{"id":630,"date":"2013-01-17T10:57:30","date_gmt":"2013-01-17T09:57:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.laziointernational.it\/2013\/01\/17\/la-litispendenza-internazionale-1381\/"},"modified":"2013-01-17T10:57:30","modified_gmt":"2013-01-17T09:57:30","slug":"la-litispendenza-internazionale-1381","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/la-litispendenza-internazionale-1381\/","title":{"rendered":"La litispendenza internazionale"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: 0.9em; line-height: 1.4;\">I casi di contenzioso \u201ccross border\u201d (controversie tra operatori appartenenti a diverse giurisdizioni) hanno assunto una crescente rilevanza con l\u2019incremento degli scambi commerciali internazionali.<\/span><\/p>\n<p>Una procedura giudiziale all\u2019estero comporta quasi sempre costi complessivi pesanti e molte problematiche. Basti pensare, solo per citare qualche esempio, alla difficolt\u00e0 di:<\/p>\n<ul>\n<li>reperire professionisti adeguati all\u2019estero\u00a0<span style=\"font-size: 0.9em; line-height: 1.4;\">sottoporsi ad una legge poco conosciuta e a un sistema giudiziario spesso molto diverso <\/span><span style=\"font-size: 0.9em; line-height: 1.4;\">comprendere il linguaggio giuridico in una lingua straniera.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 0.9em; line-height: 1.4;\"><br \/><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>Per evitare un simile indesiderato contesto, in molti casi, sarebbe sufficiente una maggiore attenzione alla fase che precede il potenziale contenzioso.<\/p>\n<p>Invero, il <strong>principio della litispendenza processuale<\/strong> (che si applica anche nel nostro ordinamento interno) pu\u00f2 costituire un efficace strumento da adottare per \u201cindurre\u201d la controparte estera a difendersi in giudizio in Italia.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 di esso <strong>l\u2019operatore italiano<\/strong>, nei casi nei quali l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria italiana possa ritenersi competente, <strong>pu\u00f2 avviare il procedimento nel nostro paese<\/strong> notificando l\u2019atto introduttivo del giudizio presso la controparte straniera e \u201cchiamandola\u201d, pertanto, a difendersi dinanzi ad un Tribunale nazionale.<\/p>\n<p>Dal momento in cui la controversia sia validamente radicata in Italia con il ricevimento, nelle forme di legge, dell\u2019atto introduttivo del giudizio presso l\u2019operatore straniero, quest\u2019ultimo non potr\u00e0 pi\u00f9, normalmente, avviare il medesimo procedimento nel proprio paese di appartenenza.<\/p>\n<p>E\u2019 lo stesso fondamentale assunto del \u201c<strong>ne bis in idem<\/strong>\u201c che <strong>trova riconoscimento anche sul piano internazionale<\/strong>.<\/p>\n<p>Le applicazioni pratiche possono essere molteplici, ma un semplice esempio, potr\u00e0 essere di supporto.<\/p>\n<p><strong>Esempio<\/strong><\/p>\n<p>Il <strong>produttore di macchine utensili italiano<\/strong> (A) ha venduto un suo prodotto a un <strong>operatore canadese<\/strong> (B). B contesta ad A:<\/p>\n<ul>\n<li>il mancato funzionamento del prodotto a motivo, a suo dire, di presunti difetti dello stesso imputabili ad A <\/li>\n<li>la risoluzione del contratto per inadempimento<\/li>\n<li>di avere subito gravi perdite per effetto del mancato utilizzo del macchinario reclamando, fra l\u2019altro, il risarcimento dei danni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nella descritta situazione potrebbero verificarsi <strong>due ipotesi<\/strong>:<\/p>\n<p><strong>1.<\/strong> B inizia per primo la causa in Canada notificando ad A l\u2019atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale canadese competente, ovvero pi\u00f9 semplicemente depositando tale atto: il momento dal quale inizia a decorrere la litispendenza pu\u00f2 variare infatti a seconda delle giurisdizioni (negli USA, ad esempio, normalmente, l\u2019atto viene prima depositato in Tribunale e la lite \u00e8 gi\u00e0 pendente da quel momento e viene notificato solo dopo).<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong> A \u201canticipa\u201d B iniziando egli stesso la lite in Italia (previa verifica della competenza della giurisdizione nazionale) per fare accertare il suo buon diritto a ritenersi adempiente al contratto con tutte le conseguenti declaratorie di legge nei confronti di B dinanzi al Tribunale italiano competente. In tal caso dovr\u00e0 provvedere a notificare alla controparte straniera l\u2019atto introduttivo del giudizio nelle forme previste per le notifiche all\u2019estero in conformit\u00e0 alle disposizioni della legge italiana.