Il prossimo 30 maggio, a partire dalle 9.30, si terrà in Confindustria (sala Q) un seminario di approfondimento sulle opportunità di investimento e di business in Malesia. In particolare, saranno discusse le potenzialità offerte dai settori della meccanica, della componentistica, dell’ingegneria e della diagnostica-dispositivi medicali.
Il seminario è promosso dall’Ambasciata della Malesia a Roma, in collaborazione con Unindustria, MIDA (Malaysian Investment Development Authority) e MATRADE (Malaysian External Trade Development Corporation).
Le aziende interessate a partecipare sono pregate di inviare la scheda di adesione all'Area Politiche industriali, Europa e Internazionalizzazione di Confindustria - email: a.marchetti@confindustria.it e per conoscenza a questo Ufficio Internazionalizzazione international@un-industria.it, possibilmente entro il 20 maggio 2013.
Tenuto conto del numero ristretto di posti disponibili, saranno prese in considerazione le adesioni in base all'ordine cronologico di arrivo.
News
Giovedì 23 maggio alle ore 11, nella sede dell'IILA, via Giovanni Paisiello 24, si terrà un incontro dedicato alla questione attuale di Cuba. L'evento è organizzato dall'IILA in collaborazione l'Ambasciata di Cuba.
IILA
Via Giovanni Paisiello, 24
tel. 06 68492226/247
Segreteria Socio-Economica
s.socioeconomica@iila.org
Si svolge dal 20 al 23 giugno la prossima edizione di MEDICARE Taiwan. Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha registrato una crescente presenza nel numero espositori e con più di 60.000 visitatori, MEDICARE si conferma un appuntamento importante per entrare in contatto con i principali operatori asiatici ed internazionali del settore medicale.
Sono disponibili degli incentivi (biglietto aereo / hotel) per le aziende che acquistano in Fiera.
Divisione Economica
Ufficio di Rappresentanza di Taipei
www.taipeieco.it
Il Brasile è un Paese sicuro per gli investimenti? Sapete come sono regolati i sistemi finanziari? Un confronto con la realtà del settore in Italia può essere utile? Questi saranno gli argomenti trattati il 9 maggio a Roma nel Seminario “Sicurezza Giuridica dei Sistemi Finanziari in Brasile e in Italia”, organizzato dall’Ufficio di Promozione Commerciale e di Investimenti dell’Ambasciata del Brasile, in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata.
Il Seminario sarà introdotto dal Ministro Luis Henrique Sobreira Lopes, Incaricato d’Affari del Brasile in Italia e dal Professor Enrico Gabrielli, Professore dell’Università di Roma Tor Vergata. Dal Brasile arriveranno il Procuratore Generale del Banco Central do Brasil, Avvocato Isaac Sidney Menezes Ferreira e il Procuratore Generale Federale, Avvocato Marcelo de Siqueira Freitas, che parleranno dell’evoluzione della sicurezza giuridica nell’ambito del sistema finanziario brasiliano e della regolazione economica nel Paese. La parte italiana sarà rappresentata dall’Avvocato Generale della Banca d’Italia, Avvocato Marino Ottavio Perassi, che farà un intervento sulla risposta europea alla crisi finanziaria.
All’evento sono attese circa 200 persone tra rappresentanti istituzionali, giornalisti, studenti universitari e soprattutto, imprenditori con investimenti in Brasile o che abbiamo intenzione di iniziare un’attività nel Paese.
La partecipazione al seminario è gratuita previa registrazione e fino ad esaurimento posti. Adesioni entro il 07/05/2013 – email: convegni@ambrasile.it
Si è svolto il 14 Maggio presso l’Incubatore del Bic Lazio di Bracciano il workshop “L’Etichettatura dei prodotti agroalimentari italiani e la loro presentazione nel mercato degli USA ”, il terzo appuntamento del Ciclo dei seminari IntFormatevi, un percorso formativo gratuito, giunto alle VI edizione, indirizzato alle PMI del Lazio impegnate in progetti di internazionalizzazione.
