{"id":700,"date":"2013-07-05T07:30:07","date_gmt":"2013-07-05T05:30:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.laziointernational.it\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/"},"modified":"2013-07-05T07:30:07","modified_gmt":"2013-07-05T05:30:07","slug":"nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/","title":{"rendered":"Nuova marcatura CE per i prodotti da costruzione"},"content":{"rendered":"<p>Dal 1\u00b0 luglio 2013 il Regolamento UE n. 305\/2011 del 9 marzo 2011 manda definitivamente in pensione la vecchia Direttiva Europea n. 89\/106\/CEE sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione. Il provvedimento fissa, ai fini dell\u2019utilizzo, le condizioni armonizzate per la commercializzazione e la marcatura dei prodotti edili garantendo che il fabbricante abbia eseguito i controlli standard, sia durante le fasi di progettazione che di fabbricazione, sulle materie prime, sui macchinari e sui requisiti del prodotto finito.<\/p>\n<p>Il Regolamento n. 305\/2011 (composto da 68 articoli e 5 allegati) non ha bisogno di essere recepito in quanto normativa comunitaria e pertanto, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea (4\/4\/2011), \u00e8 entrato in vigore<strong> dal 24 aprile del <st1:metricconverter productid=\"2011 in\" w:st=\"on\">2011 in<\/st1:metricconverter> tutti gli Stati membri. Tuttavia \u00e8 stata prevista un\u2019entrata in vigore parziale per consentire agli operatori un adeguamento graduale: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\n<div>gli art. 1 e 2, 29-35, 39-55, 64, 67, 68 e l\u2019Allegato IV sono operativi, appunto, dal 24 aprile 2011<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>i rimanenti articoli 3-28, 36-38, 56-63 e gli articoli 65 e 66, nonch\u00e9 gli Allegati I, II, III e V, sono vigenti dal <strong>1\u00b0 luglio 2013<\/strong>.<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>In base alla nuova normativa, la <strong>dichiarazione di conformit\u00e0<\/strong> viene sostituita dalla <strong>dichiarazione di prestazione<\/strong> <strong>(Dop<\/strong>), che deve essere redatta dal fabbricante secondo uno schema tipologico e deve contenere informazioni su sostanze pericolose ai sensi del <strong>Regolamento Reach<\/strong> (articoli 31 e 33 del regolamento).<\/p>\n<p>Inoltre, <strong>i requisiti di base delle opere civili e d\u2019ingegneria passano da <st1:metricconverter productid=\"6 a\" w:st=\"on\">6 a<\/st1:metricconverter> 7 <\/strong>e viene introdotto il requisito che riguarda <strong>l\u2019uso sostenibile delle risorse naturali<\/strong> (tutela dell\u2019ambiente) secondo cui le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l\u2019uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<div>a) <strong>il riutilizzo o la riciclabilit\u00e0 <\/strong>delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>b) <strong>la durabilit\u00e0 <\/strong>delle opere di costruzione<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>c)<strong> <\/strong>l\u2019uso, nelle opere di costruzione, di \u201c<strong>materie prime e secondarie ecologicamente compatibili\u201d.<\/strong><\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Dichiarazione di prestazione (art. 4)<\/strong><\/p>\n<p>Quando un prodotto da costruzione rientra nell\u2019ambito di applicazione di una norma armonizzata o \u00e8 conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, \u201cil fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (Dop) all\u2019atto dell\u2019immissione di tale prodotto sul mercato\u201d.<\/p>\n<p>Nella Direttiva n\u00b0 89\/106\/CEE il fabbricante era tenuto alla redazione della dichiarazione di conformit\u00e0 CE.<\/p>\n<p><strong>Procedure semplificate (art. 37)<\/strong><\/p>\n<p>Il Regolamento prevede inoltre l\u2019uso di procedure semplificate da parte delle microimprese, ma solo per prodotti da costruzione rientranti in alcuni dei Sistemi di Attestazione da esso regolamentati al fine di salvaguardare il livello di sicurezza e sorveglianza sul mercato.<\/p>\n<p><strong>Sostanze pericolose (artt. 31 e 33)<\/strong><\/p>\n<p>La dichiarazione di prestazione dovr\u00e0 riportare informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose nel prodotto da costruzione, al fine di migliorare la possibilit\u00e0 di realizzare costruzioni ecosostenibili e lo sviluppo di prodotti rispettosi dell&#8217;ambiente.