<\/p>\n<p>Come appare evidente dall\u2019esempio prospettato la lite \u00e8 sostanzialmente la stessa sia sul piano delle parti che dell\u2019oggetto della contesa: cambiano, tuttavia, le Autorit\u00e0 giudiziarie nazionali chiamate a pronunciarsi.<\/p>\n<p>Nel primo caso la parte italiana sar\u00e0 costretta a difendersi all\u2019estero.<\/p>\n<p>Nel secondo caso, invece, potr\u00e0 trarre vantaggio- nei casi in cui il Giudice italiano possa ritenersi competente &#8211; dalla sussistenza di una procedura giudiziale in Italia evitando cos\u00ec di essere coinvolta, suo malgrado, in un procedimento all\u2019estero.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Se la parte avversa , nonostante la pendenza della lite in Italia, iniziasse a sua volta il procedimento nella propria giurisdizione, <strong>l\u2019operatore italiano potrebbe eccepire, di fronte al Tribunale straniero, la \u201cpendenza\u201d dello stesso procedimento<\/strong> gi\u00e0 in essere dinanzi all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria del nostro paese.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Tale regola \u00e8 riconosciuta, generalmente, nella grande maggioranza dei <strong>Paesi che aderiscono alle Nazioni Unite<\/strong> salvo qualche eccezione come, ad esempio, il Brasile.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>In ogni caso, non bisogna dimenticare che <strong>l\u2019esistenza di un causa precedente in Italia<\/strong> con identit\u00e0 di soggetti e dell\u2019oggetto del contendere <strong>costituisce uno dei motivi previsti dal nostro ordinamento per negare il riconoscimento e l\u2019ingresso della sentenza straniera nel nostro paese<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Ovviamente \u00e8 raccomandabile condurre una disami<span style=\"font-size: 0.9em; line-height: 1.4;\">na, caso per caso, per accertare l\u2019effettiva applicazione di tale disposizione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 0.9em; line-height: 1.4;\"><br \/><\/span><\/p>\n<p>Va infatti considerato che, soprattutto nei casi in cui non vi sia una convezione internazionale in materia che produca norme uniformi nei vari Stati aderenti, stabilire se nel caso specifico vi sia litispendenza o meno \u2013 in particolare dal punto di vista dell\u2019identit\u00e0 dell\u2019oggetto e della domanda giudiziale &#8211; \u00e8 una questione di non sempre agevole soluzione posto che presuppone, fra l\u2019altro, una disamina delle norme applicabili sul tema nella giurisdizione della controparte.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Sulla base delle suesposte considerazioni, il principio della litispendenza pu\u00f2 essere ritenuto uno strumento prezioso per l\u2019operatore sul presupposto tuttavia che siano osservate le cautele del caso e che sia fatto valere con la necessaria tempestivit\u00e0 per evitare che sia proprio la parte straniera ad avvalersene e a trarne beneficio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I casi di contenzioso \u201ccross border\u201d (controversie tra operatori appartenenti a diverse giurisdizioni) hanno assunto una crescente rilevanza con l\u2019incremento degli scambi commerciali internazionali.<br \/>\nUna procedura giudiziale all\u2019estero comporta quasi sempre costi complessivi pesanti e molte problematiche. Basti pensare, solo per citare qualche esempio, alla difficolt\u00e0 di:<\/p>\n<p>reperire professionisti adeguati all\u2019estero\u00a0sottoporsi ad una legge poco conosciuta e a un sistema giudiziario spesso molto diverso comprendere il linguaggio giuridico in una lingua straniera.<\/p>\n<p>Per evitare un simile indesiderato contesto, in molti casi, sarebbe sufficiente una maggiore attenzione alla fase che precede il potenziale contenzioso.<br \/>\nInvero, il principio della litispendenza processuale (che si applica anche nel nostro ordinamento interno) pu\u00f2 costituire un efficace strumento da adottare per \u201cindurre\u201d la controparte estera a difendersi in giudizio in Italia.<br \/>\nIn virt\u00f9 di esso l\u2019operatore italiano, nei casi nei quali l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria italiana possa ritenersi competente, pu\u00f2 avviare il procedimento nel nostro paese notificando l\u2019atto introduttivo del giudizio presso la controparte straniera e \u201cchiamandola\u201d, pertanto, a difendersi dinanzi ad un Tribunale nazionale.