Clausola di “non riesportazione verso la Russia” nei contratti di vendita di beni

IL MAECI richiede feedback da parte di enti e imprese sull'applicazione dell'art.12g del Regolamento UE n. 883/2014

Il MAECI – Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale richiama l’attenzione riguardo all’applicazione dell’art.12 del Regolamento UE n. 883/2014, relativo alla alla clausola di “non riesportazione verso la Russia” nei contratti di vendita di beni, e invita a inviare un feedback attraverso la compilazione di un apposito formulario.

L’informativa si rivolge a tutte le associazioni di categoria, imprese ed enti del territorio.

Il formulario, volto ad acquisire un riscontro da parte di associazioni di categoria ed imprese sull’applicazione dell’articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014, è stato condiviso dalla Direzione generale Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA) della Commissione europea.

Per tutte le informazioni di dettaglio e per fornire il feedback richiesto si rimanda al sito web della DG FISMA.

Le aziende associate e/o altri operatori/enti interessati sia a livello territoriale sia settoriale sono invitate a condividere le loro esperienze e i loro punti di vista sulla clausola di non riesportazione in Russia entro il 24 novembre 2024, ore 23.59 (CET).