La vendita diretta di prodotti dà origine, negli Stati Uniti, a un contratto bilaterale: il venditore straniero, da un lato, e il consumatore statunitense, dall’altro. La disciplina di tali contratti presenta negli USA alcune differenze, talvolta anche spiccate, rispetto a quella vigente nei principali Paesi dell’Europa continentale di tradizione romanistica.
La maggior parte delle aziende e degli imprenditori che desiderano espandere la propria presenza commerciale in Paesi stranieri si trova quasi sempre costretta a operare una scelta tra:
· procedere attraverso la vendita diretta dei propri prodotti o servizi ai consumatori locali
· ingaggiare un agente
· rivolgersi a un distributore in loco.
Ciascuna delle soluzioni prospettate comporterà il rispetto di specifiche normative e disposizioni locali per evitare di incorrere in investimenti fallimentari o possibili condanne a sanzioni o penali, talvolta estremamente elevate.
I contratti di vendita vengono generalmente classificati sulla base di una specifica caratteristica comune, riconosciuta non solo negli Stati Uniti, ma anche in numerosi ordinamenti giuridici stranieri: la consegna di un bene in cambio del pagamento di una somma di denaro.
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