<\/p>\n<p><strong>Marcatura CE<\/strong><\/p>\n<p>Il marchio CE sar\u00e0 seguito dall&#8217;anno in cui \u00e8 stata apposto per la prima volta. Il nome e l&#8217;indirizzo del produttore dovranno essere indicati in maniera chiara e certa. In particolare, prima di immettere sul mercato un prodotto da costruzione, gli importatori devono assicurarsi che il fabbricante abbia valutato e verificato la costanza della prestazione. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all&#8217;articolo 11, paragrafo 1, secondo comma e la dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6. Essi assicurano altres\u00ec che il prodotto, laddove richiesto, rechi la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all\u2019articolo 11, paragrafi 4 e 5.<\/p>\n<p><strong>Norme armonizzate<\/strong><\/p>\n<p>Dovr\u00e0 essere elaborato un metodo uniforme europeo per l&#8217;attestazione di conformit\u00e0 ai requisiti fondamentali.<\/p>\n<p><strong>Documento europeo di valutazione<\/strong><\/p>\n<p>Il documento deve contenere una descrizione generale del prodotto da costruzione, la lista delle caratteristiche legate all&#8217;utilizzo previsto e concordate fra il produttore e gli organismi di valutazione tecnica (TAB), i metodi e i criteri per valutare le qualit\u00e0 del prodotto in relazione a caratteristiche essenziali.<\/p>\n<p><strong>Product Contact Point<\/strong><\/p>\n<p>Gli Stati membri devono inoltre designare un Product Contact Point per fornire informazioni sui prodotti da costruzione e il loro uso a titolo gratuito e dovranno mostrarsi imparziali per quanto riguarda il processo di ottenimento della marcatura CE.<\/p>\n<p><strong>Fabbricazione tradizionale<\/strong><\/p>\n<p>I prodotti da costruzione fabbricati in modo tradizionale o in modo adeguato alla conservazione del patrimonio, in un processo non industriale possono essere esenti dalla regola della dichiarazione di prestazione.<\/p>\n<p><a target=\"_blank\" href=\"http:\/\/images.newsmercati.com\/f\/Varie\/re\/reg_305_2011.pdf\">Testo del Regolamento<\/a>.<\/p>\n<p><strong>REGOLAMENTO (UE) N. 305\/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <\/strong><\/p>\n<p><strong>del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89\/106\/CEE del Consiglio<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.newsmercati.it\/\">www.newsmercati.it<\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal 1\u00b0 luglio 2013 il Regolamento UE n. 305\/2011 del 9 marzo 2011 manda definitivamente in pensione la vecchia Direttiva Europea n. 89\/106\/CEE sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione. Il provvedimento fissa, ai fini dell\u2019utilizzo, le condizioni armonizzate per la commercializzazione e la marcatura dei prodotti edili garantendo che il fabbricante abbia eseguito i controlli standard, sia durante le fasi di progettazione che di fabbricazione, sulle materie prime, sui macchinari e sui requisiti del prodotto finito.<br \/>\nIl Regolamento n. 305\/2011 (composto da 68 articoli e 5 allegati) non ha bisogno di essere recepito in quanto normativa comunitaria e pertanto, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea (4\/4\/2011), \u00e8 entrato in vigore dal 24 aprile del 2011 in tutti gli Stati membri. Tuttavia \u00e8 stata prevista un\u2019entrata in vigore parziale per consentire agli operatori un adeguamento graduale: <\/p>\n<p>gli art. 1 e 2, 29-35, 39-55, 64, 67, 68 e l\u2019Allegato IV sono operativi, appunto, dal 24 aprile 2011<\/p>\n<p>i rimanenti articoli 3-28, 36-38, 56-63 e gli articoli 65 e 66, nonch\u00e9 gli Allegati I, II, III e V, sono vigenti dal 1\u00b0 luglio 2013.<\/p>\n<p>In base alla nuova normativa, la dichiarazione di conformit\u00e0 viene sostituita dalla dichiarazione di prestazione (Dop), che deve essere redatta dal fabbricante secondo uno schema tipologico e deve contenere informazioni su sostanze pericolose ai sensi del Regolamento Reach (articoli 31 e 33 del regolamento).<br \/>\nInoltre, i requisiti di base delle opere civili e d\u2019ingegneria passano da 6 a 7 e viene introdotto il requisito che riguarda l\u2019uso sostenibile delle risorse naturali (tutela dell\u2019ambiente) secondo cui le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l\u2019uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:<\/p>\n<p>a) il riutilizzo o la riciclabilit\u00e0 delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione<\/p>\n<p>b) la durabilit\u00e0 delle opere di costruzione<\/p>\n<p>c) l\u2019uso, nelle opere di costruzione, di \u201cmaterie prime e secondarie ecologicamente compatibili\u201d.