Fiera Medicare di Taiwan
Si svolge dal 20 al 23 giugno la prossima edizione di MEDICARE Taiwan. Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha registrato una crescente presenza nel numero espositori e con più di 60.000 visitatori, MEDICARE si conferma un appuntamento importante per entrare in contatto con i principali operatori asiatici ed internazionali del settore medicale.   Sono disponibili degli incentivi (biglietto aereo / hotel) per le aziende che acquistano in Fiera.   Divisione Economica Ufficio di Rappresentanza di Taipei www.taipeieco.it      
Sicurezza Giuridica dei Sistemi Finanziari in Brasile e in Italia
Il Brasile è un Paese sicuro per gli investimenti? Sapete come sono regolati i sistemi finanziari? Un confronto con la realtà del settore in Italia può essere utile? Questi saranno gli argomenti trattati il 9 maggio a Roma nel Seminario “Sicurezza Giuridica dei Sistemi Finanziari in Brasile e in Italia”, organizzato dall’Ufficio di Promozione Commerciale e di Investimenti dell’Ambasciata del Brasile, in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata.   Il Seminario sarà introdotto dal Ministro Luis Henrique Sobreira Lopes, Incaricato d’Affari del Brasile in Italia e dal Professor Enrico Gabrielli, Professore dell’Università di Roma Tor Vergata. Dal Brasile arriveranno il Procuratore Generale del Banco Central do Brasil, Avvocato Isaac Sidney Menezes Ferreira e il Procuratore Generale Federale, Avvocato Marcelo de Siqueira Freitas, che parleranno dell’evoluzione della sicurezza giuridica nell’ambito del sistema finanziario brasiliano e della regolazione economica nel Paese. La parte italiana sarà rappresentata dall’Avvocato Generale della Banca d’Italia, Avvocato Marino Ottavio Perassi, che farà un intervento sulla risposta europea alla crisi finanziaria.   All’evento sono attese circa 200 persone tra rappresentanti istituzionali, giornalisti, studenti universitari e soprattutto, imprenditori con investimenti in Brasile o che abbiamo intenzione di iniziare un’attività nel Paese.   La partecipazione al seminario è gratuita previa registrazione e fino ad esaurimento posti. Adesioni entro il 07/05/2013 – email: convegni@ambrasile.it
Myanmar: nuove condotte Oil&Gas con la Cina
La Cina riduce i transiti delle petroliere attraverso lo Stretto di Malacca e si assicura una nuova fonte di approvvigionamento di gas, Myanmar apre un nuovo promettente mercato. PetroChina (CNPC) ha annunciato la prossima entrata in funzione del nuovo oleodotto che collegherà il porto birmano in acque profonde di Kyaukpyu con il sudovest della Cina. Lungo 1.100 chilometri, trasporterà petrolio proveniente dal Nordafrica e Medio Oriente e avrà una capacità di trasporto annuo pari a 22 milioni di tonnellate di petrolio (250.000 barili al giorno). In parallelo correrà un gasdotto con una capacità annua iniziale di 5 miliardi di metri cubi (destinata a salire a 12 miliardi in tempi successivi) con un percorso ancora più lungo che proseguirà in direzione delle Province del Guizhou e Guangxi. Sarà alimentato dai giacimenti birmani offshore al largo di Shwe.   Nel quadro degli accordi Petrochina cederà 2 milioni di tonnellate di petrolio e 2 miliardi di m3 di gas per il fabbisogno interno di Myanmar.   www.newsmercati.com
Un corretto approccio alla distribuzione commerciale internazionale
La negoziazione di accordi contrattuali con distributori esteri è complessa in quanto esistono notevoli differenze tra le normative in vigore nei diversi Paesi. Tale diversità è evidente in particolare nella disciplina che regola la durata e la risoluzione anticipata (o illegittima) del contratto di distribuzione. A volte le aziende per iniziare a vendere i propri prodotti in nuovi mercati esteri negoziano accordi contrattuali con i distributori locali tramite il legale interno. In tali situazioni, la tentazione di predisporre una proposta contrattuale “standard”, già utilizzata in occasione di precedenti collaborazioni, è molto forte.   