ABE (Advanced Business Event) ha pubblicato il calendario 2013-2014 delle manifestazioni relative ai seguenti settori: Aerospazio e difesa, Chimico farmaceutico, Energia e ambiente, Industria e tecnologie, Packaging e food processing, Sicurezza e difesa.
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Si svolgerà a Chicago dal 22 al 25 aprile 2013 la collettiva italiana alla BIO 2013. La data di scadenza per le adesioni è il 21 gennaio 2013.
Scheda di adesione
Company Profile Form
Brochure
Lo strumento più utilizzato per pianificare e valutare un progetto imprenditoriale all'estero è il Business Plan per l'internazionalizzazione, che permette di sviluppare sia una previsione chiara ed esaustiva del progetto, sia un'analisi della realtà aziendale in termini di risorse, organizzazione e funzioni.
ll Business Plan (BP) è il documento che riassume il progetto imprenditoriale che si intende
avviare e contiene una serie di informazioni quali:
* la presentazione del progetto
* l'analisi del settore di attività e del mercato
* gli investimenti e i costi correlati.
Consente di verificare nella sostanza la fattibilità del progetto stesso e di pianificarne l'avvio, cercando di trasformare il rischio generico in rischio calcolato.
Gli obiettivi del Business Plan
Il BP viene realizzato in particolare con due obiettivi:
1 aiutare la reale comprensione del business da parte dei soggetti promotori
dell'iniziativa, evidenziando i rischi e le possibili ripercussioni di ogni scelta di
medio/lungo periodo e di fissare gli obiettivi che dovranno essere raggiunti affinché il
progetto abbia successo
2 convincere eventuali finanziatori sia di capitale di rischio che di debito a partecipare al
progetto.
La costruzione del Business Plan comporta un'approfondita analisi/indagine strategica
preliminare; occorre individuare la possibile evoluzione dell'ambiente con cui si confronta
l'impresa e quale sarà l'evoluzione della situazione ambientale nell'orizzonte
temporale preso in considerazione.
Questo aspetto è particolarmente importante in un progetto d'internazionalizzazione in
quanto l'azienda si inserisce in un ambiente esterno (legislativo, economico-finanziario,
fiscale) sconosciuto o parzialmente conosciuto e che può rivelarsi anche più determinante
dell'ambiente interno all'azienda stessa (organizzazione, prodotto, ecc.) per il successo
dell'iniziativa.
In base alle conclusioni dell'indagine, sarà possibile individuare le opportunità
strategiche principali che l'impresa potrà perseguire e, per ogni opzione individuata, occorrerà valutare l'impatto differenziale sulla struttura di costi e ricavi dell'azienda,
facendo attenzione sia ad ogni possibile implicazione che ai rischi correlati.
Una volta definito il progetto nei suoi tratti fondamentali e valutata la fattibilità
gestionale-operativa, l'azienda potrà considerare se esistono strumenti finanziari più adatti
per supportare la realizzazione dello start-up del progetto d'insediamento sul mercato
estero.
SIMEST S.p.A. è la merchant bank che ha il compito di gestire gli interventi di sostegno
pubblico alle imprese italiane che operano nei mercati esteri. I principali strumenti di
intervento agevolativo prevedono forme di sostegno a supporto del capitale d'impresa,
regolati da forme di partecipazione societaria o a favore di studi di mercato o anche
investimenti di tipo commerciale.
Quindi anche il Business Plan per l'internazionalizzazione è finanziabile. La legge
di finanziamento di riferimento è l'art.6 comma 2 lett. C della legge 133/08
(finanziamento allo 0,5% della durata di 4 anni).
Se dal Business plan si passa alla fase operativa allora vediamo che:
* per gli investimenti commerciali è previsto un finanziamento a tasso agevolato
(attualmente allo 0,5% della durata di 7 anni) regolamentato dalla l'art.6 comma 2
lett. A della legge 133/08
* per finanziare l'investimento produttivo, interviene la L.100/90 che prevede una
partecipazione al capitale sociale da parte di SIMEST in qualità di socio di minoranza
(fino al 49% della capitale sociale dell'impresa estera) tramite l'acquisizione di
quote/azioni della New.co - new company estera, contribuendo a rafforzarne la
struttura patrimoniale ed al contempo avviando un contributo in conto interessi della
durata massima di 8 anni nel caso in cui l'azienda avesse aperto una linea di credito
con la propria banca per il finanziamento del proprio capitale di rischio sottoscritto
nella Newco.
Questo contributo è però ottenibile solo se la Newco ha sede fuori dalla UE,
precisiamo questo in quanto recentemente Simest ha la possibilità di operare anche
all'interno della UE, ma in quest'area non è possibile ottenere il contributo in conto
interessi.
