Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni di investimento
Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni di investimento
ESPORTAZIONI AGEVOLABILI
Forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
Le esportazioni interessano tutti i paesi.
Forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
Le esportazioni interessano tutti i paesi.
Forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
Le esportazioni interessano tutti i paesi.
FORMA DI INTERVENTO
Contributi agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o estere.
FINANZIAMENTI AMMISSIBILI
Il finanziamento può essere denominato in Euro ed in tutte le principali valute e può essere concesso dalla banca all’impresa italiana esportatrice a fronte del credito da questa accordato all’acquirente estero (credito fornitore) o direttamente alla controparte estera (credito acquirente o finanziario).
Il finanziamento deve essere comunque denominato nella stessa valuta di denominazione del contratto di fornitura.
Ai fini dell’ammissibilità, la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria.
Il finanziamento può essere denominato in Euro ed in tutte le principali valute e può essere concesso dalla banca all’impresa italiana esportatrice a fronte del credito da questa accordato all’acquirente estero (credito fornitore) o direttamente alla controparte estera (credito acquirente o finanziario).
Il finanziamento deve essere comunque denominato nella stessa valuta di denominazione del contratto di fornitura.
Ai fini dell’ammissibilità, la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria.
Il finanziamento può essere denominato in Euro ed in tutte le principali valute e può essere concesso dalla banca all’impresa italiana esportatrice a fronte del credito da questa accordato all’acquirente estero (credito fornitore) o direttamente alla controparte estera (credito acquirente o finanziario).
Il finanziamento deve essere comunque denominato nella stessa valuta di denominazione del contratto di fornitura.
Ai fini dell’ammissibilità, la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria.
IMPORTO AGEVOLABILE
Copre al massimo l’85% dell’importo della fornitura; una quota pari ad almeno il 15% deve essere pagata dall’acquirente per contanti.
Eventuali esborsi all’estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti: in caso di eccedenza, l’importo del finanziamento ammissibile all’agevolazione è limitato al 100% del valore dei beni e servizi di origine italiana.
Se inclusi nell’importo della fornitura, sono assimilati a merce di origine italiana:
– i compensi di mediazione o agenzia, nella misura massima del 5% della fornitura;
– i compensi corrisposti a società di commercializzazione in relazione a operazioni di contro acquisto, nella misura massima del 5% della fornitura; – le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, nei limiti previsti dalla normativa UE (v. Circolare SIMEST).
– i compensi corrisposti a società di commercializzazione in relazione a operazioni di contro acquisto, nella misura massima del 5% della fornitura; – le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, nei limiti previsti dalla normativa UE (v. Circolare SIMEST).
DURATA DEL CREDITO
Durata uguale o superiore a 24 mesi dal “punto di partenza del credito” (spedizione/consegna o, nel caso di impianti “chiavi in mano”, collaudo preliminare). La durata massima è determinata in base agli accordi internazionali (Consensus), in relazione alla categoria del paese ed alle tipologie di operazioni.
Durata uguale o superiore a 24 mesi dal “punto di partenza del credito” (spedizione/consegna o, nel caso di impianti “chiavi in mano”, collaudo preliminare). La durata massima è determinata in base agli accordi internazionali (Consensus), in relazione alla categoria del paese ed alle tipologie di operazioni.
Durata uguale o superiore a 24 mesi dal “punto di partenza del credito” (spedizione/consegna o, nel caso di impianti “chiavi in mano”, collaudo preliminare). La durata massima è determinata in base agli accordi internazionali (Consensus), in relazione alla categoria del paese ed alle tipologie di operazioni.
TASSO A CARICO DEL DEBITORE ESTERO
I tassi d’interesse minimi (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all’esportazione. Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommato un margine dell’1%.
Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione dell’operazione o al momento della stipula del contratto con la controparte estera e resta fisso per tutta la durata del credito all’esportazione.
I CIRR sono resi noti dall’Ufficio Italiano dei Cambi, e possono essere richiesti dalle imprese alle banche o direttamente alla SIMEST SpA collegandosi al Sito Internet http://www.simest.it/.
Quanto sopra non esclude l’applicabilità di tassi agevolati diversi dal CIRR nel caso di operazioni espressamente disciplinate da accordi internazionali di settore.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Finanziamento agevolato dei crediti all’esportazione di beni durevoli (L 227/77 – D.Lgs 143/98)
Finanziamento agevolato dei crediti all’esportazione di beni durevoli (L 227/77 – D.Lgs 143/98)
Finanziamento agevolato dei crediti all’esportazione di beni durevoli (L 227/77 – D.Lgs 143/98)
MAGGIORI INFORMAZIONI
http://www.simest.it/