Legge 49/87

   Art. 7 - Finanziamenti agevolati per la costituzione di joint-ventures nei Paesi in via di sviluppo (PVS)

 

Image Art. 7 – Finanziamenti agevolati per la costituzione di joint-ventures nei Paesi in via di sviluppo (PVS)

 

BENEFICIARI

Aziende italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste da realizzare in Paesi in via di sviluppo.

 

PAESI

Tutti i PVS, con reddito annuo pro-capite inferiore a 3.250 $ USA .

 

IMPORTO e TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Definiti con determinazione del CIPE – Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 

CIPE: credito agevolato in favore di imprese miste operanti nei PVS (L.49/87)

Determinazione n. 92/2009

24 febbraio 2010

Credito agevolato a favore di imprese registrate in Italia per la nascita di nuovi partenariati pubblico-privato che promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi in via di sviluppo.

 

“In applicazione dell’art. 7 della legge n. 49/1987, relativo alla concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi, è approvato il seguente regolamento […]”

 

2. Requisiti oggettivi

 

2.1 I finanziamenti di cui all’art. 7 della legge n. 49/1987 potranno essere concessi esclusivamente per:
2.1.1 la partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste;
2.1.2 aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all’ampliamento di imprese preesistenti.

2.2 L’impresa mista deve soddisfare i criteri di seguito elencati.
2.2.1 L’impresa mista deve operare in prevalenza in uno dei seguenti ambiti:
2.2.1 agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;
2.2.1.2 artigianato;
2.2.1.3 servizi locali di pubblico interesse nei settori dell’energia, delle comunicazioni, dell’acqua, dei trasporti e dei rifiuti;
2.2.1.4 microfinanza, servizi per la microimprenditoria, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile;
2.2.1.5 tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

2.2.2 La domanda di credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della società mista, ma prima del conferimento di capitale alla società mista da parte dell’impresa italiana.

2.2.3 Il capitale di rischio del socio italiano richiedente il finanziamento nell’impresa mista non deve essere inferiore al 20% del totale. Il capitale di rischio del socio locale nell’impresa mista non deve essere inferiore al 25% del totale.

2.2.4 L’iniziativa da finanziare non deve comportare delocalizzazione di imprese italiane, in accordo a quanto previsto dall’art. 1, comma 12, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

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Determinazione n. 92/2009

 

MAGGIORI INFORMAZIONI

http://www.mincomes.it/strumenti/capitolo_c/c4.htm