Sempre recentemente è stato istituito un Fondo Start Up finalizzato alla partecipazione
in Newco espressamente costituite per la gestione di un progetto di internazionalizzazione
Questa particolare tipologia di aiuto consente all'azienda di avviare l'iniziativa con il
supporto di valide garanzie patrimoniali, potendo cosi far fronte alle esigenze primarie
della Newco anche nei confronti degli istituti di credito presenti sul mercato locale.
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I casi di contenzioso “cross border” (controversie tra operatori appartenenti a diverse giurisdizioni) hanno assunto una crescente rilevanza con l’incremento degli scambi commerciali internazionali.
Una procedura giudiziale all’estero comporta quasi sempre costi complessivi pesanti e molte problematiche. Basti pensare, solo per citare qualche esempio, alla difficoltà di:
reperire professionisti adeguati all’estero sottoporsi ad una legge poco conosciuta e a un sistema giudiziario spesso molto diverso comprendere il linguaggio giuridico in una lingua straniera.
Per evitare un simile indesiderato contesto, in molti casi, sarebbe sufficiente una maggiore attenzione alla fase che precede il potenziale contenzioso.
Invero, il principio della litispendenza processuale (che si applica anche nel nostro ordinamento interno) può costituire un efficace strumento da adottare per “indurre” la controparte estera a difendersi in giudizio in Italia.
In virtù di esso l’operatore italiano, nei casi nei quali l’Autorità Giudiziaria italiana possa ritenersi competente, può avviare il procedimento nel nostro paese notificando l’atto introduttivo del giudizio presso la controparte straniera e “chiamandola”, pertanto, a difendersi dinanzi ad un Tribunale nazionale.
Dal momento in cui la controversia sia validamente radicata in Italia con il ricevimento, nelle forme di legge, dell’atto introduttivo del giudizio presso l’operatore straniero, quest’ultimo non potrà più, normalmente, avviare il medesimo procedimento nel proprio paese di appartenenza.
E’ lo stesso fondamentale assunto del “ne bis in idem“ che trova riconoscimento anche sul piano internazionale.
Le applicazioni pratiche possono essere molteplici, ma un semplice esempio, potrà essere di supporto.
Esempio
Il produttore di macchine utensili italiano (A) ha venduto un suo prodotto a un operatore canadese (B). B contesta ad A:
il mancato funzionamento del prodotto a motivo, a suo dire, di presunti difetti dello stesso imputabili ad A
la risoluzione del contratto per inadempimento
di avere subito gravi perdite per effetto del mancato utilizzo del macchinario reclamando, fra l’altro, il risarcimento dei danni.
Nella descritta situazione potrebbero verificarsi due ipotesi:
1. B inizia per primo la causa in Canada notificando ad A l’atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale canadese competente, ovvero più semplicemente depositando tale atto: il momento dal quale inizia a decorrere la litispendenza può variare infatti a seconda delle giurisdizioni (negli USA, ad esempio, normalmente, l’atto viene prima depositato in Tribunale e la lite è già pendente da quel momento e viene notificato solo dopo).
2. A “anticipa” B iniziando egli stesso la lite in Italia (previa verifica della competenza della giurisdizione nazionale) per fare accertare il suo buon diritto a ritenersi adempiente al contratto con tutte le conseguenti declaratorie di legge nei confronti di B dinanzi al Tribunale italiano competente. In tal caso dovrà provvedere a notificare alla controparte straniera l’atto introduttivo del giudizio nelle forme previste per le notifiche all’estero in conformità alle disposizioni della legge italiana.
Come appare evidente dall’esempio prospettato la lite è sostanzialmente la stessa sia sul piano delle parti che dell’oggetto della contesa: cambiano, tuttavia, le Autorità giudiziarie nazionali chiamate a pronunciarsi.
Nel primo caso la parte italiana sarà costretta a difendersi all’estero.
Nel secondo caso, invece, potrà trarre vantaggio- nei casi in cui il Giudice italiano possa ritenersi competente - dalla sussistenza di una procedura giudiziale in Italia evitando così di essere coinvolta, suo malgrado, in un procedimento all’estero.
Se la parte avversa , nonostante la pendenza della lite in Italia, iniziasse a sua volta il procedimento nella propria giurisdizione, l’operatore italiano potrebbe eccepire, di fronte al Tribunale straniero, la “pendenza” dello stesso procedimento già in essere dinanzi all’Autorità giudiziaria del nostro paese.
Tale regola è riconosciuta, generalmente, nella grande maggioranza dei Paesi che aderiscono alle Nazioni Unite salvo qualche eccezione come, ad esempio, il Brasile.
In ogni caso, non bisogna dimenticare che l’esistenza di un causa precedente in Italia con identità di soggetti e dell’oggetto del contendere costituisce uno dei motivi previsti dal nostro ordinamento per negare il riconoscimento e l’ingresso della sentenza straniera nel nostro paese.