<\/p>\n<p>Dichiarazione di prestazione (art. 4)<br \/>\nQuando un prodotto da costruzione rientra nell\u2019ambito di applicazione di una norma armonizzata o \u00e8 conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, \u201cil fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (Dop) all\u2019atto dell\u2019immissione di tale prodotto sul mercato\u201d.<br \/>\nNella Direttiva n\u00b0 89\/106\/CEE il fabbricante era tenuto alla redazione della dichiarazione di conformit\u00e0 CE.<br \/>\nProcedure semplificate (art. 37)<br \/>\nIl Regolamento prevede inoltre l\u2019uso di procedure semplificate da parte delle microimprese, ma solo per prodotti da costruzione rientranti in alcuni dei Sistemi di Attestazione da esso regolamentati al fine di salvaguardare il livello di sicurezza e sorveglianza sul mercato.<br \/>\nSostanze pericolose (artt. 31 e 33)<br \/>\nLa dichiarazione di prestazione dovr\u00e0 riportare informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose nel prodotto da costruzione, al fine di migliorare la possibilit\u00e0 di realizzare costruzioni ecosostenibili e lo sviluppo di prodotti rispettosi dell&#8217;ambiente.<br \/>\nMarcatura CE<br \/>\nIl marchio CE sar\u00e0 seguito dall&#8217;anno in cui \u00e8 stata apposto per la prima volta. Il nome e l&#8217;indirizzo del produttore dovranno essere indicati in maniera chiara e certa. In particolare, prima di immettere sul mercato un prodotto da costruzione, gli importatori devono assicurarsi che il fabbricante abbia valutato e verificato la costanza della prestazione. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all&#8217;articolo 11, paragrafo 1, secondo comma e la dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6. Essi assicurano altres\u00ec che il prodotto, laddove richiesto, rechi la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all\u2019articolo 11, paragrafi 4 e 5.<br \/>\nNorme armonizzate<br \/>\nDovr\u00e0 essere elaborato un metodo uniforme europeo per l&#8217;attestazione di conformit\u00e0 ai requisiti fondamentali.<br \/>\nDocumento europeo di valutazione<br \/>\nIl documento deve contenere una descrizione generale del prodotto da costruzione, la lista delle caratteristiche legate all&#8217;utilizzo previsto e concordate fra il produttore e gli organismi di valutazione tecnica (TAB), i metodi e i criteri per valutare le qualit\u00e0 del prodotto in relazione a caratteristiche essenziali.<br \/>\nProduct Contact Point<br \/>\nGli Stati membri devono inoltre designare un Product Contact Point per fornire informazioni sui prodotti da costruzione e il loro uso a titolo gratuito e dovranno mostrarsi imparziali per quanto riguarda il processo di ottenimento della marcatura CE.<br \/>\nFabbricazione tradizionale<br \/>\nI prodotti da costruzione fabbricati in modo tradizionale o in modo adeguato alla conservazione del patrimonio, in un processo non industriale possono essere esenti dalla regola della dichiarazione di prestazione.<br \/>\nTesto del Regolamento.<br \/>\nREGOLAMENTO (UE) N. 305\/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<br \/>\ndel 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89\/106\/CEE del Consiglio<br \/>\nwww.newsmercati.it<br \/>\n\u00a0<br \/>\n\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"ghostkit_customizer_options":"","ghostkit_custom_css":"","ghostkit_custom_js_head":"","ghostkit_custom_js_foot":"","ghostkit_typography":"","footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-700","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notizie"],"acf":{"homepage_image":null},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Nuova marcatura CE per i prodotti da costruzione - Lazio International - Lazio Innova<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Nuova marcatura CE per i prodotti da costruzione - Lazio International - Lazio Innova\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dal 1\u00b0 luglio 2013 il Regolamento UE n. 305\/2011 del 9 marzo 2011 manda definitivamente in pensione la vecchia Direttiva Europea n. 89\/106\/CEE sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione. Il