{"id":699,"date":"2013-07-05T07:27:11","date_gmt":"2013-07-05T05:27:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.laziointernational.it\/2013\/07\/05\/la-stabile-organizzazione-materiale-e-personale-1454\/"},"modified":"2013-07-05T07:27:11","modified_gmt":"2013-07-05T05:27:11","slug":"la-stabile-organizzazione-materiale-e-personale-1454","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/la-stabile-organizzazione-materiale-e-personale-1454\/","title":{"rendered":"La stabile organizzazione materiale e personale"},"content":{"rendered":"<p>La nozione di \u201cstabile organizzazione\u201d \u00e8 utilizzata per individuare il presupposto soggettivo sufficiente e necessario per l\u2019imposizione, anche in uno stato estero, del reddito derivante da un\u2019attivit\u00e0 economica ivi svolta da un soggetto residente in altro Stato.<\/p>\n<p>Questo \u201crischio\u201d si potrebbe concretizzare nel caso in cui una societ\u00e0 italiana dovesse disporre nello stato estero di una struttura organizzativa, materiale e\/o personale, per mezzo della quale l&#8217;impresa stessa eserciti la propria attivit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019art. 7 del <strong>modello di convenzione OCSE <\/strong>(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), rubricato \u201cRedditi di Impresa\u201d, stabilisce il principio secondo il quale gli utili di un\u2019impresa residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, <strong>a meno che<\/strong> l\u2019impresa non svolga la sua attivit\u00e0 nell\u2019altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se cos\u00ec fosse, gli utili di quell\u2019impresa sarebbero imponibili <strong>anche <\/strong>nell\u2019altro Stato limitatamente alla porzione di essi attribuibile alla stabile organizzazione.<\/p>\n<p>Per procedere alla <strong>verifica della sussistenza di una stabile organizzazione<\/strong> \u00e8 necessario fare riferimento a quanto statuito in sede OCSE che rappresenta il punto di riferimento su cui i vari Stati hanno negoziato i propri accordi bilaterali contro le doppie imposizioni. Il riferimento \u00e8 all&#8217;art. 5 del Modello OCSE il quale distingue fra <strong>due ipotesi<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<div>la cosiddetta &#8220;stabile organizzazione materiale&#8221;, disciplinata dai primi quattro paragrafi, che costituisce il criterio generale<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>la stabile organizzazione &#8220;personale&#8221; (agent clause) di cui ai paragrafi 5 e 6, che costituisce un&#8217;estensione del concetto stesso di stabile organizzazione e, conseguentemente, della potest\u00e0 impositiva dello Stato della fonte.<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Stabile organizzazione materiale<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;art. 5, paragrafo 1, prevede un criterio generale secondo il quale &#8220;ai fini della presente Convenzione, l&#8217;espressione &#8216;stabile organizzazione&#8217; designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l&#8217;impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Il criterio della \u201csede di affari\u201d prevede la verifica della presenza di una<strong> sede intesa in senso fisico, utile e strumentale allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 economica<\/strong>. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di locali, immobili o macchinari, impianti e attrezzature varie a disposizione dell&#8217;impresa estera, non rilevando, al riguardo, il titolo in base al quale l&#8217;impresa abbia tale disponibilit\u00e0 (una stabile organizzazione pu\u00f2 configurarsi anche qualora la sede di affari non sia di propriet\u00e0 dell\u2019impresa, n\u00e9 sia dalla stessa detenuta in base a un contratto di locazione).<\/p>\n<p>Inoltre affinch\u00e9 una sede fissa di affari configuri una stabile organizzazione occorre che l&#8217;impresa che ne fa uso svolga tramite essa (<strong>through which<\/strong>) la propria attivit\u00e0, integralmente o in parte.