Ovviamente è raccomandabile condurre una disamina, caso per caso, per accertare l’effettiva applicazione di tale disposizione.
Va infatti considerato che, soprattutto nei casi in cui non vi sia una convezione internazionale in materia che produca norme uniformi nei vari Stati aderenti, stabilire se nel caso specifico vi sia litispendenza o meno – in particolare dal punto di vista dell’identità dell’oggetto e della domanda giudiziale - è una questione di non sempre agevole soluzione posto che presuppone, fra l’altro, una disamina delle norme applicabili sul tema nella giurisdizione della controparte.
Sulla base delle suesposte considerazioni, il principio della litispendenza può essere ritenuto uno strumento prezioso per l’operatore sul presupposto tuttavia che siano osservate le cautele del caso e che sia fatto valere con la necessaria tempestività per evitare che sia proprio la parte straniera ad avvalersene e a trarne beneficio.
Il 22 dicembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il nuovo regolamento sui cosmetici 1223/2009 (Direttiva Europea 76/768/CEE) che ha lo scopo di armonizzare tra i vari Stati la procedura di immissione sul mercato dei cosmetici tenendo in considerazione l’innovazione tecnologica che continua ad interessare il settore.
Il Regolamento apporta, seguendo la naturale evoluzione del settore e in base alle esperienze maturate, modifiche ed integrazioni e chiarisce una serie di aspetti che avevano generato equivoci.
Le disposizioni del nuovo Regolamento si applicano a decorrere dall’11 luglio 2013, ad eccezione di alcune classi di prodotto la cui regolamentazione è stata anticipata (sostanze CMR e nanomateriali).
Grazie a questo regolamento è ora possibile garantire la libera circolazione delle merci insieme ad elevati standard di qualità, ciò a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.
Principali cambiamenti
Definizioni
Il nuovo Regolamento introduce il cosiddetto “Set di definizioni di base”, analogamente a quanto previsto dagli standard internazionali. Vengono fornite una serie di definizioni (art. 2) con l’obiettivo primario di eliminare o perlomeno ridurre le interpretazioni, a tutto vantaggio dei destinatari diretti ed indiretti del regolamento.
Persona responsabile
Si prevede la nomina della Persona Responsabile per la immissione sul mercato in UE; egli assume la piena responsabilità, tecnica e sanitaria, per i prodotti immessi sul mercato. Conseguentemente, tale funzione ha in capo la realizzazione e gestione di tutta la documentazione di sicurezza, redigendo, aggiornando e detenendo (all’indirizzo indicato in etichetta) i seguenti documenti:
Documentazione Informativa (art.11)
Relazione di Sicurezza (allegato I)
Valutazione di sicurezza (art. 10).
Inoltre, la Persona Responsabile deve organizzare e gestire la cosmetovigilanza e riferire gli eventuali effetti indesiderati alle Autorità Sanitarie.
Ciò implica il rafforzamento dei controlli sul mercato, dato che molte aziende del settore lavorano conto terzi. In questi casi, la nomina di un soggetto esterno può permettere di trovare una soluzione che venga incontro alle esigenze di molti Brand, i quali comprensibilmente non vogliono far conoscere al mercato che si avvalgono, in modo peraltro assolutamente legittimo, di fornitori a cui demandano in outsourcing l’intera produzione e confezionamento del prodotto.
La Persona Responsabile deve anche garantire la tracciabilità, e quindi deve poter identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto, per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto è stato messo a disposizione del distributore. Lo stesso vale anche per tutti gli altri operatori della catena di fornitura.
In caso di non conformità di un prodotto, tramite la Persona Responsabile si devono adottare tutti i provvedimenti per renderlo conforme, ritirarlo dal mercato o richiamarlo in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è disponibile. Ovviamente, le Autorità Sanitarie possono adottare ulteriori misure correttive.
Etichettatura
Nell'etichetta dei prodotti, non devono essere impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.
L’etichetta, posta sui recipienti e/o imballaggi, dovrà inoltre contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:
il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della Persona Responsabile del prodotto
il paese di origine dei prodotti importati
il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume
la data limite di utilizzo del prodotto, stoccato in condizioni adeguate
le precauzioni per l'impiego, anche per i cosmetici di uso professionale
il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto
l'elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione.
La lingua nella quale vanno indicate le informazioni è determinata dallo Stato Membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
Claim pubblicitari
La Commissione ha l’incarico di definire un piano d'azione che, mediando le esigenze dei vari Stati membri, uniformi le dichiarazioni ("claims") figuranti sui cosmetici. Dovranno essere fissati criteri comuni per l’uso delle dichiarazioni medesime.
Notifica centralizzata
Dato che tra le finalità del Regolamento c’è anche quella di armonizzare le norme degli Stati Membri è prevista (art. 13) una notifica informatica centralizzata.
