POR FESR Lazio 2007-2013 – Sezione Speciale Lazio del Fondo Centrale di Garanzia ex L.662_96

Quadro di intervento: La Sezione Regionale del Fondo Centrale di Garanzia è uno strumento di Ingegneria Finanziaria istituito a valere sulle risorse del POR FESR Lazio 2007-2013 nel quadro dell’ Attività I.5 “Sostegno all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative attivate dalla Regione Lazio”. La dotazione finanziaria è pari ad euro 30 milioni.

Gestore del Fondo: Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale SPA

Riferimenti:

Disposizioni Operative di funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia:

http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/fondo_di_garanzia/140708_disposizioni-operative-del%20fare-27-02-14_agg_circ_671.pdf

Circolare n. 658/2013 del Gestore del Fondo:

http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/circolari/circolare_mcc_658_131220.pdf

DGR n. 338/2013 della Regione Lazio:

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=delibereDettaglio&id=230291

Riferimenti normativi: La Sezione Speciale Lazio è istituita ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012 e del successivo Accordo sottoscritto il 19 novembre 2013 da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Regione Lazio.

Beneficiari: Possono essere garantite le piccole e medie imprese (PMI) appartenenti a qualsiasi settore con l’eccezione dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie. Nel trasporti sono ammissibili solo le imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca. Le PMI che accedono alla Sezione Speciale Lazio devono avere sede legale e/o operativa nel territorio regionale.

Agevolazione: L’agevolazione consiste nel rilascio di garanzia a costo agevolato su finanziamenti concessi dal sistema bancario. La garanzia può essere richiesta in forma di:

  • garanzia diretta (richiesta dalla banca che eroga il finanziamento);
  • controgaranzia (richiesta da un confidi o altro fondo di garanzia a fronte della garanzia che a sua volta ha rilasciato su un finanziamento erogato da una banca).

La garanzia può essere concessa a prima richiesta o in forma sussidiaria.

Operazioni agevolabili: Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni previste ai sensi delle Disposizioni Operative, ad eccezione delle operazioni per capitale di rischio e delle operazioni di consolidamento di passività sulla stessa banca, non ammesse alla Sezione Speciale Lazio.

A titolo esemplificativo, si tratta di: finanziamenti a breve e medio-lungo termine, per investimenti, anticipo fatture, liquidità a breve termine, operazioni di finanziamento dell’attivo circolante, operazioni di consolidamento su diversa banca, operazioni di locazione finanziaria etc.

Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non sono ammesse garanzie di tipo reale, bancario o assicurativo; sulla quota residua, invece, la banca finanziatrice può acquisire garanzie, entro massimali previsti dalle Disposizioni Operative.

Massimali: I massimali di intervento in termini di percentuale di copertura della garanzia e di importo garantito variano in relazione alla tipologia di impresa e di finanziamento, sia con riferimento alla garanzia diretta che alla controgaranzia, secondo quanto sotto indicato. Per saperne di più.

Istruttoria: L’istruttoria per il rilascio della garanzia viene effettuata dal gestore del Fondo. Le imprese beneficiarie vengono di norma classificate in tre fasce sulla base di modelli di valutazione collegati ai dati di bilancio e/o fiscali (http://www.fondidigaranzia.mcc.it/fondo_di_garanzia.html#).

Per le imprese neo-costituite, la valutazione si esprime sulla base di dati previsionali.

Le richieste di “Fascia III” sono automaticamente rigettate, mentre le richieste di “Fascia I” e “Fascia II” sono soggette all’analisi istruttoria condotta dal Gestore del Fondo.

Esistono procedure speciali per le start-up innovative, gli incubatori certificati, le imprese femminili e le imprese sociali, nonché in caso di finanziamenti di importo inferiore a Euro 100 mila.

L’iter istruttorio da parte del Gestore del Fondo si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di garanzia, salvo richieste di integrazioni e/o chiarimenti.

Commissione di garanzia: La commissione per il rilascio della garanzia è versata al Gestore del Fondo dalla banca o dal confidi, che di norma si rivalgono sull’impresa. La commissione è calcolata in termini di percentuale dell’importo garantito dal Fondo.

La commissione non è dovuta:

  • per operazioni di anticipazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione;
  • in caso di:  imprese femminili, piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria, PMI che hanno sottoscritto un contratto di rete, imprese sociali, imprese di autotrasporto, start-up innovative e incubatori certificati.

Per tutte le altre imprese, la commissione è calcolata in relazione alla dimensione dell’impresa:

  • microimpresa: 0,25% dell’importo garantito;
  • piccola impresa: 0,50% dell’importo garantito;
  • media impresa:  1,00% dell’importo garantito.

Aiuti di Stato: La garanzia del Fondo configura aiuto di Stato ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 o del Regolamento (CE) n. 1407/2013 “de minimis”. Il calcolo dell’ESL (equivalente sovvenzione lordo) è effettuato dal Gestore del Fondo.