2019impiego di tali sostanze. Gli allegati al regolamento riportano inoltre un elenco di sostanze il cui impiego nei prodotti cosmetici \u00e8 vietato (allegato II) o limitato (allegato III). Sono altres\u00ec vietati alcuni coloranti (diversi da quelli dell'allegato IV), conservanti (diversi da quelli dell'allegato V) e filtri UV (diversi da quelli dell'allegato VI). Nanomateriali  Nell'elenco degli ingredienti esposto sulle confezioni dei cosmetici dovr\u00e0 figurare chiaramente la presenza di nanomateriali. Per i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali immessi sul mercato prima dell\u201911 gennaio 2013 la Persona Responsabile dovr\u00e0 effettuare la notifica in formato elettronico tra l\u201911 gennaio 2013 e l\u201911 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all\u2019art. 13 del medesimo Regolamento. La notifica deve contenere informazioni riguardanti: dimensioni delle particelle, loro propriet\u00e0 fisiche e chimiche, stime delle quantit\u00e0, profilo tossicologico, ecc. \u00a0 www.newsmercati.it","og_url":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/","og_site_name":"Lazio International - Lazio Innova","article_published_time":"2013-01-17T09:52:24+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"admin","Tempo di lettura stimato":"5 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/","url":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/","name":"Regolamento CE n. 1223\/2009 sui cosmetici - Lazio International - Lazio Innova","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#website"},"datePublished":"2013-01-17T09:52:24+00:00","dateModified":"2013-01-17T09:52:24+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#\/schema\/person\/06ba1706377e84a989f9f274331c7d10"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/regolamento-ce-n-1223-2009-sui-cosmetici-1380\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Regolamento CE n. 1223\/2009 sui cosmetici"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#website","url":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/","name":"Lazio International - Lazio Innova","description":"Lazio Innova","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#\/schema\/person\/06ba1706377e84a989f9f274331c7d10","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/336d582af371d335bff2670ac6c0a13c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/336d582af371d335bff2670ac6c0a13c?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"sameAs":["http:\/\/www.laziointernational.it\/wp"],"url":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/author\/admin\/"}]}},"featured_image_src":null,"featured_image_src_square":null,"author_info":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/author\/admin\/"},"homepage_image":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/629","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=629"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/629\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=629"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=629"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=629"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}