La Cina riduce i transiti delle petroliere attraverso lo Stretto di Malacca e si assicura una nuova fonte di approvvigionamento di gas, Myanmar apre un nuovo promettente mercato.
PetroChina (CNPC) ha annunciato la prossima entrata in funzione del nuovo oleodotto che collegherà il porto birmano in acque profonde di Kyaukpyu con il sudovest della Cina. Lungo 1.100 chilometri, trasporterà petrolio proveniente dal Nordafrica e Medio Oriente e avrà una capacità di trasporto annuo pari a 22 milioni di tonnellate di petrolio (250.000 barili al giorno).
In parallelo correrà un gasdotto con una capacità annua iniziale di 5 miliardi di metri cubi (destinata a salire a 12 miliardi in tempi successivi) con un percorso ancora più lungo che proseguirà in direzione delle Province del Guizhou e Guangxi. Sarà alimentato dai giacimenti birmani offshore al largo di Shwe.
Nel quadro degli accordi Petrochina cederà 2 milioni di tonnellate di petrolio e 2 miliardi di m3 di gas per il fabbisogno interno di Myanmar.
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Dopo più di due anni di lavori, il testo della "Prassi Bancaria Internazionale per l'esame dei
documenti nei crediti documentari" (ISBP) è stato aggiornato ed ampliato. La Sezione
Italiana della Camera di Commercio Internazionale per presentare tutte le novità
organizza un seminario - il 23 aprile dalle 9 alle 17.30 - a Roma in Via Barnaba Oriani, 34.
La negoziazione di accordi contrattuali con distributori esteri è complessa in quanto esistono notevoli differenze tra le normative in vigore nei diversi Paesi. Tale diversità è evidente in particolare nella disciplina che regola la durata e la risoluzione anticipata (o illegittima) del contratto di distribuzione.
A volte le aziende per iniziare a vendere i propri prodotti in nuovi mercati esteri negoziano accordi contrattuali con i distributori locali tramite il legale interno. In tali situazioni, la tentazione di predisporre una proposta contrattuale “standard”, già utilizzata in occasione di precedenti collaborazioni, è molto forte.
Sfortunatamente, l’utilizzo di una simile strategia per accostarsi a un mercato estero che non si conosce, pone l’azienda di fronte ai seguenti rischi:
• fronteggiare procedimenti giudiziari all’estero, confrontandosi con normative, talvolta, palesemente favorevoli ai distributori locali
• sostenere condanne al pagamento di penali e/o al risarcimento di danni, talvolta ingenti, a favore dei distributori locali.
È, invece, buona prassi soffermarsi sugli aspetti più critici di tale collaborazione, intervenendo in maniera appropriata nella fase di strutturazione dell’accordo, in quella della sua esecuzione e, eventualmente, anche in quella di interruzione anticipata o mancato rinnovo del contratto.
Esistono, infatti, differenze sostanziali tra le stesse normative in vigore nei diversi Paesi, che possono, talvolta, risultare sorprendenti, come è il caso, ad esempio, della disciplina prevista in tema di:
• risoluzione anticipata del contratto di distribuzione
• durata del contratto
• risoluzione illegittima.
Risoluzione anticipata: Brasile, Corea, Olanda e Belgio
Secondo quanto stabilito sulla capacità delle parti di risolvere anticipatamente il contratto, in Brasile le circostanze in presenza delle quali le parti sono autorizzate ad interrompere il rapporto prima della sua scadenza naturale sono, espressamente, identificate dalla legge. In tale Paese, è necessario, pertanto, che l’imprenditore verifichi in anticipo la corrispondenza tra le ipotesi di risoluzione anticipata stabilite nel proprio contratto e quelle previste dalle disposizioni di legge esistenti in materia.
Al contrario, in Corea, la legge riconosce, espressamente, al produttore la facoltà di risolvere, anticipatamente, il contratto, in caso di inadempimento da parte del distributore, senza, tuttavia, specificare in presenza di quali circostanze si configuri tale inadempimento, mentre consente alle parti di convenire contrattualmente la facoltà dello stesso produttore di risolvere il contratto anche in assenza di giusta causa.