<\/p>\n<p><em>Attivit\u00e0 di carattere preparatorio o ausiliario<\/em><\/p>\n<p>Il Paragrafo 4 dell\u2019art. 5 Modello OCSE contempla alcuni <strong>casi in cui, seppur in presenza di una sede fissa di affari, non si configura la stabile organizzazione <\/strong>in quanto i servizi svolti per il tramite di quest\u2019ultima hanno carattere meramente preparatorio o ausiliario rispetto alla fase in cui si formano i profitti dell\u2019impresa. Si dice infatti che: &#8220;4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una &#8216;stabile organizzazione&#8217; se:<strong> <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<div>a) si fa uso di un&#8217;installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>b) i beni o le merci appartenenti all&#8217;impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>c) i beni o le merci appartenenti all&#8217;impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un&#8217;altra impresa<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>d) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l&#8217;impresa<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>e) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini di svolgere, per l&#8217;impresa, qualsiasi altra attivit\u00e0 che abbia carattere preparatorio o ausiliario<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>f) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini dell&#8217;esercizio combinato delle attivit\u00e0 menzionate ai paragrafi da a) ad e), purch\u00e9 l&#8217;attivit\u00e0 della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario&#8221;.<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Stabile organizzazione &#8220;personale&#8221;<\/strong><\/p>\n<p>Precisa il paragrafo 5 dell\u2019art. 5 del Modello OCSE, che quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, opera per l&#8217;impresa straniera, abitualmente e <strong>con stabili poteri legali di rappresentanza<\/strong> che le permettono di concludere contratti a nome dell&#8217;impresa stessa, si pu\u00f2 considerare che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quest\u2019ultimo Stato.<\/p>\n<p>Da quanto su riportato \u00e8 possibile isolare due requisiti essenziali alla esistenza della stabile organizzazione personale, i quali necessariamente dovranno essere riscontrati nella persona fisica o giuridica:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<div><strong>soggettivo:<\/strong> persona diversa da un agente con status indipendente il quale operi nel corso ordinario dei propri affari<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div><strong>oggettivo:<\/strong> esercizio abituale, per conto di un\u2019impresa, del potere di concludere contratti in nome dell\u2019impresa stessa.<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Resta esclusa l\u2019ipotesi di stabile organizzazione in esame nel caso in cui l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente si limiti all\u2019acquisto di merci per conto dell\u2019impresa non residente o eserciti solo un&#8217;attivit\u00e0 di tipo preparatorio o ausiliario, indipendentemente dal fatto che egli abbia o meno il potere di concludere contratti.<\/p>\n<p>Il giudizio sul <strong>grado di indipendenza di un agente dall\u2019impresa<\/strong> che egli rappresenta va fondato sotto il duplice profilo giuridico ed economico.<\/p>\n<p>Sotto il primo profilo \u00e8 necessario fare riferimento all\u2019ampiezza degli obblighi che l\u2019agente ha verso l\u2019impresa e alla sussistenza di un potere di direzione e controllo da parte di quest\u2019ultima.<\/p>\n<p>Il giudizio sull\u2019indipendenza economica dell\u2019agente presuppone, invece, l\u2019individuazione del soggetto su cui grava il rischio imprenditoriale: ove questo rischio gravi, infatti, sull\u2019agente, quest\u2019ultimo pu\u00f2 essere considerato economicamente indipendente.<\/p>\n<p>Oltre che giuridicamente ed economicamente indipendente, \u00e8 necessario che l\u2019intermediario operi nel \u201ccorso ordinario dei propri affari\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019ulteriore ed indispensabile requisito affinch\u00e9 si configuri una stabile organizzazione personale \u00e8 rappresentato dall\u2019effettivo esercizio abituale da parte dell\u2019agente, per conto dell\u2019impresa estera, del <strong>potere di concludere contratti in nome della medesima<\/strong>.<\/p>\n<p>Sul concetto del \u201cpotere di concludere contratti\u201d l\u2019OCSE ha chiarito che lo stesso si concretizza allorch\u00e9 sia ravvisato nell\u2019intermediario quell\u2019autorit\u00e0 a negoziare tutti gli elementi e dettagli di fatto necessari ai fini della conclusione dei contratti, di per s\u00e9 sufficiente a vincolare di fatto l\u2019impresa estera alle clausole negoziali fissate dall\u2019intermediario stesso in sede di trattativa, indipendentemente dal fatto che in capo all&#8217;agente sussista, o meno, un formale potere di firma dei contratti stessi.