<br \/>\nDal momento in cui la controversia sia validamente radicata in Italia con il ricevimento, nelle forme di legge, dell\u2019atto introduttivo del giudizio presso l\u2019operatore straniero, quest\u2019ultimo non potr\u00e0 pi\u00f9, normalmente, avviare il medesimo procedimento nel proprio paese di appartenenza.<br \/>\nE\u2019 lo stesso fondamentale assunto del \u201cne bis in idem\u201c che trova riconoscimento anche sul piano internazionale.<br \/>\nLe applicazioni pratiche possono essere molteplici, ma un semplice esempio, potr\u00e0 essere di supporto.<br \/>\nEsempio<br \/>\nIl produttore di macchine utensili italiano (A) ha venduto un suo prodotto a un operatore canadese (B). B contesta ad A:<\/p>\n<p>il mancato funzionamento del prodotto a motivo, a suo dire, di presunti difetti dello stesso imputabili ad A<br \/>\nla risoluzione del contratto per inadempimento<br \/>\ndi avere subito gravi perdite per effetto del mancato utilizzo del macchinario reclamando, fra l\u2019altro, il risarcimento dei danni.<\/p>\n<p>Nella descritta situazione potrebbero verificarsi due ipotesi:<br \/>\n1. B inizia per primo la causa in Canada notificando ad A l\u2019atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale canadese competente, ovvero pi\u00f9 semplicemente depositando tale atto: il momento dal quale inizia a decorrere la litispendenza pu\u00f2 variare infatti a seconda delle giurisdizioni (negli USA, ad esempio, normalmente, l\u2019atto viene prima depositato in Tribunale e la lite \u00e8 gi\u00e0 pendente da quel momento e viene notificato solo dopo).<br \/>\n2. A \u201canticipa\u201d B iniziando egli stesso la lite in Italia (previa verifica della competenza della giurisdizione nazionale) per fare accertare il suo buon diritto a ritenersi adempiente al contratto con tutte le conseguenti declaratorie di legge nei confronti di B dinanzi al Tribunale italiano competente. In tal caso dovr\u00e0 provvedere a notificare alla controparte straniera l\u2019atto introduttivo del giudizio nelle forme previste per le notifiche all\u2019estero in conformit\u00e0 alle disposizioni della legge italiana.<br \/>\nCome appare evidente dall\u2019esempio prospettato la lite \u00e8 sostanzialmente la stessa sia sul piano delle parti che dell\u2019oggetto della contesa: cambiano, tuttavia, le Autorit\u00e0 giudiziarie nazionali chiamate a pronunciarsi.<br \/>\nNel primo caso la parte italiana sar\u00e0 costretta a difendersi all\u2019estero.<br \/>\nNel secondo caso, invece, potr\u00e0 trarre vantaggio- nei casi in cui il Giudice italiano possa ritenersi competente &#8211; dalla sussistenza di una procedura giudiziale in Italia evitando cos\u00ec di essere coinvolta, suo malgrado, in un procedimento all\u2019estero.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nSe la parte avversa , nonostante la pendenza della lite in Italia, iniziasse a sua volta il procedimento nella propria giurisdizione, l\u2019operatore italiano potrebbe eccepire, di fronte al Tribunale straniero, la \u201cpendenza\u201d dello stesso procedimento gi\u00e0 in essere dinanzi all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria del nostro paese.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nTale regola \u00e8 riconosciuta, generalmente, nella grande maggioranza dei Paesi che aderiscono alle Nazioni Unite salvo qualche eccezione come, ad esempio, il Brasile.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nIn ogni caso, non bisogna dimenticare che l\u2019esistenza di un causa precedente in Italia con identit\u00e0 di soggetti e dell\u2019oggetto del contendere costituisce uno dei motivi previsti dal nostro ordinamento per negare il riconoscimento e l\u2019ingresso della sentenza straniera nel nostro paese.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nOvviamente \u00e8 raccomandabile condurre una disamina, caso per caso, per accertare l\u2019effettiva applicazione di tale disposizione.<\/p>\n<p>Va infatti considerato che, soprattutto nei casi in cui non vi sia una convezione internazionale in materia che produca norme uniformi nei vari Stati aderenti, stabilire se nel caso specifico vi sia litispendenza o meno \u2013 in particolare dal punto di vista dell\u2019identit\u00e0 dell\u2019oggetto e della domanda giudiziale &#8211; \u00e8 una questione di non sempre agevole soluzione posto che presuppone, fra l\u2019altro, una disamina delle norme applicabili sul tema nella giurisdizione della controparte.