Si tratta di comunicare una serie di informazioni, tra cui anche il nome dei distributori, ed è previsto l’invio dell’etichetta e di una fotografia del prodotto. Questo permetterà una registrazione unica, valida per tutti i Paesi UE.
Sperimentazione animale
La sperimentazione animale dovrà essere sostituita con metodi alternativi. Il regolamento vieta la realizzazione di sperimentazioni animali all'interno della UE per:
i prodotti finiti
gli ingredienti
le combinazioni di ingredienti.
E’ vietata, conseguentemente, anche l'immissione sul Mercato Europeo di:
prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione sugli animali
prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione sugli animali.
Applicazione delle norme di buona fabbricazione (GMP)
Gli Stati Membri dovranno effettuare attività di vigilanza tramite analisi della documentazione di prodotto e test fisici di laboratorio. Dovranno, inoltre, verificare l’applicazione dei principi di fabbricazione (ad esempio, tramite l’applicazione della Linea Guida ISO 22716 ”Pratiche di buona fabbricazione - GMP - Linee guida sulle pratiche di buona fabbricazione”).
Sorveglianza del mercato
Gli Stati Membri avranno il compito di pianificare ed effettuare controlli su scala adeguata, analizzando la documentazione informativa predisposta dagli operatori del settore. Dovranno anche valutare la necessità di procedere a test dei campioni di prodotto.
Avranno infine in capo la verifica dei principi GMP per tutta la catena di fornitura, da effettuare per mezzo di un adeguato sistema di tracciabilità; a tal fine dovranno essere conferite alle autorità di vigilanza le risorse e le competenze per poter effettuare tale azione di sorveglianza.
Sostanze CMR e sostanze vietate
Le Sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la riproduzione) possono essere ammesse solo se verificate dall’SCCS (Scientific Committee for Consumer Safety) e comunque sono definite condizioni estremamente severe per l’impiego di tali sostanze.
Gli allegati al regolamento riportano inoltre un elenco di sostanze il cui impiego nei prodotti cosmetici è vietato (allegato II) o limitato (allegato III). Sono altresì vietati alcuni coloranti (diversi da quelli dell'allegato IV), conservanti (diversi da quelli dell'allegato V) e filtri UV (diversi da quelli dell'allegato VI).
Nanomateriali
Nell'elenco degli ingredienti esposto sulle confezioni dei cosmetici dovrà figurare chiaramente la presenza di nanomateriali.
Per i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali immessi sul mercato prima dell’11 gennaio 2013 la Persona Responsabile dovrà effettuare la notifica in formato elettronico tra l’11 gennaio 2013 e l’11 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all’art. 13 del medesimo Regolamento.
La notifica deve contenere informazioni riguardanti: dimensioni delle particelle, loro proprietà fisiche e chimiche, stime delle quantità, profilo tossicologico, ecc.
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A partire dal 1° febbraio 2013, in Russia, sarà operativa la Corte Specializzata della Proprietà Industriale che sarà esclusivamente competente a giudicare in materia. Le controversie relative a diritti d’autore restano, invece, di competenza delle corti di giurisdizione generale.
La Corte Specializzata della Proprietà Industriale è stata istituita con la legge federale costituzionale nr. 4-FKZ del 6 dicembre 2011, norma che si pone al vertice di una numerosa serie di riforme adottate dalla Federazione Russa, a partire dal 2006, volte a rafforzare la tutela della proprietà industriale e ad adeguarsi agli standard internazionali.
La protezione dei diritti di proprietà industriale nella Federazione Russa è sempre stata uno dei maggiori ostacoli agli investimenti stranieri in Russia. Infatti, sebbene la Russia abbia fatto grossi passi avanti nell’ambito di questa disciplina - in conformità alle direttive dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) e previsioni dell’Organizzazione del Commercio Internazionale (WTO) - a livello pratico, molte norme adottate rimanevano disapplicate e/o venivano applicate in maniera differenziata, a seconda della nazionalità del soggetto che agiva per la tutela dei propri diritti.
Un ulteriore pregiudizio ad un effettiva tutela dei diritti di proprietà industriale era costituito anche dalla lentezza dei procedimenti soprattutto per quanto riguarda i contenziosi relativi ai brevetti, che in Russia sono numerosissimi, dovuti prevalentemente al fatto che l’autorità amministrativa non effettua alcuna ricerca al momento della registrazione di un brevetto, che quindi rimane registrato fino a quando non ne sia disposta la cancellazione a seguito di una decisione giudiziaria e/o di un procedimento amministrativo.
Le recenti riforme hanno dunque dato più fiducia agli investitori stranieri sia sotto il profilo sostanziale della disciplina della proprietà industriale, sia sotto il profilo della sua tutela giurisdizionale ed amministrativa. Le riforme sono state decisive nell’armonizzare la disciplina della proprietà industriale in Russia con l’ordinamento italiano e in generale con i principali ordinamenti europei e dei paesi aderenti al WTO.