Sfortunatamente, l’utilizzo di una simile strategia per accostarsi a un mercato estero che non si conosce, pone l’azienda di fronte ai seguenti rischi: • fronteggiare procedimenti giudiziari all’estero, confrontandosi con normative, talvolta, palesemente favorevoli ai distributori locali • sostenere condanne al pagamento di penali e/o al risarcimento di danni, talvolta ingenti, a favore dei distributori locali. È, invece, buona prassi soffermarsi sugli aspetti più critici di tale collaborazione, intervenendo in maniera appropriata nella fase di strutturazione dell’accordo, in quella della sua esecuzione e, eventualmente, anche in quella di interruzione anticipata o mancato rinnovo del contratto. Esistono, infatti, differenze sostanziali tra le stesse normative in vigore nei diversi Paesi, che possono, talvolta, risultare sorprendenti, come è il caso, ad esempio, della disciplina prevista in tema di: • risoluzione anticipata del contratto di distribuzione • durata del contratto • risoluzione illegittima.   Risoluzione anticipata: Brasile, Corea, Olanda e Belgio Secondo quanto stabilito sulla capacità delle parti di risolvere anticipatamente il contratto, in Brasile le circostanze in presenza delle quali le parti sono autorizzate ad interrompere il rapporto prima della sua scadenza naturale sono, espressamente, identificate dalla legge. In tale Paese, è necessario, pertanto, che l’imprenditore verifichi in anticipo la corrispondenza tra le ipotesi di risoluzione anticipata stabilite nel proprio contratto e quelle previste dalle disposizioni di legge esistenti in materia. Al contrario, in Corea, la legge riconosce, espressamente, al produttore la facoltà di risolvere, anticipatamente, il contratto, in caso di inadempimento da parte del distributore, senza, tuttavia, specificare in presenza di quali circostanze si configuri tale inadempimento, mentre consente alle parti di convenire contrattualmente la facoltà dello stesso produttore di risolvere il contratto anche in assenza di giusta causa.   In Olanda, ciascuna parte è libera di risolvere anticipatamente il proprio contratto di distribuzione. Per stabilire, tuttavia, in quale momento questa facoltà possa essere esercitata correttamente, occorre, innanzitutto, verificare quale sia la durata del contratto: • se, cioè, si tratti di contratto a tempo determinato • se, invece, le parti abbiano optato per una durata illimitata (in mancanza di una espressa previsione contrattuale in tal senso, il contratto si presume a tempo indeterminato). In linea di principio, un contratto di distribuzione a tempo determinato non può essere risolto prima della naturale scadenza del termine. Le uniche eccezioni riguardano eventuali ipotesi di inadempimento, purché espressamente disciplinate dal contratto, oppure in presenza di circostanze assolutamente impreviste, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto. E’ prevista, inoltre, la possibilità di risoluzione consensuale anticipata del contratto. Requisiti procedurali: l’esempio del Belgio Allo stesso modo occorre prestare particolare attenzione ai requisiti procedurali stabiliti, in materia, dalle diverse giurisdizioni.   In Belgio, la normativa locale richiede, in presenza di contratti di distribuzione a tempo indeterminato, che il produttore fornisca un “ragionevole” preavviso al distributore, prima di ritenere risolto il rapporto. Secondo l’interpretazione fornita sul punto dalla giurisprudenza belga, per “termine ragionevole” deve intendersi un preavviso ricompreso tra i tre mesi e i tre anni, a seconda delle circostanze del caso concreto (in Corea, viceversa, il termine di preavviso non deve essere inferiore a due mesi, per i contratti di distribuzione a tempo indeterminato).   Occorre, altresì, sottolineare come, ai sensi della normativa vigente in Belgio, in presenza di determinate circostanze, espressamente riconosciute dalla legge (come, ad esempio, nel caso in cui il distributore non abbia conseguito i prefissati obiettivi minimi di vendita), il produttore non sia tenuto al rispetto di alcun termine di preavviso, sempreché la facoltà di risoluzione anticipata senza giusta causa sia stata espressamente convenuta dalle parti nel contratto.   