Reportistica INTRASTAT

Gli aspetti doganali nelle transazioni commerciali: inquadramento generale e nuovi obblighi di reportistica INTRASTAT Roma, Camera di Commercio di Roma, 23 marzo 2011

Gli aspetti doganali nelle transazioni commerciali:

inquadramento generale e nuovi obblighi di reportistica INTRASTAT

Roma, Camera di Commercio di Roma, 23 marzo 2011

 

Workshop Intformatevi

Gli aspetti doganali nelle transazioni commerciali:
inquadramento generale e nuovi obblighi di reportistica INTRASTAT

Roma – Camera di Commercio di Roma – 23 marzo 2011

pdf Programma del workshop

 

locandina 

 

Gli interventi del Workshop

 

  Reportistica INTRASTAT

di Pier Paolo Ghetti

pdfdownload presentazione (.. Mb)

 

Breve riepilogo della giornata formativa a cura di SprintLazio

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: CESSIONI E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

I modelli INTRASTAT sono elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dei beni e dei servizi resi e ricevuti. L’Intrastat merci ha rilevanza fiscale e statistica, l’Intrastat servizi ha rilevanza solo fiscale.

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Servizi/Intrastat/

 

LE NUOVE REGOLE DELLA TERRITORIALITA’ IVA INTRODOTTE NEL 2010

I principi di territorialità per le prestazioni dei servizi scambiati in ambito intracomunitario sono stati modificati dalla direttiva CE del 2008 n. 117 “recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie”.
Questa direttiva è stata recepita dal Governo italiano con il D.Lgs. 19 febbraio 2010, n.18 con effetto retroattivo dal 1.1.2010.

 

PRINCIPI GENERALI DELLA TERRITORIALITA’ IVA

L’obbligo di territorialità legato alla vendita dei servizi è determinato nel LUOGO DEL COMMITTENTE, ovvero l’IVA si paga nel luogo (paese) dove il servizio viene fruito.
Per affrontare il discorso dei modelli riepilogativi INTRASTAT è necessario definire cosa è una prestazione di servizi e cosa una cessione di beni.

Cos’è una prestazione di servizi?
La prestazione di servizi viene definita per differenza rispetto alla cessione di beni.
Nei casi in cui si presenta una situazione mista – nella quale coesistono prestazione di servizi e cessione di beni – prevale l’ACCORDO TRA LE PARTI, ovvero la finalità ultima dell’accordo commerciale.

Esistono poi PRESTAZIONI ACCESSORIE (ad esempio il costo del trasporto) che vanno trattati come prestazione unitaria rispetto all’attività prevalente: ad esempio, in una cessazione di beni con addebito del costo del trasporto fino a destinazione finale, la cessazione di beni risulta prevalente e il trasporto si definisce quale prestazione accessoria e quindi rientra come costo nell’operazione prevalente della cessione di beni.

 

NUOVE REGOLE DI TASSAZIONE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

B to B (Business to Business): Servizi tra operatori economici (con Partita IVA valida)
REGOLA GENERALE: l’IVA si paga nel paese in cui è stabilito il committente della prestazione del servizio attraverso:
– AUTOFATTURAZIONE (REVERSE CHARGE) : l’impresa italiana si autofattura una prestazione di servizio ricevuta dall’impresa estera
– INTEGRAZIONE DI FATTURA ESTERA DEL PRESTATORE (SOLO per UE): l’impresa italiana integra la fattura estera con aggiunta dell’IVA e registra l’operazione nel libro IVA acquisti

B to C (Business to Consumer): Servizi tra operatore economico (con Partita IVA valida) e consumatore privato
REGOLA GENERALE: la tassazione si paga nel paese del prestatore
L’impresa italiana emette fattura senza IVA e l’impresa estera si autofattura

La veridicità della Partita IVA di una impresa comunitaria si verifica attraverso il servizio VIES accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate (http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm). Questo servizio consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell’Unione Europea.