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nSulla base delle suesposte considerazioni, il principio della litispendenza pu\u00f2 essere ritenuto uno strumento prezioso per l\u2019operatore sul presupposto tuttavia che siano osservate le cautele del caso e che sia fatto valere con la necessaria tempestivit\u00e0 per evitare che sia proprio la parte straniera ad avvalersene e a trarne beneficio.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"ghostkit_customizer_options":"","ghostkit_custom_css":"","ghostkit_custom_js_head":"","ghostkit_custom_js_foot":"","ghostkit_typography":"","footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-630","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notizie"],"acf":{"homepage_image":null},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>La litispendenza internazionale - Lazio International - Lazio Innova<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/la-litispendenza-internazionale-1381\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La litispendenza internazionale - Lazio International - Lazio Innova\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"I casi di contenzioso \u201ccross border\u201d (controversie tra operatori appartenenti a diverse giurisdizioni) hanno assunto una crescente rilevanza con l\u2019incremento degli scambi commerciali internazionali. Una procedura giudiziale all\u2019estero comporta quasi sempre costi complessivi pesanti e molte problematiche. Basti pensare, solo per citare qualche esempio, alla difficolt\u00e0 di:  reperire professionisti adeguati all\u2019estero\u00a0sottoporsi ad una legge poco conosciuta e a un sistema giudiziario spesso molto diverso comprendere il linguaggio giuridico in una lingua straniera.    Per evitare un simile indesiderato contesto, in molti casi, sarebbe sufficiente una maggiore attenzione alla fase che precede il potenziale contenzioso. Invero, il principio della litispendenza processuale (che si applica anche nel nostro ordinamento interno) pu\u00f2 costituire un efficace strumento da adottare per \u201cindurre\u201d la controparte estera a difendersi in giudizio in Italia. In virt\u00f9 di esso l\u2019operatore italiano, nei casi nei quali l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria italiana possa ritenersi competente, pu\u00f2 avviare il procedimento nel nostro paese notificando l\u2019atto introduttivo del giudizio presso la controparte straniera e \u201cchiamandola\u201d, pertanto, a difendersi dinanzi ad un Tribunale nazionale. Dal momento in cui la controversia sia validamente radicata in Italia con il ricevimento, nelle forme di legge, dell\u2019atto introduttivo del giudizio presso l\u2019operatore straniero, quest\u2019ultimo non potr\u00e0 pi\u00f9, normalmente, avviare il medesimo procedimento nel proprio paese di appartenenza. E\u2019 lo stesso fondamentale assunto del \u201cne bis in idem\u201c che trova riconoscimento anche sul piano internazionale. Le applicazioni pratiche possono essere molteplici, ma un semplice esempio, potr\u00e0 essere di supporto. Esempio Il produttore di macchine utensili italiano (A) ha venduto un suo prodotto a un operatore canadese (B). B contesta ad A:  il mancato funzionamento del prodotto a motivo, a suo dire, di presunti difetti dello stesso imputabili ad A  la risoluzione del contratto per inadempimento di avere subito gravi perdite per effetto del mancato utilizzo del macchinario reclamando, fra l\u2019altro, il risarcimento dei danni.  Nella descritta situazione potrebbero verificarsi due ipotesi: 1. B inizia per primo la causa in Canada notificando ad A l\u2019atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale canadese competente, ovvero pi\u00f9 semplicemente depositando tale atto: il momento dal quale inizia a decorrere la litispendenza pu\u00f2 variare infatti a seconda delle giurisdizioni (negli USA, ad esempio, normalmente, l\u2019atto viene prima depositato in Tribunale e la lite \u00e8 gi\u00e0 pendente da quel momento e viene notificato solo dopo). 