In Olanda, ciascuna parte è libera di risolvere anticipatamente il proprio contratto di distribuzione. Per stabilire, tuttavia, in quale momento questa facoltà possa essere esercitata correttamente, occorre, innanzitutto, verificare quale sia la durata del contratto:
• se, cioè, si tratti di contratto a tempo determinato
• se, invece, le parti abbiano optato per una durata illimitata (in mancanza di una espressa previsione contrattuale in tal senso, il contratto si presume a tempo indeterminato).
In linea di principio, un contratto di distribuzione a tempo determinato non può essere risolto prima della naturale scadenza del termine. Le uniche eccezioni riguardano eventuali ipotesi di inadempimento, purché espressamente disciplinate dal contratto, oppure in presenza di circostanze assolutamente impreviste, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto. E’ prevista, inoltre, la possibilità di risoluzione consensuale anticipata del contratto.
Requisiti procedurali: l’esempio del Belgio
Allo stesso modo occorre prestare particolare attenzione ai requisiti procedurali stabiliti, in materia, dalle diverse giurisdizioni.
In Belgio, la normativa locale richiede, in presenza di contratti di distribuzione a tempo indeterminato, che il produttore fornisca un “ragionevole” preavviso al distributore, prima di ritenere risolto il rapporto. Secondo l’interpretazione fornita sul punto dalla giurisprudenza belga, per “termine ragionevole” deve intendersi un preavviso ricompreso tra i tre mesi e i tre anni, a seconda delle circostanze del caso concreto (in Corea, viceversa, il termine di preavviso non deve essere inferiore a due mesi, per i contratti di distribuzione a tempo indeterminato).
Occorre, altresì, sottolineare come, ai sensi della normativa vigente in Belgio, in presenza di determinate circostanze, espressamente riconosciute dalla legge (come, ad esempio, nel caso in cui il distributore non abbia conseguito i prefissati obiettivi minimi di vendita), il produttore non sia tenuto al rispetto di alcun termine di preavviso, sempreché la facoltà di risoluzione anticipata senza giusta causa sia stata espressamente convenuta dalle parti nel contratto.
Nel caso di contratti a tempo determinato, invece, la legge belga prevede l’obbligo tassativo a carico del produttore di comunicare al distributore la propria intenzione di risolvere anticipatamente il contratto. In assenza di tale manifestazione espressa, la legge opta per il rinnovo tacito dell’accordo, con le ovvie conseguenze legali e commerciali per il produttore
Durata del contratto di distribuzione esclusiva: Francia e Malesia
Le normative dei diversi Paesi possono svolgere un ruolo determinante anche sulla libertà delle parti di stabilire la durata di un accordo di distribuzione.
In Francia, ad esempio, un contratto di distribuzione, che riconosca al distributore un diritto di esclusiva su un determinato territorio e preveda, altresì, un obbligo di acquisto esclusivo, deve necessariamente avere una durata limitata nel tempo. In particolare, i tribunali statali chiamati a pronunciarsi in materia, hanno stabilito come tali accordi non possano superare la durata complessiva di dieci anni e hanno, conseguentemente, disposto l’automatica riduzione di quegli accordi per i quali è stata prevista un durata superiore.
Persino nel caso di contratti che contengano una espressa definizione temporale, il rinnovo tacito dell’accordo da parte dei contraenti può contribuire, secondo alcune normative locali, a conferire al contratto una sorta di durata illimitata. In Malesia, ad esempio, se le parti di un contratto di distribuzione esclusiva, in cui è espressamente prevista una durata specifica ma anche una facoltà di rinnovo, in assenza di espressa manifestazione contraria decidono di proseguire la propria collaborazione, oltre la scadenza del termine previsto dal contratto, danno vita, secondo le legge locale, ad un rapporto a tempo indeterminato.