<\/p>\n<p>A riguardo il Commentario specifica che l\u2019assenza di un attivo coinvolgimento dell\u2019impresa nelle transazioni pu\u00f2 essere indicativa della concessione all&#8217;agente dell&#8217;autorit\u00e0 di concludere contratti. Ad esempio, si pu\u00f2 ritenere che l&#8217;agente disponga dell&#8217;autorit\u00e0 di concludere contratti qualora richieda e riceva gli ordini e li invii direttamente a un magazzino dal quale i beni sono consegnati, laddove l&#8217;impresa estera approvi abitualmente le transazioni.<\/p>\n<p><strong>Natale Galimi<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.newsmercati.com\">www.newsmercati.com<\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nozione di \u201cstabile organizzazione\u201d \u00e8 utilizzata per individuare il presupposto soggettivo sufficiente e necessario per l\u2019imposizione, anche in uno stato estero, del reddito derivante da un\u2019attivit\u00e0 economica ivi svolta da un soggetto residente in altro Stato.<br \/>\nQuesto \u201crischio\u201d si potrebbe concretizzare nel caso in cui una societ\u00e0 italiana dovesse disporre nello stato estero di una struttura organizzativa, materiale e\/o personale, per mezzo della quale l&#8217;impresa stessa eserciti la propria attivit\u00e0.<br \/>\nL\u2019art. 7 del modello di convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), rubricato \u201cRedditi di Impresa\u201d, stabilisce il principio secondo il quale gli utili di un\u2019impresa residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l\u2019impresa non svolga la sua attivit\u00e0 nell\u2019altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se cos\u00ec fosse, gli utili di quell\u2019impresa sarebbero imponibili anche nell\u2019altro Stato limitatamente alla porzione di essi attribuibile alla stabile organizzazione.<br \/>\nPer procedere alla verifica della sussistenza di una stabile organizzazione \u00e8 necessario fare riferimento a quanto statuito in sede OCSE che rappresenta il punto di riferimento su cui i vari Stati hanno negoziato i propri accordi bilaterali contro le doppie imposizioni. Il riferimento \u00e8 all&#8217;art. 5 del Modello OCSE il quale distingue fra due ipotesi:<\/p>\n<p>la cosiddetta &#8220;stabile organizzazione materiale&#8221;, disciplinata dai primi quattro paragrafi, che costituisce il criterio generale<\/p>\n<p>la stabile organizzazione &#8220;personale&#8221; (agent clause) di cui ai paragrafi 5 e 6, che costituisce un&#8217;estensione del concetto stesso di stabile organizzazione e, conseguentemente, della potest\u00e0 impositiva dello Stato della fonte.<\/p>\n<p>Stabile organizzazione materiale<br \/>\nL&#8217;art. 5, paragrafo 1, prevede un criterio generale secondo il quale &#8220;ai fini della presente Convenzione, l&#8217;espressione &#8216;stabile organizzazione&#8217; designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l&#8217;impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0\u201d.<br \/>\nIl criterio della \u201csede di affari\u201d prevede la verifica della presenza di una sede intesa in senso fisico, utile e strumentale allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 economica. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di locali, immobili o macchinari, impianti e attrezzature varie a disposizione dell&#8217;impresa estera, non rilevando, al riguardo, il titolo in base al quale l&#8217;impresa abbia tale disponibilit\u00e0 (una stabile organizzazione pu\u00f2 configurarsi anche qualora la sede di affari non sia di propriet\u00e0 dell\u2019impresa, n\u00e9 sia dalla stessa detenuta in base a un contratto di locazione).<br \/>\nInoltre affinch\u00e9 una sede fissa di affari configuri una stabile organizzazione occorre che l&#8217;impresa che ne fa uso svolga tramite essa (through which) la propria attivit\u00e0, integralmente o in parte.<br \/>\nAttivit\u00e0 di carattere preparatorio o ausiliario<br \/>\nIl Paragrafo 4 dell\u2019art. 5 Modello OCSE contempla alcuni casi in cui, seppur in presenza di una sede fissa di affari, non si configura la stabile organizzazione in quanto i servizi svolti per il tramite di quest\u2019ultima hanno carattere meramente preparatorio o ausiliario rispetto alla fase in cui si formano i profitti dell\u2019impresa. Si dice infatti che: &#8220;4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una &#8216;stabile organizzazione&#8217; se: <\/p>\n<p>a) si fa uso di un&#8217;installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa<\/p>\n<p>b) i beni o le merci appartenenti all&#8217;impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna<\/p>\n<p>c) i beni o le merci appartenenti all&#8217;impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un&#8217;altra impresa<\/p>\n<p>d) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l&#8217;impresa<\/p>\n<p>e) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini di svolgere, per l&#8217;impresa, qualsiasi altra attivit\u00e0 che abbia carattere preparatorio o ausiliario<\/p>\n<p>f) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini dell&#8217;esercizio combinato delle attivit\u00e0 menzionate ai paragrafi da a) ad e), purch\u00e9 l&#8217;attivit\u00e0 della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario&#8221;.