Disciplina della proprietà industriale in Russia
Per quanto attiene alla disciplina sostanziale della proprietà industriale sebbene la Costituzione della Repubblica Federale Russa adottata il 12 dicembre del 1993 la riconosca espressamente, prevedendo all’art. 71 lettera n) che la regolamentazione di questa materia sia riservata alla competenza esclusiva della Federazione Russa e non ai singoli territori ad essa aderenti, le norme a tutela della proprietà industriale hanno tuttavia tardato ad attivarsi.
E’ solo nel 2006 che la Federazione Russa ne ha riformato la disciplina, recependo in larga parte le previsioni contenute nell’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale promosso dal WTO (c.d. TRIPs). Così, con la legge del 18 dicembre 2006, entrata in vigore il 1 gennaio 2008, è stata introdotta la parte IV del Codice Civile della Federazione Russa che costituisce una disciplina organica e completa della proprietà industriale e del diritto d’autore, più vicina alla disciplina degli ordinamenti dei maggiori paesi europei.
Le riforme sono continuate anche negli anni successivi in vista dell’ingresso della Federazione Russa a far parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), concretizzatasi il 22 agosto 2012.
Proprio al fine di raggiungere gli standard internazionali fissati dal WTO e dai trattati internazionali, il 22 agosto 2012, sono entrate in vigore numerosissime riforme della materia della proprietà industriale, soprattutto dirette ad eliminare la disparità di trattamento tra soggetti residenti nella Repubblica Federale Russa e non.
Tra queste riforme rientra, ad esempio, l’abolizione della differenziazione dei costi di registrazione dei marchi, brevetti, modelli d’utilità e disegni industriali, che per i soggetti stranieri era di circa tre, quattro volte superiore rispetto ai costi applicati ai soggetti residenti.
Gli investitori stranieri dovrebbero ora contare su una parità di trattamento rispetto ai titolari di diritti industriali residenti nella Repubblica Federale Russa e/o rispetto ai paesi con i quali la Repubblica Federale Russa aveva concluso dei trattati bilaterali.
I rimedi di tutela giudiziari
Tra i rimedi di tutela giudiziari l’articolo 1252 del Codice Civile della Federazione Russa, prevede espressamente per il titolare di un diritto di privativa industriale la possibilità di domandare all’autorità giudiziaria l’emissione dei seguenti provvedimenti:
• accertamento del diritto di privativa industriale
• inibitoria delle azioni che violano i diritti di privativa industriale e/o ne minaccino la violazione
• risarcimento dei danni
• sequestro dei beni che potrà essere ottenuto nei confronti del produttore, importatore, detentore, venditore, distributore o comunque qualunque altro acquirente in mala fede degli oggetti costituenti violazione della privativa industriale
• pubblicazione della sentenza relativa alla violazione dei diritti di privativa industriale.
In alcuni casi, potrà anche essere richiesto alla Corte di ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione dei beni costituenti contraffazione.
L’art. 1252 del Codice Civile della Federazione Russa prevede infine che qualora la violazione di un diritto di privativa industriale costituisca anche atto di concorrenza sleale, il titolare potrà anche richiedere la tutela accordata dalla specifica normativa in materia ed in particolare dalla legge sulla concorrenza del 26 luglio 2006 n. 135-FZ.
In materia di concorrenza sleale, occorre tuttavia segnalare che vi sono ancora numerose differenze di disciplina della concorrenza sleale e della sua tutela rispetto all’ordinamento italiano (ad esempio, la stessa nozione di concorrenza sleale è molto più ristretta rispetto alla nozione prevalente negli ordinamenti europei).
Ci limitiamo ad evidenziare che ogni atto di concorrenza sleale, come definito dalla legge sulla concorrenza, costituisce un illecito amministrativo soggetto all’accertamento dell’Autorità Federale Antimonopolio (autorità antitrust). Il procedimento amministrativo è dunque lo strumento più utilizzato ed a volte più efficace per la tutela della concorrenza sleale, con la conseguenza che spesso si dovrà prima attendere l’accertamento dell’illecito da parte della autorità antitrust per poi agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un atto di concorrenza sleale.
Corte specializzata della Proprietà Intellettuale
Dal 1 febbraio 2013 verrà dunque rafforzata la tutela della proprietà industriale con l’istituzione della Corte Specializzata della Proprietà Industriale disposta con legge nr. 4-FKZ del 6 dicembre 2011.
Le controversie di proprietà industriale già instaurate innanzi a tribunali di giurisdizione generale al momento in cui il tribunale inizia ad essere operativo, continueranno ad essere soggette alla giurisdizione generale.
Attualmente in Russia le controversie di diritto industriale sono di competenza delle Corti di giurisdizione generale e/o delle Corti commerciali c.d. Arbitrazh a seconda che la controversia coinvolga solo persone fisiche (corti di giurisdizione generale) o imprese, imprenditori e persone fisiche (Corti commerciali).