Nel caso di contratti a tempo determinato, invece, la legge belga prevede l’obbligo tassativo a carico del produttore di comunicare al distributore la propria intenzione di risolvere anticipatamente il contratto. In assenza di tale manifestazione espressa, la legge opta per il rinnovo tacito dell’accordo, con le ovvie conseguenze legali e commerciali per il produttore Durata del contratto di distribuzione esclusiva: Francia e Malesia Le normative dei diversi Paesi possono svolgere un ruolo determinante anche sulla libertà delle parti di stabilire la durata di un accordo di distribuzione. In Francia, ad esempio, un contratto di distribuzione, che riconosca al distributore un diritto di esclusiva su un determinato territorio e preveda, altresì, un obbligo di acquisto esclusivo, deve necessariamente avere una durata limitata nel tempo. In particolare, i tribunali statali chiamati a pronunciarsi in materia, hanno stabilito come tali accordi non possano superare la durata complessiva di dieci anni e hanno, conseguentemente, disposto l’automatica riduzione di quegli accordi per i quali è stata prevista un durata superiore.   Persino nel caso di contratti che contengano una espressa definizione temporale, il rinnovo tacito dell’accordo da parte dei contraenti può contribuire, secondo alcune normative locali, a conferire al contratto una sorta di durata illimitata. In Malesia, ad esempio, se le parti di un contratto di distribuzione esclusiva, in cui è espressamente prevista una durata specifica ma anche una facoltà di rinnovo, in assenza di espressa manifestazione contraria decidono di proseguire la propria collaborazione, oltre la scadenza del termine previsto dal contratto, danno vita, secondo le legge locale, ad un rapporto a tempo indeterminato.   Risoluzione illegittima: Belgio, Messico, Danimarca, Germania e Libano   Secondo le normative vigenti in numerosi Paesi, il produttore che abbia risolto il proprio contratto di distribuzione, in violazione degli accordi negoziali o delle normative locali vigenti in materia, è tenuto al pagamento dei danni subiti dal distributore a seguito della cessazione del rapporto. La misura dei danni da liquidarsi al distributore varia, naturalmente, a seconda delle disposizioni esistenti in materia nel Paese in cui risiede il distributore. In Belgio, ad esempio, è previsto che, in caso di risoluzione senza adeguato preavviso, la parte non inadempiente abbia diritto ad agire in tribunale per ottenere il riconoscimento, non solo dei mancati guadagni, ma anche delle spese sostenute e delle mancate retribuzioni per l’intero periodo in cui non è stato fornito il preavviso, compresi gli eventuali costi di avviamento legati all’attività di sviluppo e promozione del mercato svolta dal distributore. In alcuni casi, è, addirittura, consentito ottenere la liquidazione per i dipendenti del distributore, che abbiano perso il lavoro a causa della risoluzione del contratto avvenuta senza adeguato preavviso.   Una posizione del tutto diversa è quella assunta dal Messico, la cui normativa non prevede alcun diritto al risarcimento per il caso di risoluzione del rapporto (anche se avvenuta senza giusta causa).   Il Brasile distingue tra l’ipotesi di risoluzione di un contratto di agenzia e quella di risoluzione di un contratto di distribuzione: • nel primo caso, la legge riconosce espressamente il diritto della parte non inadempiente al risarcimento dei danni • nel secondo, è stabilito un limite al diritto della parte di ottenere tale risarcimento che, in ogni caso, non può risultare superiore a quanto convenuto tra le parti in sede contrattuale o, in assenza, alla misura dei danni effettivamente sostenuti.   In Danimarca, in assenza di specifiche previsioni contrattuali in materia, i tribunali riconoscono il diritto della parte non inadempiente ad ottenere il risarcimento dei danni effettivamente subiti, unicamente nell’ipotesi in cui sia possibile dimostrare come, sulla base delle circostanze del caso concreto, il rapporto esistente tra produttore e distributore sia così stretto da avvicinarsi in maniera decisa al rapporto di agenzia.   In Germania, il Commercial Code riconosce espressamente, in caso di risoluzione illegittima da parte del produttore, il diritto: • al risarcimento dei danni subiti dal distributore in conseguenza dell’interruzione del rapporto • oltre a un compenso aggiuntivo a titolo di rimborso dei costi di avviamento derivanti dall’opera svolta dal distributore. In Libano, la legge stabilisce l’obbligo per il produttore di riconoscere al distributore un risarcimento: • sia in caso di risoluzione del contratto di distribuzione senza giusta causa (la misura del risarcimento sarà comprensiva dei danni subiti e dei mancati guadagni; per il calcolo di questi ultimi, i tribunali libanesi, di regola, fanno riferimento alla media dei guadagni netti realizzati nei 5 anni precedenti la risoluzione del