<\/p>\n<p>Stabile organizzazione &#8220;personale&#8221;<br \/>\nPrecisa il paragrafo 5 dell\u2019art. 5 del Modello OCSE, che quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, opera per l&#8217;impresa straniera, abitualmente e con stabili poteri legali di rappresentanza che le permettono di concludere contratti a nome dell&#8217;impresa stessa, si pu\u00f2 considerare che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quest\u2019ultimo Stato.<br \/>\nDa quanto su riportato \u00e8 possibile isolare due requisiti essenziali alla esistenza della stabile organizzazione personale, i quali necessariamente dovranno essere riscontrati nella persona fisica o giuridica:<\/p>\n<p>soggettivo: persona diversa da un agente con status indipendente il quale operi nel corso ordinario dei propri affari<\/p>\n<p>oggettivo: esercizio abituale, per conto di un\u2019impresa, del potere di concludere contratti in nome dell\u2019impresa stessa.<\/p>\n<p>Resta esclusa l\u2019ipotesi di stabile organizzazione in esame nel caso in cui l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente si limiti all\u2019acquisto di merci per conto dell\u2019impresa non residente o eserciti solo un&#8217;attivit\u00e0 di tipo preparatorio o ausiliario, indipendentemente dal fatto che egli abbia o meno il potere di concludere contratti.<br \/>\nIl giudizio sul grado di indipendenza di un agente dall\u2019impresa che egli rappresenta va fondato sotto il duplice profilo giuridico ed economico.<br \/>\nSotto il primo profilo \u00e8 necessario fare riferimento all\u2019ampiezza degli obblighi che l\u2019agente ha verso l\u2019impresa e alla sussistenza di un potere di direzione e controllo da parte di quest\u2019ultima.<br \/>\nIl giudizio sull\u2019indipendenza economica dell\u2019agente presuppone, invece, l\u2019individuazione del soggetto su cui grava il rischio imprenditoriale: ove questo rischio gravi, infatti, sull\u2019agente, quest\u2019ultimo pu\u00f2 essere considerato economicamente indipendente.<br \/>\nOltre che giuridicamente ed economicamente indipendente, \u00e8 necessario che l\u2019intermediario operi nel \u201ccorso ordinario dei propri affari\u201d.<br \/>\nL\u2019ulteriore ed indispensabile requisito affinch\u00e9 si configuri una stabile organizzazione personale \u00e8 rappresentato dall\u2019effettivo esercizio abituale da parte dell\u2019agente, per conto dell\u2019impresa estera, del potere di concludere contratti in nome della medesima.<br \/>\nSul concetto del \u201cpotere di concludere contratti\u201d l\u2019OCSE ha chiarito che lo stesso si concretizza allorch\u00e9 sia ravvisato nell\u2019intermediario quell\u2019autorit\u00e0 a negoziare tutti gli elementi e dettagli di fatto necessari ai fini della conclusione dei contratti, di per s\u00e9 sufficiente a vincolare di fatto l\u2019impresa estera alle clausole negoziali fissate dall\u2019intermediario stesso in sede di trattativa, indipendentemente dal fatto che in capo all&#8217;agente sussista, o meno, un formale potere di firma dei contratti stessi.<br \/>\nA riguardo il Commentario specifica che l\u2019assenza di un attivo coinvolgimento dell\u2019impresa nelle transazioni pu\u00f2 essere indicativa della concessione all&#8217;agente dell&#8217;autorit\u00e0 di concludere contratti. Ad esempio, si pu\u00f2 ritenere che l&#8217;agente disponga dell&#8217;autorit\u00e0 di concludere contratti qualora richieda e riceva gli ordini e li invii direttamente a un magazzino dal quale i beni sono consegnati, laddove l&#8217;impresa estera approvi abitualmente le transazioni.