A livello amministrativo il c.d. Rospatent (servizio federale per la proprietà intellettuale, i brevetti e i marchi) è l’organo competente per la registrazione statale dei marchi, invenzioni, modelli di utilità, modelli/disegni industriali, nuove varietà vegetali, topologie di circuiti integrati e degli altri beni oggetto di privativa industriale, e gestisce tutti i procedimenti amministrativi relativi al rifiuto di registrazione di un marchio e/o brevetto e/o altro bene industriale soggetto a registrazione, alle opposizioni alla registrazione nonché alle azioni di decadenza per non uso del titolo industriale.
La Corte specializzata della Proprietà Industriale si inserirà nell’ambito dei tribunali commerciali - Arbitrazh ed esaminerà, nei limiti della propria competenza, le controversie legate alla protezione del diritto industriale in qualità di tribunale di prima istanza nonché come giudice di legittimità in grado di cassazione.
Avverso le decisioni della Corte Specializzata della Proprietà Industriale rese come giudice di primo grado potrà essere fatto direttamente ricorso in cassazione. Proprio in un’ottica di velocizzare e rafforzare la protezione dei diritti di diritto industriale con la legge nr. 4-FKZ del 6 dicembre 2011 è stato eliminato il secondo grado di giudizio (appello).
In particolare, la Corte Specializzata della Proprietà Intellettuale sarà competente a decidere come giudice di primo grado:
• sull’impugnazione dei provvedimenti degli organi amministrativi federali russi che operano in materia di proprietà industriale ed in particolare sull’impugnazione dei provvedimenti resi dal Rospatent
• sull’impugnazione dei provvedimenti resi dalle autorità antitrust della Repubblica Federale Russa.
La Corte Specializzata della Proprietà Intellettuale giudicherà invece come giudice di legittimità:
• della legittimità degli atti giudiziari emessi dalla Corte Specializzata in primo grado
• della legittimità delle sentenze emesse da giudici di primo e secondo grado delle corti commerciali (Arbitrazh) relative a controversie inerenti la violazione di diritti di proprietà industriale.
La Corte specializzata della Proprietà Intellettuale sarà anche competente ad elaborare proposte di legge e regolamenti in materia di proprietà intellettuale, nonché quello di analizzare le statistiche giudiziarie delle controversie afferenti la proprietà intellettuale e redigere relazioni scritte sullo stato della tutela giudiziaria della proprietà intellettuale.
Sede e composizione
La Corte Specializzata della Proprietà Industriale avrà un’unica sede, probabilmente alle porte di Mosca nel centro di ricerca e innovazione di Skolkovo.
La Corte specializzata della Proprietà Industriale sarà composta da giudici altamente specializzati; il presidente della Corte avrà l’incarico di formare dei “gruppi di lavoro” c.d. Sostov, suddivisi nei vari ambiti della proprietà industriale al fine di creare un ulteriore grado di specializzazione tra i giudici. Tutti i giudici che compongono la Corte specializzata della Proprietà Industriale rimarranno in carica due anni e possono essere riconfermati.
Sia come giudice di primo grado che come giudice di cassazione la Corte specializzata della Proprietà Industriale giudicherà in composizione collegiale. I giudici componenti i collegi che giudicheranno in primo grado, saranno scelti dal presidente della Corte Specializzata della Proprietà Industriale sentito il c.d. Presidium, l’organo collegiale compente a decidere in grado di cassazione e a cui sono altresì attribuite anche varie competenze organizzative della Corte stessa.
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Il 21 gennaio (ore 9, Sala Consiliare) il Comune di Albano ospiterà un incontro con rappresentanti dell’Ente gestore della Zona Economica Speciale FuTian, polo industriale della città di Shenzhen, Cina.
Presentazione del
CONGRESSO E FIERA INTERNAZIONALE DI INFORMATICA 2013 a L’AVANA
23 gennaio 2013 -Ore 11:00
Sede IILA: Via Giovanni Paisiello 24, Roma
L’Istituto Italo-Latino Americano e L’Ambasciata di Cuba in Italia
hanno l’onore di invitare la S.V. alla presentazione della XV edizione dell’ evento, che si svolgerà dal 18 al 22 marzo 2013 nel Palazzo delle Convenzioni dell'Avana e nel padiglione fieristico PABEXPO
a cura di
Dott.ssa Isamary González Jover
Consigliere Economico, Ambasciata di Cuba in Italia
Con la partecipazione di
Dott.ssa. Florana Menéndez
Rappresentante del Palazzo delle Convenzioni dell’Avana
Prof. Stefano Gazziano
ENEA - Unità Trasferimento Tecnologico
Al termine della presentazione, le aziende e istituzioni interessate a partecipare alla Fiera potranno incontrare il Consigliere González, secondo la modalità del B2B.