contratto o al suo mancato rinnovo e la moltiplicano per 3) • sia qualora il produttore decida di non rinnovare il contratto dopo la sua naturale scadenza, nonostante il distributore abbia adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni contrattuali (il distributore avrà diritto a ricevere un’indennità, qualora abbia contribuito con la propria attività a determinare il successo economico del produttore, promuovendone il business, diffondendone il marchio, o incrementandone le vendite). Il diritto della parte a ricevere il risarcimento è, ai sensi della legge vigente in Libano, una questione di ordine pubblico; pertanto, qualunque accordo, intervenuto tra le parti, che risulti contrario a tale principio, è ritenuto nullo.   Mancanza di un quadro normativo di riferimento La gestione degli aspetti più insidiosi di un contratto di distribuzione (come, ad esempio, la risoluzione del rapporto), può rivelarsi ancor più complessa, qualora le parti contraenti si trovino ad operare in Paesi, le cui legislazioni non forniscono una disciplina specifica dei diritti e degli obblighi previsti, rispettivamente, a carico dei distributori locali e dei produttori stranieri.   In Germania, ad esempio, sebbene esistano elementi della normativa tedesca in materia di agenzia commerciale, applicabili per estensione anche ai contratti di distribuzione, tuttavia, la mancanza di una normativa organica ad hoc in tema di distribuzione impone alle parti l’onere gravoso di disciplinare in maniera dettagliata i diritti e gli obblighi a carico di ciascun contraente.   In Olanda, invece, non esiste alcuna normativa locale che disciplini in maniera specifica il contratto di distribuzione: l’imprenditore e il distributore sono, pertanto, chiamati a regolare tutti gli aspetti del loro rapporto, senza poter fare affidamento su alcun preciso riferimento legislativo. Conclusioni   Il ricorso a contratti o formulari standard, magari pensati per il mercato italiano, può rivelarsi estremamente pericoloso per l’imprenditore, che desideri stabilire accordi di distribuzione in mercati stranieri.   La conoscenza delle normative locali e di come queste vengono interpretate ed applicate dai tribunali stranieri rappresenta, infatti, un elemento determinante. Anche in presenza di una espressa previsione contrattuale a favore dell’applicazione della legge italiana, i tribunali stranieri possono, in alcuni casi, opporsi alla scelta operata dalle parti e dare, invece, esecuzione alla legge locale.   Esistono alcune linee guida, in particolare in tema di risoluzione del contratto, alle quali sarebbe consigliabile attenersi al momento della sua negoziazione. La prima riguarda la necessità che l’accordo identifichi in maniera precisa ed esauriente i comportamenti posti in essere dal distributore, che costituiscono giusta causa di risoluzione anticipata del rapporto. Più dettagliate sono, infatti, le fattispecie delineate dalle parti nel loro contratto, meno probabile sarà che un tribunale, chiamato a pronunciarsi sul caso concreto, possa contestare l’avvenuta rescissione dell’accordo.   L’imprenditore italiano dovrebbe, inoltre, considerare l’opportunità di prevedere un sistema, che consenta di valutare, in maniera quantitativamente e qualitativamente ragionevole, le prestazioni fornite dal distributore nel corso dell’intero rapporto contrattuale. La possibilità, poi, per l’imprenditore italiano, di negoziare ulteriori clausole contrattuali, che consentano di disciplinare anche altri aspetti del rapporto, come, ad esempio, la sua durata o la facoltà di rinnovo, è subordinata in misura maggiore ai contenuti specifici delle singole normative locali.   Particolare attenzione dovrebbe, infine, essere dedicata all’opportunità di prevedere nell’accordo di distribuzione una clausola compromissoria, che consenta la devoluzione di eventuali controversie derivanti dal contratto ad una corte arbitrale internazionale, così da eliminare o ridurre l’impatto che le normative locali potrebbero avere sull’esito della controversia stessa. Occorre, tuttavia, sottolineare come in alcuni Stati clausole di questo genere possano essere ritenute contrarie ai principi di ordine pubblico e, pertanto, prive di validità.   Avv. Stefano Linares   www.newsmercati.it    
Le clausole penali nel commercio internazionale