2. A \u201canticipa\u201d B iniziando egli stesso la lite in Italia (previa verifica della competenza della giurisdizione nazionale) per fare accertare il suo buon diritto a ritenersi adempiente al contratto con tutte le conseguenti declaratorie di legge nei confronti di B dinanzi al Tribunale italiano competente. In tal caso dovr\u00e0 provvedere a notificare alla controparte straniera l\u2019atto introduttivo del giudizio nelle forme previste per le notifiche all\u2019estero in conformit\u00e0 alle disposizioni della legge italiana. Come appare evidente dall\u2019esempio prospettato la lite \u00e8 sostanzialmente la stessa sia sul piano delle parti che dell\u2019oggetto della contesa: cambiano, tuttavia, le Autorit\u00e0 giudiziarie nazionali chiamate a pronunciarsi. Nel primo caso la parte italiana sar\u00e0 costretta a difendersi all\u2019estero. Nel secondo caso, invece, potr\u00e0 trarre vantaggio- nei casi in cui il Giudice italiano possa ritenersi competente - dalla sussistenza di una procedura giudiziale in Italia evitando cos\u00ec di essere coinvolta, suo malgrado, in un procedimento all\u2019estero. \u00a0 Se la parte avversa , nonostante la pendenza della lite in Italia, iniziasse a sua volta il procedimento nella propria giurisdizione, l\u2019operatore italiano potrebbe eccepire, di fronte al Tribunale straniero, la \u201cpendenza\u201d dello stesso procedimento gi\u00e0 in essere dinanzi all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria del nostro paese. \u00a0 Tale regola \u00e8 riconosciuta, generalmente, nella grande maggioranza dei Paesi che aderiscono alle Nazioni Unite salvo qualche eccezione come, ad esempio, il Brasile. \u00a0 In ogni caso, non bisogna dimenticare che l\u2019esistenza di un causa precedente in Italia con identit\u00e0 di soggetti e dell\u2019oggetto del contendere costituisce uno dei motivi previsti dal nostro ordinamento per negare il riconoscimento e l\u2019ingresso della sentenza straniera nel nostro paese. \u00a0 Ovviamente \u00e8 raccomandabile condurre una disamina, caso per caso, per accertare l\u2019effettiva applicazione di tale disposizione.   Va infatti considerato che, soprattutto nei casi in cui non vi sia una convezione internazionale in materia che produca norme uniformi nei vari Stati aderenti, stabilire se nel caso specifico vi sia litispendenza o meno \u2013 in particolare dal punto di vista dell\u2019identit\u00e0 dell\u2019oggetto e della domanda giudiziale - \u00e8 una questione di non sempre agevole soluzione posto che presuppone, fra l\u2019altro, una disamina delle norme applicabili sul tema nella giurisdizione della controparte. \u00a0 Sulla base delle suesposte considerazioni, il principio della litispendenza pu\u00f2 essere ritenuto uno strumento prezioso per l\u2019operatore sul presupposto tuttavia che siano osservate le cautele del caso e che sia fatto valere con la necessaria tempestivit\u00e0 per evitare che sia proprio la parte straniera ad avvalersene e a trarne beneficio.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/la-litispendenza-internazionale-1381\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Lazio International - 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Una procedura giudiziale all\u2019estero comporta quasi sempre costi complessivi pesanti e molte problematiche. Basti pensare, solo per citare qualche esempio, alla difficolt\u00e0 di:  reperire professionisti adeguati all\u2019estero\u00a0sottoporsi ad una legge poco conosciuta e a un sistema giudiziario spesso molto diverso comprendere il linguaggio giuridico in una lingua straniera.    Per evitare un simile indesiderato contesto, in molti casi, sarebbe sufficiente una maggiore attenzione alla fase che precede il potenziale contenzioso. Invero, il principio della litispendenza processuale (che si applica anche nel nostro ordinamento interno) pu\u00f2 costituire un efficace strumento da adottare per \u201cindurre\u201d la controparte estera a difendersi in giudizio in Italia. In virt\u00f9 di esso l\u2019operatore italiano, nei casi nei quali l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria italiana possa ritenersi competente, pu\u00f2 avviare il procedimento nel nostro paese notificando l\u2019atto introduttivo del giudizio presso la controparte straniera e \u201cchiamandola\u201d, pertanto, a difendersi dinanzi ad un Tribunale nazionale. Dal momento in cui la controversia sia validamente radicata in Italia con il ricevimento, nelle forme di legge, dell\u2019atto introduttivo del giudizio presso l\u2019operatore straniero, quest\u2019ultimo non potr\u00e0 pi\u00f9, normalmente, avviare il medesimo