Cambia la tassazione Iva sui servizi internazionali – 03.11.2009

Dal I gennaio 2010 in Europa cambia la tassazione Iva sui servizi internazionali; novità anche sui rimborsi e sui modelli Intrastat. L'italia, però, è in ritardo sul recepimento della direttiva Ue.   Il Sole 24 Ore del 03.11.2009 di Renato Portale  

Dal I gennaio 2010 in Europa cambia la tassazione Iva sui servizi internazionali; novità anche sui rimborsi e sui modelli Intrastat. L’italia, però, è in ritardo sul recepimento della direttiva Ue.

 

Il Sole 24 Ore del 03.11.2009
di Renato Portale

 

Imposta sulvalore aggiunto. Da gennaio l’Iva dovrà essere assolta nel Paese del committente soggetto passivo
Servizi tassati nel luogo dei clienti
Ma si attende ancora la disciplina di recepimento della direttiva 2008/8/Ce

 

I nuovi paletti comunitari

Vecchia regola

– Perle prestazioni di servizi la tassazione avviene nel luogo ove è stabilito il prestatore sia con riferimento alle prestazioni fornite a soggetti passivi d’imposta che a consumatori

 

Nuova regola

– Le prestazioni di servizi verrano tassate nel luogo ove è stabilito il committente (soggetto passivo d’imposta).
– Allargamento del concetto di soggetto passivo d’imposta: a chi esercita attività o effettua anche operazioni non soggette a Iva e a ent già identificati ai fini Iva anche per le attività diverse da quelle commerciali

 

La conferma

– Per le prestazioni di servizi fornite a un privato il luogo di tassazione rimane quello del prestatore

 

Modelli intrastat

– Gli elenchi intrastat devono essere inviati solo in via telematica e comprendono, altre oltre gli acquisti e le cessioni intracomunitarie di beni, anche gli acquisti e le forniture di servizi tra soggetti passivi d’imposta stabiliti in due paesi Ue fraiquali opera l’istituto del reverse charge per l’assolvimento dell’Iva nel paese del committente, a esclusione dei servizi che sono lì esenti.

Nuove regole dal I gennaio per la tassazione Iva dei servizi internazionali, per i rimborsi a soggetti passivi non residenti e per i modelli Intrastat. L’articolo 1, comma 1 della legge 88/2009 (comunitaria 2008) ha delegato il governo a recepire le direttive 2008/8, 2008/9 e 2008/117. Tuttavia, a meno di due mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Italia non ha ancora definito le regole. In alcuni Stati, come la Francia, è stata già resa nota, invece, una bozza di circolare che illustra la disciplina.

 

La direttiva 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 riguarda non soltanto la territorialità dei servizi ma introduce diverse innovazioni come l’ampliamento dell’inversione contabile nei servizi internazionali, l’obbligo di presentare gli intrastat anche per i servizi intracomunitari. l’imposizione pergli enti non commerciali di assolvere l’imposta nel loro Paese se ricevono servizi da soggetti non residenti. Con le nuove norme, si dovrebbero ridurre i benefici del plafond per gli operatori nazionali che effettuano lavorazioni e trasporti intracomunitari.

 

Per le prestazioni di servizi, è stata modificata la filosofia sinora seguita dalle direttive comunitarie che individuavano nello Stato del prestatore il luogo di tassazione dei servizi generici. Le nuove norme, in linea generale, individuano il Paese di tassazione come il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio e, in via principale, è fissata questa disposizione standard che contiene la distinzione:

 

1) i servizi prestati a soggetti passivi, seguono la regola per cui il luogo di tassazione è quello in cui è stabilito il destinatario e non più quello in cui è stabilito il prestatore;

2) i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, invece, mantengono la vecchia regola generale per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica.

 

Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni rese a soggetti passivi d’imposta, solo per la determinazione delle regole di territorialità:
a) i soggetti passivi che effettuano anche attività non soggette devono essere considerati soggetti passivi per tutti servizi che sono a essi forniti da soggetti stabiliti in Paesi diversi da quelli operano;

b) tutti gli enti non commerciali che non sono soggetti passivi ma che sono identificati ai fini iva in un determinato Paese devono essere considerati soggetti passivi per le prestazioni ricevute.

 

Infine, tutti i servizi forniti a un soggetto identificato in un Paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore devono seguire il meccanismo dell’inversione contabile. Per favorire la corretta applicazione delle nuove disposizioni, ogni soggetto passivo identificato ai fini Iva dovrà depositare, dal 1° gennaio 2010, un elenco riepilogativo dei soggetti passivi e delle persone giuridiche a cui ha prestato servizi imponibili sottoposti al meccanismo dell’inversione contabile.