Risoluzione illegittima: Belgio, Messico, Danimarca, Germania e Libano
Secondo le normative vigenti in numerosi Paesi, il produttore che abbia risolto il proprio contratto di distribuzione, in violazione degli accordi negoziali o delle normative locali vigenti in materia, è tenuto al pagamento dei danni subiti dal distributore a seguito della cessazione del rapporto. La misura dei danni da liquidarsi al distributore varia, naturalmente, a seconda delle disposizioni esistenti in materia nel Paese in cui risiede il distributore.
In Belgio, ad esempio, è previsto che, in caso di risoluzione senza adeguato preavviso, la parte non inadempiente abbia diritto ad agire in tribunale per ottenere il riconoscimento, non solo dei mancati guadagni, ma anche delle spese sostenute e delle mancate retribuzioni per l’intero periodo in cui non è stato fornito il preavviso, compresi gli eventuali costi di avviamento legati all’attività di sviluppo e promozione del mercato svolta dal distributore. In alcuni casi, è, addirittura, consentito ottenere la liquidazione per i dipendenti del distributore, che abbiano perso il lavoro a causa della risoluzione del contratto avvenuta senza adeguato preavviso.
Una posizione del tutto diversa è quella assunta dal Messico, la cui normativa non prevede alcun diritto al risarcimento per il caso di risoluzione del rapporto (anche se avvenuta senza giusta causa).
Il Brasile distingue tra l’ipotesi di risoluzione di un contratto di agenzia e quella di risoluzione di un contratto di distribuzione:
• nel primo caso, la legge riconosce espressamente il diritto della parte non inadempiente al risarcimento dei danni
• nel secondo, è stabilito un limite al diritto della parte di ottenere tale risarcimento che, in ogni caso, non può risultare superiore a quanto convenuto tra le parti in sede contrattuale o, in assenza, alla misura dei danni effettivamente sostenuti.
In Danimarca, in assenza di specifiche previsioni contrattuali in materia, i tribunali riconoscono il diritto della parte non inadempiente ad ottenere il risarcimento dei danni effettivamente subiti, unicamente nell’ipotesi in cui sia possibile dimostrare come, sulla base delle circostanze del caso concreto, il rapporto esistente tra produttore e distributore sia così stretto da avvicinarsi in maniera decisa al rapporto di agenzia.
In Germania, il Commercial Code riconosce espressamente, in caso di risoluzione illegittima da parte del produttore, il diritto:
• al risarcimento dei danni subiti dal distributore in conseguenza dell’interruzione del rapporto
• oltre a un compenso aggiuntivo a titolo di rimborso dei costi di avviamento derivanti dall’opera svolta dal distributore.
In Libano, la legge stabilisce l’obbligo per il produttore di riconoscere al distributore un risarcimento:
• sia in caso di risoluzione del contratto di distribuzione senza giusta causa (la misura del risarcimento sarà comprensiva dei danni subiti e dei mancati guadagni; per il calcolo di questi ultimi, i tribunali libanesi, di regola, fanno riferimento alla media dei guadagni netti realizzati nei 5 anni precedenti la risoluzione del contratto o al suo mancato rinnovo e la moltiplicano per 3)
• sia qualora il produttore decida di non rinnovare il contratto dopo la sua naturale scadenza, nonostante il distributore abbia adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni contrattuali (il distributore avrà diritto a ricevere un’indennità, qualora abbia contribuito con la propria attività a determinare il successo economico del produttore, promuovendone il business, diffondendone il marchio, o incrementandone le vendite).
Il diritto della parte a ricevere il risarcimento è, ai sensi della legge vigente in Libano, una questione di ordine pubblico; pertanto, qualunque accordo, intervenuto tra le parti, che risulti contrario a tale principio, è ritenuto nullo.
Mancanza di un quadro normativo di riferimento
La gestione degli aspetti più insidiosi di un contratto di distribuzione (come, ad esempio, la risoluzione del rapporto), può rivelarsi ancor più complessa, qualora le parti contraenti si trovino ad operare in Paesi, le cui legislazioni non forniscono una disciplina specifica dei diritti e degli obblighi previsti, rispettivamente, a carico dei distributori locali e dei produttori stranieri.