Scheda di informazioni per la partecipazione alla Fiera
Si prega di voler confermare la partecipazione compilando la: Scheda di registrazione allegata
Come preparare il documento di trasporto aereo nel rispetto delle condizioni del credito e delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme?
Il documento di trasporto aereo è il documento che attesta l'esistenza di un contratto di trasporto stipulato fra il mittente/caricatore e il vettore aereo per il trasporto della merce ivi indicata dall'aeroporto di partenza a quello di arrivo in essa indicato. Il documento di trasporto aereo, di cui almeno un originale accompagna le merci, non è titolo negoziabile, ma solo di legittimazione, pertanto il destinatario finale delle merci per poter ritirare la merce non deve necessariamente presentare l'originale del documento, essendo sufficiente dimostrare al vettore di essere il legittimo avente diritto alla riconsegna.
La lettera di vettura aerea (in inglese Air Waybill o AWB) - rilasciata all'atto della presa in consegna della merce - assume due differenti connotazioni a seconda del tipo di impiego:
1 "Master" AWB (MAWB) quando è emessa dal vettore o da un suo agente, anche
denominata AWB
2 "House" AWB (HAWB) per spedizioni consolidate, ossia spedizioni che hanno in comune l'aeroporto di partenza e quello di arrivo e che vengono raggruppate al fine di ottenere vantaggi tariffari, è emessa da uno spedizioniere che organizza le spedizioni aeree per conto dei propri clienti, facendo da tramite con i diversi vettori.
UCP 600, ICCL e UCP 600 ICC dedicano all'Air Transport Document l'art. 23. Al punto a. i. tale articolo recita: An air transport document, however named, must appear to indicate the name of the carrier and be signed by:
*
the carrier, or
*
a named agent for or on behalf of the carrier.
Any signature by the carrier or agent must be identified as that of the carrier or agent. Any signature by an agent must indicate that the agent has signed for or on behalf of the carrier. Il documento di trasporto aereo, per essere ritenuto conforme nell'ambito di un credito documentario può essere denominato in qualsiasi modo e dunque sia come House Air Waybill (HAWB) che come Master Air Waybill (MAWB) o altrimenti denominato, deve indicare il nome del carrier e deve essere firmato dallo stesso carrier o da un agente che firma per o per conto del carrier (tali soggetti si devono qualificare e la firma dell'agente deve indicare che l'agente stesso firma per o per conto del carrier).
Ad esempio, se nel corpo del documento è indicato: Carrier is: Alitalia Cargo una firma
sarà ritenuta valida se riportata con una delle seguenti indicazioni:
* Alitalia Cargo as Carrier
* Freight Forwarder as agent for carrier Alitalia Cargo
* Freight Forwarder on behalf of carrier Alitalia Cargo
dove per Freight Forwarder si intende un qualsiasi spedizioniere che agisce come agente
del vettore.
Il punto a. ii dello stesso articolo riporta quanto segue:
Indicate that the goods have been accepted for carriage.
Pertanto è necessario, affinché il documento sia ritenuto conforme, che nel corpo sia
riportata l'indicazione che la merce è stata accettata per il trasporto.
Il punto a. iii riporta quanto segue:
Indicate the date of issuance. This date will be deemed to be the date of shipment unless
the air transport document contains a specific notation of the actual date of shipment, in
which case the date stated in the notation will be deemed to be the date of shipment. Any
other information appearing on the air transport document relative to the flight number
and date will not be considered in determining the date of shipment.
Il documento di trasporto aereo deve indicare una data di emissione che sarà considerata
come data di spedizione a meno che il documento non riporti una specifica indicazione
sulla effettiva data del volo che sarà considerata data di spedizione. Ulteriori indicazioni
sul documento riportanti la data e il numero del volo non saranno prese in considerazione
per determinare la data di spedizione.
Il punto a. iv riporta quanto segue:
Indicate the airport of departure and the airport of destination stated in the credit.
Dunque il documento di trasporto aereo deve riportare gli aeroporti di partenza e di
destinazione indicati nel credito.
Il punto a. v riporta che il documento di trasporto aereo deve essere the original for
consignor or shipper, even if the credit stipulates a full set of originals..
E' pertanto necessario presentare l'originale per il mittente/speditore/caricatore.
Il documento di trasporto aereo, inoltre, come indica il punto a. vi deve riportare i termini
e le condizioni del trasporto o far riferimento a una fonte esterna riportante tali termini e il
cui contenuto non sarà esaminato dalle banche.
Il punto c. i ci segnala che un documento di trasporto aereo può indicare che la merce
sarà o potrà essere trasbordata a patto che l'intero trasporto sia coperto by one and the
same documento di trasporto.