<br \/>\nNatale Galimi<br \/>\nwww.newsmercati.com<br \/>\n\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"ghostkit_customizer_options":"","ghostkit_custom_css":"","ghostkit_custom_js_head":"","ghostkit_custom_js_foot":"","ghostkit_typography":"","footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-699","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notizie"],"acf":{"homepage_image":null},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>La stabile organizzazione materiale e personale - Lazio International - Lazio Innova<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/la-stabile-organizzazione-materiale-e-personale-1454\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La stabile organizzazione materiale e personale - Lazio International - Lazio Innova\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La nozione di \u201cstabile organizzazione\u201d \u00e8 utilizzata per individuare il presupposto soggettivo sufficiente e necessario per l\u2019imposizione, anche in uno stato estero, del reddito derivante da un\u2019attivit\u00e0 economica ivi svolta da un soggetto residente in altro Stato. Questo \u201crischio\u201d si potrebbe concretizzare nel caso in cui una societ\u00e0 italiana dovesse disporre nello stato estero di una struttura organizzativa, materiale e\/o personale, per mezzo della quale l&#039;impresa stessa eserciti la propria attivit\u00e0. L\u2019art. 7 del modello di convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), rubricato \u201cRedditi di Impresa\u201d, stabilisce il principio secondo il quale gli utili di un\u2019impresa residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l\u2019impresa non svolga la sua attivit\u00e0 nell\u2019altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se cos\u00ec fosse, gli utili di quell\u2019impresa sarebbero imponibili anche nell\u2019altro Stato limitatamente alla porzione di essi attribuibile alla stabile organizzazione. Per procedere alla verifica della sussistenza di una stabile organizzazione \u00e8 necessario fare riferimento a quanto statuito in sede OCSE che rappresenta il punto di riferimento su cui i vari Stati hanno negoziato i propri accordi bilaterali contro le doppie imposizioni. Il riferimento \u00e8 all&#039;art. 5 del Modello OCSE il quale distingue fra due ipotesi:   la cosiddetta &quot;stabile organizzazione materiale&quot;, disciplinata dai primi quattro paragrafi, che costituisce il criterio generale   la stabile organizzazione &quot;personale&quot; (agent clause) di cui ai paragrafi 5 e 6, che costituisce un&#039;estensione del concetto stesso di stabile organizzazione e, conseguentemente, della potest\u00e0 impositiva dello Stato della fonte.   Stabile organizzazione materiale L&#039;art. 5, paragrafo 1, prevede un criterio generale secondo il quale &quot;ai fini della presente Convenzione, l&#039;espressione &#039;stabile organizzazione&#039; designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l&#039;impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0\u201d. Il criterio della \u201csede di affari\u201d prevede la verifica della presenza di una sede intesa in senso fisico, utile e strumentale allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 economica. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di locali, immobili o macchinari, impianti e attrezzature varie a disposizione dell&#039;impresa estera, non rilevando, al riguardo, il titolo in base al quale l&#039;impresa abbia tale disponibilit\u00e0 (una stabile organizzazione pu\u00f2 configurarsi anche qualora la sede di affari non sia di propriet\u00e0 dell\u2019impresa, n\u00e9 sia dalla stessa detenuta in base a un contratto di locazione). Inoltre affinch\u00e9 una sede fissa di affari configuri una stabile organizzazione occorre che l&#039;impresa che ne fa uso svolga tramite essa (through which) la propria attivit\u00e0, integralmente o in parte. Attivit\u00e0 di carattere preparatorio o ausiliario Il Paragrafo 4 dell\u2019art. 5 Modello OCSE contempla alcuni casi in cui, seppur in presenza di una sede fissa di affari, non si configura la stabile organizzazione in quanto i servizi svolti per il tramite di quest\u2019ultima hanno carattere meramente preparatorio o ausiliario rispetto alla fase in cui si formano i profitti dell\u2019impresa. Si dice infatti che: &quot;4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una &#039;stabile organizzazione&#039; se:    a) si fa uso di un&#039;installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all&#039;impresa   b) i beni o le merci appartenenti all&#039;impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna   c) i beni o le merci appartenenti all&#039;impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un&#039;altra impresa   d) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l&#039;impresa   e) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini di svolgere, per l&#039;impresa, qualsiasi altra attivit\u00e0 che abbia carattere preparatorio o ausiliario   f) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini dell&#039;esercizio combinato delle attivit\u00e0 menzionate ai paragrafi da a) ad e), purch\u00e9 l&#039;attivit\u00e0 della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario&quot;.   