 

DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE

Dove si sconta l’IVA (rilevanza territoriale) per:
– Servizi relativi a BENI IMMOBILI e PRESTAZIONI ALBERGHIERE: nel luogo dove è situato l’immobile
– TRASPORTO PASSEGGERI: rilevanza in proporzione alla distanza percorsa sul territorio nazionale
– RISTORAZIONE E CATERING: nel luogo in cui sono materialmente eseguite
– LOCAZIONE MEZZI DI TRASPORTO A BREVE TERMINE: nel luogo in cui il mezzo è messo a disposizione (a meno che non siano utilizzati fuori dalla CE)
– ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE, ecc. COMPRESE FIERE ED ESPOSIZIONI:
a seconda del tipo di servizio:
– nel caso di SERVIZIO DI ACCESSO IN FIERA (biglietto d’ingresso): sempre territorialmente rilevanti nel paese di materiale svolgimento
– nel caso di SERVIZI FIERISTICI (noleggio stand): territorialmente rilevanti nel paese di materiale svolgimento solo se resi a soggetti non passivi (B to C), altrimenti nei servizi resi a soggetti Business la rilevanza è del paese del committente

 

MODELLI INTRASTAT: NOVITÀ IN VIGORE DAL 2010

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE soggette ad utilizzo di modelli INTRA

– Servizi generici B to B disciplinati dall’articolo 7 ter scambiati fra soggetti stabiliti (NON RILEVA L’IDENTIFICAZIONE) in Stati membri distinti e imponibili nel paese del committente
– Esclusi i servizi in deroga
– Esclusi i servizi non imponibili o esenti nel paese del committente
(Esempio: I trasporti extra UE sono NON imponibili IVA in Italia. Pur essendo rilevante ai fini IVA, il servizio non va inserito nei modelli Intrastat).

 

MOMENTO DI RILEVAZIONE IN INTRA

Quando scatta l’obbligo di rilevare una operazione in Intra?

REGOLA PER I SERVIZI: il riferimento è la data di registrazione ai fini Iva dell’operazione (momento di emissione della fattura o autofattura, anche se il pagamento avviene successivamente: la fattura va emessa entro la data in cui viene pagato il corrispettivo, mai oltre).
Inoltre è necessario compilare l’Intrastat anche nel caso di fatture a copertura dell’anticipo (acconti) o per fatture a saldo, quindi si compila l’ Intrastat per ogni fattura, anche parziale.
ECCEZIONE (per i BENI): l’Intrastat merci si compila, in caso di acconti o fatturazione anticipata, al momento di consegna o spedizione del bene

 

PERIODICITÀ DI RILEVAZIONE IN INTRA

Dal 2010 la compilazione non è più annuale, ma:
Regola generale: presentazione mensile
Deroga: presentazione trimestrale: solo per chi NON ha effettuato in NESSUNO dei 4 trimestri precedenti più di
− 50.000 euro in cessioni intracomunitarie di beni
− 50.000 euro in prestazioni di servizi di cui all’articolo 7 ter nei confronti di committenti soggetti passivi residenti in altro stato membro della CE
La soglia dei 50.000 euro va calcolata separatamente per beni e servizi: se in un solo trimestre e solo per i beni l’impresa supera la soglia, deve passare, dal mese successivo al superamento della soglia, alla compilazione mensile).

 

La compilazione va effettuata entro il 25 del mese successivo in cui la fattura/autofattura è stata registrata, ma in caso di acconti o pre-fatturazione si fa riferimento al momento di consegna dei beni.

 

Integrazione o rettifica di un elenco presentato con riferimento ai servizi attraverso la sovrascrizione

 

1) INSERIMENTI di movimenti non dichiarati in precedenza: vanno registrati nei modelli Intra1Quater o Intra2Quater specificando nel frontespizio relativo il periodo nel quale il servizio è stato reso/ricevuto. E’ necessario usare un nuovo modello Intra per il periodo nel quale il servizio è stato reso/ricevuto e inserire una nuova riga con le specifiche dei movimenti effettuati e non dichiarati nel precedente modello per quel periodo.

 

2) MODIFICHE di movimenti dichiarati in precedenza: per correggere un movimento dichiarato in un precedente modello Intra va compilato un nuovo modello Intra1Quinquies o Intra2Quinquies in cui vanno specificati gli estremi dell’elenco da modificare e i nuovi dati che sostituiscono quelli precedentemente dichiarati. In tal modo i dati corretti vanno a sovrascrivere l’errore: ad esempio se l’impresa riceve una nota di credito, vanno inseriti nuovamente tutti i dati precedenti, ad eccezione dell’importo che sarà inferiore (dato dal totale della fattura meno l’importo della nota di credito) e sarà uguale all’importo effettivo dell’operazione.

 

3) CANCELLAZIONI di movimenti dichiarati in precedenza: in caso di storno totale di una fattura, i movimenti vanno registrati nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies specificando gli estremi dell’elenco da modificare e lasciando vuote le successive informazioni: non inserendo nuovi riferimenti, sovrascrivo la riga con una riga vuota e quindi “cancello” quella riga/movimento.