provvedimento fissa, ai fini dell\u2019utilizzo, le condizioni armonizzate per la commercializzazione e la marcatura dei prodotti edili garantendo che il fabbricante abbia eseguito i controlli standard, sia durante le fasi di progettazione che di fabbricazione, sulle materie prime, sui macchinari e sui requisiti del prodotto finito. Il Regolamento n. 305\/2011 (composto da 68 articoli e 5 allegati) non ha bisogno di essere recepito in quanto normativa comunitaria e pertanto, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea (4\/4\/2011), \u00e8 entrato in vigore dal 24 aprile del 2011 in tutti gli Stati membri. Tuttavia \u00e8 stata prevista un\u2019entrata in vigore parziale per consentire agli operatori un adeguamento graduale:    gli art. 1 e 2, 29-35, 39-55, 64, 67, 68 e l\u2019Allegato IV sono operativi, appunto, dal 24 aprile 2011   i rimanenti articoli 3-28, 36-38, 56-63 e gli articoli 65 e 66, nonch\u00e9 gli Allegati I, II, III e V, sono vigenti dal 1\u00b0 luglio 2013.   In base alla nuova normativa, la dichiarazione di conformit\u00e0 viene sostituita dalla dichiarazione di prestazione (Dop), che deve essere redatta dal fabbricante secondo uno schema tipologico e deve contenere informazioni su sostanze pericolose ai sensi del Regolamento Reach (articoli 31 e 33 del regolamento). Inoltre, i requisiti di base delle opere civili e d\u2019ingegneria passano da 6 a 7 e viene introdotto il requisito che riguarda l\u2019uso sostenibile delle risorse naturali (tutela dell\u2019ambiente) secondo cui le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l\u2019uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:   a) il riutilizzo o la riciclabilit\u00e0 delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione   b) la durabilit\u00e0 delle opere di costruzione   c) l\u2019uso, nelle opere di costruzione, di \u201cmaterie prime e secondarie ecologicamente compatibili\u201d.   Dichiarazione di prestazione (art. 4) Quando un prodotto da costruzione rientra nell\u2019ambito di applicazione di una norma armonizzata o \u00e8 conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, \u201cil fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (Dop) all\u2019atto dell\u2019immissione di tale prodotto sul mercato\u201d. Nella Direttiva n\u00b0 89\/106\/CEE il fabbricante era tenuto alla redazione della dichiarazione di conformit\u00e0 CE. Procedure semplificate (art. 37) Il Regolamento prevede inoltre l\u2019uso di procedure semplificate da parte delle microimprese, ma solo per prodotti da costruzione rientranti in alcuni dei Sistemi di Attestazione da esso regolamentati al fine di salvaguardare il livello di sicurezza e sorveglianza sul mercato. Sostanze pericolose (artt. 31 e 33) La dichiarazione di prestazione dovr\u00e0 riportare informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose nel prodotto da costruzione, al fine di migliorare la possibilit\u00e0 di realizzare costruzioni ecosostenibili e lo sviluppo di prodotti rispettosi dell&#039;ambiente. Marcatura CE Il marchio CE sar\u00e0 seguito dall&#039;anno in cui \u00e8 stata apposto per la prima volta. Il nome e l&#039;indirizzo del produttore dovranno essere indicati in maniera chiara e certa. In particolare, prima di immettere sul mercato un prodotto da costruzione, gli importatori devono assicurarsi che il fabbricante abbia valutato e verificato la costanza della prestazione. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all&#039;articolo 11, paragrafo 1, secondo comma e la dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6. Essi assicurano altres\u00ec che il prodotto, laddove richiesto, rechi la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all\u2019articolo 11, paragrafi 4 e 5. Norme armonizzate Dovr\u00e0 essere elaborato un metodo uniforme europeo per l&#039;attestazione di conformit\u00e0 ai requisiti fondamentali. Documento europeo di valutazione Il documento deve contenere una descrizione generale del prodotto da costruzione, la lista delle caratteristiche legate all&#039;utilizzo previsto e concordate fra il produttore e gli organismi di valutazione tecnica (TAB), i metodi e i criteri per valutare le qualit\u00e0 del prodotto in relazione a caratteristiche essenziali. Product Contact Point Gli Stati membri devono inoltre designare un Product Contact Point per