Stabile organizzazione &quot;personale&quot; Precisa il paragrafo 5 dell\u2019art. 5 del Modello OCSE, che quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, opera per l&#039;impresa straniera, abitualmente e con stabili poteri legali di rappresentanza che le permettono di concludere contratti a nome dell&#039;impresa stessa, si pu\u00f2 considerare che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quest\u2019ultimo Stato. Da quanto su riportato \u00e8 possibile isolare due requisiti essenziali alla esistenza della stabile organizzazione personale, i quali necessariamente dovranno essere riscontrati nella persona fisica o giuridica:   soggettivo: persona diversa da un agente con status indipendente il quale operi nel corso ordinario dei propri affari   oggettivo: esercizio abituale, per conto di un\u2019impresa, del potere di concludere contratti in nome dell\u2019impresa stessa.   Resta esclusa l\u2019ipotesi di stabile organizzazione in esame nel caso in cui l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente si limiti all\u2019acquisto di merci per conto dell\u2019impresa non residente o eserciti solo un&#039;attivit\u00e0 di tipo preparatorio o ausiliario, indipendentemente dal fatto che egli abbia o meno il potere di concludere contratti. Il giudizio sul grado di indipendenza di un agente dall\u2019impresa che egli rappresenta va fondato sotto il duplice profilo giuridico ed economico. Sotto il primo profilo \u00e8 necessario fare riferimento all\u2019ampiezza degli obblighi che l\u2019agente ha verso l\u2019impresa e alla sussistenza di un potere di direzione e controllo da parte di quest\u2019ultima. Il giudizio sull\u2019indipendenza economica dell\u2019agente presuppone, invece, l\u2019individuazione del soggetto su cui grava il rischio imprenditoriale: ove questo rischio gravi, infatti, sull\u2019agente, quest\u2019ultimo pu\u00f2 essere considerato economicamente indipendente. Oltre che giuridicamente ed economicamente indipendente, \u00e8 necessario che l\u2019intermediario operi nel \u201ccorso ordinario dei propri affari\u201d. L\u2019ulteriore ed indispensabile requisito affinch\u00e9 si configuri una stabile organizzazione personale \u00e8 rappresentato dall\u2019effettivo esercizio abituale da parte dell\u2019agente, per conto dell\u2019impresa estera, del potere di concludere contratti in nome della medesima. Sul concetto del \u201cpotere di concludere contratti\u201d l\u2019OCSE ha chiarito che lo stesso si concretizza allorch\u00e9 sia ravvisato nell\u2019intermediario quell\u2019autorit\u00e0 a negoziare tutti gli elementi e dettagli di fatto necessari ai fini della conclusione dei contratti, di per s\u00e9 sufficiente a vincolare di fatto l\u2019impresa estera alle clausole negoziali fissate dall\u2019intermediario stesso in sede di trattativa, indipendentemente dal fatto che in capo all&#039;agente sussista, o meno, un formale potere di firma dei contratti stessi. A riguardo il Commentario specifica che l\u2019assenza di un attivo coinvolgimento dell\u2019impresa nelle transazioni pu\u00f2 essere indicativa della concessione all&#039;agente dell&#039;autorit\u00e0 di concludere contratti. Ad esempio, si pu\u00f2 ritenere che l&#039;agente disponga dell&#039;autorit\u00e0 di concludere contratti qualora richieda e riceva gli ordini e li invii direttamente a un magazzino dal quale i beni sono consegnati, laddove l&#039;impresa estera approvi abitualmente le transazioni. 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Questo \u201crischio\u201d si potrebbe concretizzare nel caso in cui una societ\u00e0 italiana dovesse disporre nello stato estero di una struttura organizzativa, materiale e\/o personale, per mezzo della quale l'impresa stessa eserciti la propria attivit\u00e0. L\u2019art. 7 del modello di convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), rubricato \u201cRedditi di Impresa\u201d, stabilisce il principio secondo il quale gli utili di un\u2019impresa residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l\u2019impresa non svolga la sua attivit\u00e0 nell\u2019altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se cos\u00ec fosse, gli utili di quell\u2019impresa sarebbero imponibili anche nell\u2019altro Stato limitatamente alla porzione di essi attribuibile alla stabile organizzazione. Per procedere alla verifica