procedimento nel proprio paese di appartenenza. E\u2019 lo stesso fondamentale assunto del \u201cne bis in idem\u201c che trova riconoscimento anche sul piano internazionale. Le applicazioni pratiche possono essere molteplici, ma un semplice esempio, potr\u00e0 essere di supporto. Esempio Il produttore di macchine utensili italiano (A) ha venduto un suo prodotto a un operatore canadese (B). B contesta ad A:  il mancato funzionamento del prodotto a motivo, a suo dire, di presunti difetti dello stesso imputabili ad A  la risoluzione del contratto per inadempimento di avere subito gravi perdite per effetto del mancato utilizzo del macchinario reclamando, fra l\u2019altro, il risarcimento dei danni.  Nella descritta situazione potrebbero verificarsi due ipotesi: 1. B inizia per primo la causa in Canada notificando ad A l\u2019atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale canadese competente, ovvero pi\u00f9 semplicemente depositando tale atto: il momento dal quale inizia a decorrere la litispendenza pu\u00f2 variare infatti a seconda delle giurisdizioni (negli USA, ad esempio, normalmente, l\u2019atto viene prima depositato in Tribunale e la lite \u00e8 gi\u00e0 pendente da quel momento e viene notificato solo dopo). 2. A \u201canticipa\u201d B iniziando egli stesso la lite in Italia (previa verifica della competenza della giurisdizione nazionale) per fare accertare il suo buon diritto a ritenersi adempiente al contratto con tutte le conseguenti declaratorie di legge nei confronti di B dinanzi al Tribunale italiano competente. In tal caso dovr\u00e0 provvedere a notificare alla controparte straniera l\u2019atto introduttivo del giudizio nelle forme previste per le notifiche all\u2019estero in conformit\u00e0 alle disposizioni della legge italiana. Come appare evidente dall\u2019esempio prospettato la lite \u00e8 sostanzialmente la stessa sia sul piano delle parti che dell\u2019oggetto della contesa: cambiano, tuttavia, le Autorit\u00e0 giudiziarie nazionali chiamate a pronunciarsi. Nel primo caso la parte italiana sar\u00e0 costretta a difendersi all\u2019estero. Nel secondo caso, invece, potr\u00e0 trarre vantaggio- nei casi in cui il Giudice italiano possa ritenersi competente - dalla sussistenza di una procedura giudiziale in Italia evitando cos\u00ec di essere coinvolta, suo malgrado, in un procedimento all\u2019estero. \u00a0 Se la parte avversa , nonostante la pendenza della lite in Italia, iniziasse a sua volta il procedimento nella propria giurisdizione, l\u2019operatore italiano potrebbe eccepire, di fronte al Tribunale straniero, la \u201cpendenza\u201d dello stesso procedimento gi\u00e0 in essere dinanzi all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria del nostro paese. \u00a0 Tale regola \u00e8 riconosciuta, generalmente, nella grande maggioranza dei Paesi che aderiscono alle Nazioni Unite salvo qualche eccezione come, ad esempio, il Brasile. \u00a0 In ogni caso, non bisogna dimenticare che l\u2019esistenza di un causa precedente in Italia con identit\u00e0 di soggetti e dell\u2019oggetto del contendere costituisce uno dei motivi previsti dal nostro ordinamento per negare il riconoscimento e l\u2019ingresso della sentenza straniera nel nostro paese. \u00a0 Ovviamente \u00e8 raccomandabile condurre una disamina, caso per caso, per accertare l\u2019effettiva applicazione di tale disposizione.   Va infatti considerato che, soprattutto nei casi in cui non vi sia una convezione internazionale in materia che produca norme uniformi nei vari Stati aderenti, stabilire se nel caso specifico vi sia litispendenza o meno \u2013 in particolare dal punto di vista dell\u2019identit\u00e0 dell\u2019oggetto e della domanda giudiziale - \u00e8 una questione di non sempre agevole soluzione posto che presuppone, fra l\u2019altro, una disamina delle norme applicabili sul tema nella giurisdizione della controparte. \u00a0 Sulla base delle suesposte considerazioni, il principio della litispendenza pu\u00f2 essere ritenuto uno strumento prezioso per l\u2019operatore sul presupposto tuttavia che siano osservate le cautele del caso e che sia fatto valere con la necessaria tempestivit\u00e0 per evitare che sia proprio la parte straniera ad avvalersene e a trarne beneficio.","og_url":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/01\/17\/la-litispendenza-internazionale-1381\/","og_site_name":"Lazio International - 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