fornire informazioni sui prodotti da costruzione e il loro uso a titolo gratuito e dovranno mostrarsi imparziali per quanto riguarda il processo di ottenimento della marcatura CE. Fabbricazione tradizionale I prodotti da costruzione fabbricati in modo tradizionale o in modo adeguato alla conservazione del patrimonio, in un processo non industriale possono essere esenti dalla regola della dichiarazione di prestazione. Testo del Regolamento. REGOLAMENTO (UE) N. 305\/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89\/106\/CEE del Consiglio www.newsmercati.it \u00a0 \u00a0\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Lazio International - Lazio Innova\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2013-07-05T05:30:07+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/\",\"url\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/\",\"name\":\"Nuova marcatura CE per i prodotti da costruzione - Lazio International - Lazio Innova\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#website\"},\"datePublished\":\"2013-07-05T05:30:07+00:00\",\"dateModified\":\"2013-07-05T05:30:07+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#\/schema\/person\/06ba1706377e84a989f9f274331c7d10\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Nuova marcatura CE per i prodotti da costruzione\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/\",\"name\":\"Lazio International - Lazio Innova\",\"description\":\"Lazio Innova\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#\/schema\/person\/06ba1706377e84a989f9f274331c7d10\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/336d582af371d335bff2670ac6c0a13c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/336d582af371d335bff2670ac6c0a13c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"sameAs\":[\"http:\/\/www.laziointernational.it\/wp\"],\"url\":\"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/author\/admin\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Nuova marcatura CE per i prodotti da costruzione - Lazio International - Lazio Innova","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Nuova marcatura CE per i prodotti da costruzione - Lazio International - Lazio Innova","og_description":"Dal 1\u00b0 luglio 2013 il Regolamento UE n. 305\/2011 del 9 marzo 2011 manda definitivamente in pensione la vecchia Direttiva Europea n. 89\/106\/CEE sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione. 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Tuttavia \u00e8 stata prevista un\u2019entrata in vigore parziale per consentire agli operatori un adeguamento graduale:    gli art. 1 e 2, 29-35, 39-55, 64, 67, 68 e l\u2019Allegato IV sono operativi, appunto, dal 24 aprile 2011   i rimanenti articoli 3-28, 36-38, 56-63 e gli articoli 65 e 66, nonch\u00e9 gli Allegati I, II, III e V, sono vigenti dal 1\u00b0 luglio 2013.   In base alla nuova normativa, la dichiarazione di conformit\u00e0 viene sostituita dalla dichiarazione di prestazione (Dop), che deve essere redatta dal fabbricante secondo uno schema tipologico e deve contenere informazioni su sostanze pericolose ai sensi del Regolamento Reach (articoli 31 e 33 del regolamento). Inoltre, i requisiti di base delle opere civili e d\u2019ingegneria passano da 6 a 7 e viene introdotto il requisito che riguarda l\u2019uso sostenibile delle risorse naturali (tutela dell\u2019ambiente) secondo cui le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l\u2019uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:   a) il riutilizzo o la riciclabilit\u00e0 delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione   b) la durabilit\u00e0 delle opere di costruzione   c) l\u2019uso, nelle opere di costruzione, di \u201cmaterie prime e secondarie ecologicamente compatibili\u201d.   