In Germania, ad esempio, sebbene esistano elementi della normativa tedesca in materia di agenzia commerciale, applicabili per estensione anche ai contratti di distribuzione, tuttavia, la mancanza di una normativa organica ad hoc in tema di distribuzione impone alle parti l’onere gravoso di disciplinare in maniera dettagliata i diritti e gli obblighi a carico di ciascun contraente.
In Olanda, invece, non esiste alcuna normativa locale che disciplini in maniera specifica il contratto di distribuzione: l’imprenditore e il distributore sono, pertanto, chiamati a regolare tutti gli aspetti del loro rapporto, senza poter fare affidamento su alcun preciso riferimento legislativo.
Conclusioni
Il ricorso a contratti o formulari standard, magari pensati per il mercato italiano, può rivelarsi estremamente pericoloso per l’imprenditore, che desideri stabilire accordi di distribuzione in mercati stranieri.
La conoscenza delle normative locali e di come queste vengono interpretate ed applicate dai tribunali stranieri rappresenta, infatti, un elemento determinante. Anche in presenza di una espressa previsione contrattuale a favore dell’applicazione della legge italiana, i tribunali stranieri possono, in alcuni casi, opporsi alla scelta operata dalle parti e dare, invece, esecuzione alla legge locale.
Esistono alcune linee guida, in particolare in tema di risoluzione del contratto, alle quali sarebbe consigliabile attenersi al momento della sua negoziazione. La prima riguarda la necessità che l’accordo identifichi in maniera precisa ed esauriente i comportamenti posti in essere dal distributore, che costituiscono giusta causa di risoluzione anticipata del rapporto. Più dettagliate sono, infatti, le fattispecie delineate dalle parti nel loro contratto, meno probabile sarà che un tribunale, chiamato a pronunciarsi sul caso concreto, possa contestare l’avvenuta rescissione dell’accordo.
L’imprenditore italiano dovrebbe, inoltre, considerare l’opportunità di prevedere un sistema, che consenta di valutare, in maniera quantitativamente e qualitativamente ragionevole, le prestazioni fornite dal distributore nel corso dell’intero rapporto contrattuale.
La possibilità, poi, per l’imprenditore italiano, di negoziare ulteriori clausole contrattuali, che consentano di disciplinare anche altri aspetti del rapporto, come, ad esempio, la sua durata o la facoltà di rinnovo, è subordinata in misura maggiore ai contenuti specifici delle singole normative locali.
Particolare attenzione dovrebbe, infine, essere dedicata all’opportunità di prevedere nell’accordo di distribuzione una clausola compromissoria, che consenta la devoluzione di eventuali controversie derivanti dal contratto ad una corte arbitrale internazionale, così da eliminare o ridurre l’impatto che le normative locali potrebbero avere sull’esito della controversia stessa. Occorre, tuttavia, sottolineare come in alcuni Stati clausole di questo genere possano essere ritenute contrarie ai principi di ordine pubblico e, pertanto, prive di validità.
Avv. Stefano Linares
www.newsmercati.it
Le clausole penali nel commercio internazionale
I contratti internazionali di vendita, costruzione e appalto - per incentivare la tempestività
e la correttezza dell'adempimento delle parti - contemplano spesso penali che sanzionano
ritardi e inadempimenti. Esiste però una notevole differenza (per certi versi sorprendente)
tra la disciplina vigente negli ordinamenti di civil law e quella vigente nei sistemi di
common law.
I contratti internazionali di vendita, costruzione e appalto - per incentivare la tempestività e la correttezza dell'adempimento delle parti - contemplano spesso penali che sanzionano ritardi e inadempimenti. Esiste però una notevole differenza (per certi versi sorprendente) tra la disciplina vigente negli ordinamenti di civil law e quella vigente nei sistemi di common law.
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