Legge 143/98 – Capo II (ex L. 227/77)

Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni di investimento

Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni di investimento

 

Image Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni di investimento

 

ESPORTAZIONI AGEVOLABILI

Forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
Le esportazioni interessano tutti i paesi.

 

FORMA DI INTERVENTO

Contributi agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o estere.

 

FINANZIAMENTI AMMISSIBILI

Il finanziamento può essere denominato in Euro ed in tutte le principali valute e può essere concesso dalla banca all’impresa italiana esportatrice a fronte del credito da questa accordato all’acquirente estero (credito fornitore) o direttamente alla controparte estera (credito acquirente o finanziario).
Il finanziamento deve essere comunque denominato nella stessa valuta di denominazione del contratto di fornitura.
Ai fini dell’ammissibilità, la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria.

 

IMPORTO AGEVOLABILE

Copre al massimo l’85% dell’importo della fornitura; una quota pari ad almeno il 15% deve essere pagata dall’acquirente per contanti.
Eventuali esborsi all’estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti: in caso di eccedenza, l’importo del finanziamento ammissibile all’agevolazione è limitato al 100% del valore dei beni e servizi di origine italiana.
Se inclusi nell’importo della fornitura, sono assimilati a merce di origine italiana:
– i compensi di mediazione o agenzia, nella misura massima del 5% della fornitura;
– i compensi corrisposti a società di commercializzazione in relazione a operazioni di contro acquisto, nella misura massima del 5% della fornitura; – le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, nei limiti previsti dalla normativa UE (v. Circolare SIMEST).

 

DURATA DEL CREDITO

Durata uguale o superiore a 24 mesi dal “punto di partenza del credito” (spedizione/consegna o, nel caso di impianti “chiavi in mano”, collaudo preliminare). La durata massima è determinata in base agli accordi internazionali (Consensus), in relazione alla categoria del paese ed alle tipologie di operazioni.

 

TASSO A CARICO DEL DEBITORE ESTERO

I tassi d’interesse minimi (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all’esportazione. Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommato un margine dell’1%.

Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione dell’operazione o al momento della stipula del contratto con la controparte estera e resta fisso per tutta la durata del credito all’esportazione.

I CIRR sono resi noti dall’Ufficio Italiano dei Cambi, e possono essere richiesti dalle imprese alle banche o direttamente alla SIMEST SpA collegandosi al Sito Internet http://www.simest.it/.

Quanto sopra non esclude l’applicabilità di tassi agevolati diversi dal CIRR nel caso di operazioni espressamente disciplinate da accordi internazionali di settore.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Finanziamento agevolato dei crediti all’esportazione di beni durevoli (L 227/77 – D.Lgs 143/98

 

MAGGIORI INFORMAZIONI

http://www.simest.it/