Le clausole penali nel commercio internazionale I contratti internazionali di vendita, costruzione e appalto - per incentivare la tempestività e la correttezza dell'adempimento delle parti - contemplano spesso penali che sanzionano ritardi e inadempimenti. Esiste però una notevole differenza (per certi versi sorprendente) tra la disciplina vigente negli ordinamenti di civil law e quella vigente nei sistemi di common law. I contratti internazionali di vendita, costruzione e appalto - per incentivare la tempestività e la correttezza dell'adempimento delle parti - contemplano spesso penali che sanzionano ritardi e inadempimenti. Esiste però una notevole differenza (per certi versi sorprendente) tra la disciplina vigente negli ordinamenti di civil law e quella vigente nei sistemi di common law. Leggi su www.newsmercati.com
Costituire una Trading Company in Cina
La Società commerciale a partecipazione straniera (FICE) è il soggetto giuridico che comunemente gli investitori stranieri scelgono per essere presenti in Cina e svolgere attività di import/export e di vendita sul territorio. La FICE infatti è la più conveniente, adeguata ed economicamente efficiente struttura aziendale disponibile per gli operatori stranieri che intendano svolgere in Cina le seguenti attività: * espandere la propria piattaforma di sourcing e seguire direttamente la logistica e il controllo della qualità * acquistare e rivendere i prodotti finiti o i semilavorati svolgendo il ruolo di intermediario tra fornitori cinesi e clienti stranieri con sede in Cina * importare merce in Cina per venderla direttamente sia all'ingrosso che al dettaglio * stabilire in Cina una piattaforma che sia operativa in tutti i campi, dalla vendita al servizio post vendita * agire come liaison office per conto della casa madre compresa la costituzione di filiali e l'assunzione di personale su base nazionale. www.newsmercati.com
Ucraina: crescono le importazioni di ortofrutta
Secondo quanto riportato nella nota settoriale elaborata dall'Ufficio di Kiev dell'Agenzia ICE, le importazioni ucraine di ortofrutta sono in crescita. La quota media dell'Italia, sul totale delle importazioni, è intorno al 12,4% e per alcuni prodotti si assesta anche su percentuali superiori, a cominciare dal kiwi. L’Ucraina è il maggior produttore mondiale di semi di girasole e un produttore molto importante a livello globale di segale, orzo, colza, semi di soia. La superficie agricola destinata alla coltivazione degli ortaggi è invece limitata, pari a circa 451 mila ettari (1,7% dei tutti terreni coltivabili del Paese). La superficie di frutteti e di vigne è ancora minore.   Molti ortofrutticoli per motivi climatici non possono essere coltivati in Ucraina; il Paese dipende quindi dall’estero. Vengono importati praticamente tutti i tipi di ortofrutticoli, in particolare quelli che non vengono coltivati in loco (agrumi, banane, kiwi, ecc.), o quelli che hanno un volume di produzione non soddisfacente rispetto alla domanda locale: uva, mela, albicocca, pesca, ecc.   Tenendo conto che - secondo dati del Ministero dell’Agricoltura ucraino - il consumo pro-capite attuale degli ortofrutticoli in Ucraina è ancora sensibilmente inferiore alla media dei paesi europei, si prevede una crescita di domanda e importazioni. Le statistiche evidenziano un trend di importazioni in crescita dai principali paesi produttori del Mediterraneo. La quota media dell`Italia, sul totale delle importazioni dei prodotti di interesse è intorno al 12.4%, e per alcuni prodotti si assesta anche su percentuali superiori, a cominciare dal kiwi.   I principali paesi concorrenti sono: Turchia (il 42% delle importazioni di agrumi in Ucraina, il 29% di uva, il 5% di pesca) Spagna (il 45% di pesca, il 14% di agrumi, il 10% di mela) Polonia (il 64% di mela) Grecia (il 38% di pesca, il 34% di kiwi) Iran (il 27% di uva), Egitto (il 18% di agrumi). Il Governo ha annunciato l’obiettivo di potenziare le produzioni nazionali di frutta e verdure in serra. Nel 2012 la superficie di serre è aumentata di 30 ettari, consentendo un aumento della produzione in serra del 12%, e ulteriori ampliamenti sono previsti nel 2013. Nel 2011 la superficie delle serre esistenti era pari a 3.168 ettari, prevalentemente dedicati alla coltivazione di pomodori e cetrioli. Le importazioni di serre ammontano, in base alle statistiche locali, a ca. 10 mln USD, in prevalenza di origine olandese.   