Dichiarazione di prestazione (art. 4) Quando un prodotto da costruzione rientra nell\u2019ambito di applicazione di una norma armonizzata o \u00e8 conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, \u201cil fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (Dop) all\u2019atto dell\u2019immissione di tale prodotto sul mercato\u201d. Nella Direttiva n\u00b0 89\/106\/CEE il fabbricante era tenuto alla redazione della dichiarazione di conformit\u00e0 CE. Procedure semplificate (art. 37) Il Regolamento prevede inoltre l\u2019uso di procedure semplificate da parte delle microimprese, ma solo per prodotti da costruzione rientranti in alcuni dei Sistemi di Attestazione da esso regolamentati al fine di salvaguardare il livello di sicurezza e sorveglianza sul mercato. Sostanze pericolose (artt. 31 e 33) La dichiarazione di prestazione dovr\u00e0 riportare informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose nel prodotto da costruzione, al fine di migliorare la possibilit\u00e0 di realizzare costruzioni ecosostenibili e lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente. Marcatura CE Il marchio CE sar\u00e0 seguito dall'anno in cui \u00e8 stata apposto per la prima volta. Il nome e l'indirizzo del produttore dovranno essere indicati in maniera chiara e certa. In particolare, prima di immettere sul mercato un prodotto da costruzione, gli importatori devono assicurarsi che il fabbricante abbia valutato e verificato la costanza della prestazione. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma e la dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6. Essi assicurano altres\u00ec che il prodotto, laddove richiesto, rechi la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all\u2019articolo 11, paragrafi 4 e 5. Norme armonizzate Dovr\u00e0 essere elaborato un metodo uniforme europeo per l'attestazione di conformit\u00e0 ai requisiti fondamentali. Documento europeo di valutazione Il documento deve contenere una descrizione generale del prodotto da costruzione, la lista delle caratteristiche legate all'utilizzo previsto e concordate fra il produttore e gli organismi di valutazione tecnica (TAB), i metodi e i criteri per valutare le qualit\u00e0 del prodotto in relazione a caratteristiche essenziali. Product Contact Point Gli Stati membri devono inoltre designare un Product Contact Point per fornire informazioni sui prodotti da costruzione e il loro uso a titolo gratuito e dovranno mostrarsi imparziali per quanto riguarda il processo di ottenimento della marcatura CE. Fabbricazione tradizionale I prodotti da costruzione fabbricati in modo tradizionale o in modo adeguato alla conservazione del patrimonio, in un processo non industriale possono essere esenti dalla regola della dichiarazione di prestazione. Testo del Regolamento. REGOLAMENTO (UE) N. 305\/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89\/106\/CEE del Consiglio www.newsmercati.it \u00a0 \u00a0","og_url":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/","og_site_name":"Lazio International - Lazio Innova","article_published_time":"2013-07-05T05:30:07+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"admin","Tempo di lettura stimato":"4 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/","url":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/","name":"Nuova marcatura CE per i prodotti da costruzione - Lazio International - Lazio Innova","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#website"},"datePublished":"2013-07-05T05:30:07+00:00","dateModified":"2013-07-05T05:30:07+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#\/schema\/person\/06ba1706377e84a989f9f274331c7d10"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/2013\/07\/05\/nuova-marcatura-ce-per-i-prodotti-da-costruzione-1455\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Nuova marcatura CE per i prodotti da costruzione"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#website","url":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/","name":"Lazio International - Lazio Innova","description":"Lazio Innova","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#\/schema\/person\/06ba1706377e84a989f9f274331c7d10","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/336d582af371d335bff2670ac6c0a13c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/336d582af371d335bff2670ac6c0a13c?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"sameAs":["http:\/\/www.laziointernational.it\/wp"],"url":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/author\/admin\/"}]}},"featured_image_src":null,"featured_image_src_square":null,"author_info":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/author\/admin\/"},"homepage_image":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=700"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/700\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lazioinnova.it\/laziointernational\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}