Un caso concreto: il conto riparazione

Per l'introduzione della merce nel territorio comunitario tramite importazione definitiva, con conseguente pagamento di Iva e dazio (quest'ultimo potrà essere evitato in presenza di documento di circolazione EUR 1 o ATR se il Paese di provenienza rientra tra quelli con cui l'Unione Europea ha adottato regimi preferenziali) l'impresa importatrice che effettua la riparazione a titolo oneroso riceverà la merce, debitamente accompagnata dai documenti di trasporto obbligatori del cliente (differenti a seconda della tipologia di trasporto effettuata).   Ad esempio, nel caso di trasporto su strada si tratterà dei D.D.T. o di altri documenti equipollenti, come la lettera di vettura internazionale C.M.R., i documenti doganali tipo D.A.U., documenti di transito, carnet TIR, ecc, e altri indicati nell'art. 3 del D.M. 554/2009, con causale "c/riparazione".   La merce ricevuta dovrà essere regolarmente annotata in un apposito registro tenuto ai sensi dell'art.39 del D.P.R. n.633/72. Dopo la riparazione, la merce andrà consegnata al cliente con causale "reso da riparazione", e si procederà conseguentemente allo scarico del registro tenuto ai sensi dell'art.39 del D.P.R. n.633/72.   Ai fini della fatturazione, nel caso sia stato effettuato un intervento con solo impiego della manodopera oppure con impiego della manodopera e di materiale di valore non prevalente su quello della manodopera stessa, si è in presenza di una prestazione di servizi, che deve essere fatturata non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.n.633/72. Nel caso, invece, in cui il valore della merce prevalga su quello della manodopera, si è in presenza di una cessione di beni dove la manodopera costituisce costo accessorio, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 633/72. Il D.D.T. riporterà la causale "vendita" e nelle "Annotazioni" "merce resa da riparazione" e l'impresa emetterà fattura "non imponibile" ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72.   In entrambi i casi il documento dovrà contenere anche l'indicazione del "valore normale" della merce spedita, che sarà indicato ai soli fini doganali, e servirà per compilare la dichiarazione doganale della merce in esportazione definitiva, dato che l'impresa ha introdotto i beni con importazione definitiva.   (da www.newsmercati.it)

Per l’introduzione della merce nel territorio comunitario tramite importazione definitiva, con conseguente pagamento di Iva e dazio (quest’ultimo potrà essere evitato in presenza di documento di circolazione EUR 1 o ATR se il Paese di provenienza rientra tra quelli con cui l’Unione Europea ha adottato regimi preferenziali) l’impresa importatrice che effettua la riparazione a titolo oneroso riceverà la merce, debitamente accompagnata dai documenti di trasporto obbligatori del cliente (differenti a seconda della tipologia di trasporto effettuata).

 

Ad esempio, nel caso di trasporto su strada si tratterà dei D.D.T. o di altri documenti equipollenti, come la lettera di vettura internazionale C.M.R., i documenti doganali tipo D.A.U., documenti di transito, carnet TIR, ecc, e altri indicati nell’art. 3 del D.M. 554/2009, con causale “c/riparazione”.

 

La merce ricevuta dovrà essere regolarmente annotata in un apposito registro tenuto ai sensi dell’art.39 del D.P.R. n.633/72. Dopo la riparazione, la merce andrà consegnata al cliente con causale “reso da riparazione”, e si procederà conseguentemente allo scarico del registro tenuto ai sensi dell’art.39 del D.P.R. n.633/72.

 

Ai fini della fatturazione, nel caso sia stato effettuato un intervento con solo impiego della manodopera oppure con impiego della manodopera e di materiale di valore non prevalente su quello della manodopera stessa, si è in presenza di una prestazione di servizi, che deve essere fatturata non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R.n.633/72. Nel caso, invece, in cui il valore della merce prevalga su quello della manodopera, si è in presenza di una cessione di beni dove la manodopera costituisce costo accessorio, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 633/72. Il D.D.T. riporterà la causale “vendita” e nelle “Annotazioni” “merce resa da riparazione” e l’impresa emetterà fattura “non imponibile” ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 633/72.

 

In entrambi i casi il documento dovrà contenere anche l’indicazione del “valore normale” della merce spedita, che sarà indicato ai soli fini doganali, e servirà per compilare la dichiarazione doganale della merce in esportazione definitiva, dato che l’impresa ha introdotto i beni con importazione definitiva.

 

(da www.newsmercati.it)