della sussistenza di una stabile organizzazione \u00e8 necessario fare riferimento a quanto statuito in sede OCSE che rappresenta il punto di riferimento su cui i vari Stati hanno negoziato i propri accordi bilaterali contro le doppie imposizioni. Il riferimento \u00e8 all'art. 5 del Modello OCSE il quale distingue fra due ipotesi:   la cosiddetta \"stabile organizzazione materiale\", disciplinata dai primi quattro paragrafi, che costituisce il criterio generale   la stabile organizzazione \"personale\" (agent clause) di cui ai paragrafi 5 e 6, che costituisce un'estensione del concetto stesso di stabile organizzazione e, conseguentemente, della potest\u00e0 impositiva dello Stato della fonte.   Stabile organizzazione materiale L'art. 5, paragrafo 1, prevede un criterio generale secondo il quale \"ai fini della presente Convenzione, l'espressione 'stabile organizzazione' designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0\u201d. Il criterio della \u201csede di affari\u201d prevede la verifica della presenza di una sede intesa in senso fisico, utile e strumentale allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 economica. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di locali, immobili o macchinari, impianti e attrezzature varie a disposizione dell'impresa estera, non rilevando, al riguardo, il titolo in base al quale l'impresa abbia tale disponibilit\u00e0 (una stabile organizzazione pu\u00f2 configurarsi anche qualora la sede di affari non sia di propriet\u00e0 dell\u2019impresa, n\u00e9 sia dalla stessa detenuta in base a un contratto di locazione). Inoltre affinch\u00e9 una sede fissa di affari configuri una stabile organizzazione occorre che l'impresa che ne fa uso svolga tramite essa (through which) la propria attivit\u00e0, integralmente o in parte. Attivit\u00e0 di carattere preparatorio o ausiliario Il Paragrafo 4 dell\u2019art. 5 Modello OCSE contempla alcuni casi in cui, seppur in presenza di una sede fissa di affari, non si configura la stabile organizzazione in quanto i servizi svolti per il tramite di quest\u2019ultima hanno carattere meramente preparatorio o ausiliario rispetto alla fase in cui si formano i profitti dell\u2019impresa. Si dice infatti che: \"4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una 'stabile organizzazione' se:    a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa   b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna   c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa   d) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa   e) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attivit\u00e0 che abbia carattere preparatorio o ausiliario   f) una sede fissa di affari \u00e8 utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attivit\u00e0 menzionate ai paragrafi da a) ad e), purch\u00e9 l'attivit\u00e0 della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario\".   Stabile organizzazione \"personale\" Precisa il paragrafo 5 dell\u2019art. 5 del Modello OCSE, che quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, opera per l'impresa straniera, abitualmente e con stabili poteri legali di rappresentanza che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa stessa, si pu\u00f2 considerare che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quest\u2019ultimo Stato. Da quanto su riportato \u00e8 possibile isolare due requisiti essenziali alla esistenza della stabile organizzazione personale, i quali necessariamente dovranno essere riscontrati nella persona fisica o giuridica:   soggettivo: persona diversa da un agente con status indipendente il quale operi nel corso ordinario dei propri affari   oggettivo: esercizio abituale, per conto di un\u2019impresa, del potere di concludere contratti in nome dell\u2019impresa stessa.   Resta esclusa l\u2019ipotesi di stabile organizzazione in esame nel caso in cui l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente si limiti all\u2019acquisto di merci per conto dell\u2019impresa non residente o eserciti solo un'attivit\u00e0 di tipo preparatorio o ausiliario, indipendentemente dal fatto che egli abbia o meno il potere di concludere contratti. Il giudizio sul grado di indipendenza di un agente dall\u2019impresa che egli rappresenta va fondato sotto il duplice profilo giuridico ed economico. Sotto il primo profilo \u00e8 necessario fare riferimento all\u2019ampiezza degli obblighi che l\u2019agente ha verso l\u2019impresa e alla sussistenza di un potere di direzione e controllo da parte di quest\u2019ultima. 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