Il punto c. ii riporta che un documento di trasporto aereo indicante che il trasbordo avrà
o potrà aver luogo è accettabile anche se il credito vieta il trasbordo e pertanto, se si intende evitare il trasbordo, bisogna riportare nel credito la non applicabilità di tale disposizione. Al fine di produrre un documento di trasporto aereo conforme, bisogna rispettare anche le indicazioni dell'art. 14 UCP 600 ICC che riporta i Criteri generali per l'esame dei documenti.
*
L'art. 14, al punto e) recita quanto segue: Nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci, dei servizi o di altre prestazioni, se riportata, può essere fatta utilizzando espressioni generiche che non siano incompatibili con la descrizione del credito.
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Viene inoltre precisato, al punto j), che non è necessaria l'esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario o dell'ordinante tra i documenti presentati e ciò che è riportato nel credito documentario, ma devono indicare lo stesso Paese che appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito. Tutti gli elementi di contatto (nr. telefono, telefax ecc.) quando fanno parte dell'indirizzo del beneficiario o dell'ordinante non saranno presi in considerazione. Tali elementi di contatto devono però essere riportati nelle caselle consignee o nell'ambito del notify party quando è necessario presentare un documento di trasporto disciplinato dagli articoli dal 19 al 25 UCP 600 e dunque anche nel documento di trasporto aereo.
* L'art. 14 al punto k), infine, segnala che il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito e ciò, evidentemente, vale anche per il documento di trasporto aereo.
Il punto di vista delle ISBP 681 ICC
Di seguito si riportano ulteriori indicazioni - non esaustive - in merito alla corretta impostazione del documento di trasporto aereo in riferimento a quanto indicato nei paragrafi 134 - 156 della pubblicazione ISBP 681 ICC:
* Se un credito richiede la presentazione di un documento di trasporto aereo relativo a una spedizione da aeroporto ad aeroporto, si applica l'art. 23 UCP 600 ICC
* Se un credito richiede la presentazione di un airway bill o di un air consignement note
o similari, si applica l'art. 23 UCP 600 ICC
* Se il credito stabilisce che House air waybill is acceptable o Freight Forwarder's air waybill is acceptable o indicazioni similari, il documento di trasporto aereo può essere firmato da un freight forwarder in quanto tale senza la necessità di qualificarsi e in questo caso non è necessario indicare il nome del carrier
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E' possibile identificare gli aeroporti di partenza e di destinazione con i relativi codici IATA
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Se il credito indica, a titolo di esempio, come aeroporto di partenza e/o di destinazione Any italian airport, il documento di trasporto deve indicare l'aeroporto di effettiva spedizione o destinazione
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Se il credito non stabilisce un notify party, i relativi campi possono essere vuoti o completati in altro modo, ma comunque non possono riportare indicazioni in contrasto con il credito
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Spedizioni su più aerei anche se in partenza dallo stesso aeroporto nella stessa data si intendono spedizioni parziali
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Le correzioni e le alterazioni su un documento di trasporto aereo devono essere
autenticate dal carrier o uno dei suoi agenti, qualificandosi
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Le copie del documento di trasporto non necessitano di firma del carrier o dell'agente né dell'autenticazione delle correzioni o delle alterazioni eventualmente fatte nell'originale
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E' sufficiente riportare gli importi delle charges nei rispettivi campi del documento (Freight prepaid o Freight to collect) per rispettare le rispettive indicazioni richieste dal credito
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Non è accettabile un documento di trasporto aereo che dichiara espressamente lo
stato difettoso delle merci o dell'imballaggio
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Non è necessario, da parte dello shipper, firmare nella casella Signature of shipper or his agent a meno che non sia richiesto dal credito.
Si segnala anche che, qualora il credito chiedesse un documento di trasporto aereo consigned to the order of xxx, sarebbe comunque valida l'indicazione consigned to xxx, in quanto il documento di trasporto in esame non è un documento negoziabile.
Conclusioni
Da quanto segnalato appare evidente che, se un credito richiede un documento di trasporto aereo intestato all'applicant, il beneficiario perde ogni controllo sulla merce, in quanto il documento di trasporto aereo non è negoziabile, né rappresentativo delle merci ivi indicate. Da ciò la stringente necessità di conoscere le disposizioni normative per produrre documenti conformi evitando di ritrovarsi, come beneficiari, nella spiacevole situazione di non controllare la merce, nel frattempo consegnata al cliente, e documenti discordanti in banca.
La soluzione - peraltro spesso utilizzata - di intestare il documento alla banca, seppur
efficace, è, ad avviso di chi scrive, non congrua visto che la relativa gestione
documentale del credito richiede spesso tempi lunghi in netto e palese contrasto
con la natura del trasporto aereo.
La preparazione del documento di trasporto aereo richiede, come per tutti i documenti,
puntuale attenzione degli operatori coordinandosi opportunamente col soggetto emittente.
Newsletter n. 146 - 13 dicembre 2012
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