Logistica e distribuzione Tra le ragioni che determinano un'offerta inferiore alla domanda potenziale del paese di frutta e verdura, riveste particolare importanza la carenza di depositi refrigerati per la conservazione e una inefficiente catena logistica. Nel 2010, l`Ucraina aveva una dotazione di circa 200.000 mq di depositi refrigerati, a fronte di un bisogno stimato in circa 700.000 mq (in Francia sono 10 milioni di mq, in Germania 16). Ciò determina da un lato minori importazioni, dall`altro un enorme spreco della produzione interna, di cui si stima circa il 60% deperisca prima di essere venduto (e solo il 12% sarebbe movimentato appropriatamente).   L`efficienza nella logistica e distribuzione dovrebbe migliorare per effetto della ristrutturazione dell`apparato di mercati generali: a quelli operanti a Kiev, Lviv e Donetsk, dovrebbero aggiungersi quelli previsti a Odessa, Kherson, Zaporizhia e Mariupol. Agricoltura biologica Il numero di aziende agricole “organic” è passato da 31 nel 2003, a 155 nei 2011, per una superficie di 270.320 ettari. Esse sono localizzate principalmente nei distretti di Odessa, Kherson, Poltava, Vinnytsia, Zakarpattia, Lviv, Ternopil, Khmelnitsky. Il consumo interno dei prodotti biologici in Ucraina ha iniziato a svilupparsi nel 2006 a tassi molti elevati, (si stima nel 2009: 1,2 mln. euro; 2010: € 2,4 mln, e nel 2011: 5,1 milioni). Lo sviluppo della produzione biologica è rallentato dall’ancora incompleto quadro giuridico e normativo, per cui non esistono le condizioni per il riconoscimento giuridico e la tutela dei prodotti biologici, né un sistema di certificazione nazionale. Il 21 aprile 2011 è stata adottata la legge "per la produzione biologica", con effetti dal 1 gennaio 2012. Tuttavia, il Presidente Yanukovych ne ha respinto l`adozione, mantenendo l`attuale vuoto normativo. Di conseguenza, i produttori nazionali ricorrono a standard e certificazioni straniere, prevalentemente di ispirazione europea.   Documenti di trasporto I seguenti documenti devono essere presentati alle autorità doganali per lo sdoganamento delle merci all’import: dichiarazione doganale documenti di trasporto (CIM, Bill of Loading, Air Waybill, ecc.) contratto fattura (invoice) o altro documento che conferma il costo della merce certificato fitosanitario altri documenti nei casi particolari previsti dalla legislazione vigente. Secondo la normativa ucraina, lo sdoganamento viene effettuato dall’importatore - persona giuridica ucraina. Poichè la normativa locale è molto complicata e variabile è consigliabile che l’importatore locale contatti in anticipo la dogana regionale dove si sdoganerà la merce per ottenere tutte le informazioni del caso.   Il Cliente locale (importatore) deve ottenere in anticipo l’autorizzazione presso l’Ispezione sulla quarantena delle piante sulla base del certificato fitosanitario rilasciato dal Servizio Statale di Quarantena del Paese-esportatore e del contratto con la ditta italiana che invia le merci.   I dazi doganali variano dallo 0 al 20%: informazioni sono disponibili presso il sito dell’OMC. Fonte: Ufficio dell'Agenzia ICE di Kiev www.newsmercati.it
Argentina, online la Banca dei Progetti di Investimento (BAPIP)
L’Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia – Sezione Economica e Commerciale rende noto che la Sottosegreteria allo Sviluppo degli Investimenti e Promozione Commerciale del Ministero degli Affari Esteri argentino ha creato una Banca dei Progetti di Investimento Produttivo (BAPIP).   L'Argentina offre eccellenti opportunità d'investimento in diversi settori produttivi e dei servizi. Il BAPIP è un database di progetti d'investimento on-line creata per facilitare il vincolo di potenziali investitori di tutto il mondo con le le diverse offerte disponibili in Argentina.   Attraverso il BaPIP gli interessati possono consultare un'ampia gamma di progetti nei diversi settori produttivi presenti nell'intero paese. In questo modo gli investitori potranno prendere contatto con i titolari dei progetti e concludere affari o creare associazioni strategiche.   Il database dei progetti viene diffuso in forma permanente attraverso il portale web, le diverse azioni del Ministero degli Affari Esteri e delle sue Rappresentanze all'estero, cosi come attraverso l'area dei Servizi all'Investitore e le sue sedi all'estero.   Link: http://bapip.inversiones.gov.ar/