ACCORDO QUADRO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
tra
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
e
REGIONE LAZIO
Roma, 19 dicembre 2007
ACCORDO DI PROGRAMMA
PREMESSO CHE:
Il Ministero del Commercio Internazionale e la Regione Lazio si impegnano a promuovere un’azione congiunta che sostenga l’internazionalizzazione delle imprese e dei territori perseguendo quale obiettivo comune la valorizzazione del SISTEMA ITALIA;
l’Istituto Commercio Estero affianca il Ministero, traducendo in progetti operativi le strategie pubbliche di internazionalizzazione;
in considerazione dell’esperienza registrata negli ultimi anni con gli Accordi di Programma si intende proseguire congiuntamente nell’attuazione di un accordo strategico entro il quale possano convergere tutti gli interventi di sostegno all’export;
si intende, altresì, individuare nuove modalità per un’azione congiunta, alla luce degli strumenti normativi esistenti, finalizzata alla realizzazione di iniziative di sostegno all’ internazionalizzazione della realtà produttiva regionale;
si ritiene che l’adozione di uno specifico accordo programmatico tra le Amministrazioni pubbliche concorra a migliorare l’efficacia e l’incisività dell’azione amministrativa nel settore dell’internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane; in particolare attraverso iniziative congiunte, nazionali e regionali, e la compartecipazione di altri soggetti operanti sul territorio si favorisce la realizzazione di progetti di promozione integrata;
tutto ciò premesso e condiviso, tra il Ministero del Commercio Internazionale e la Regione Lazio, di seguito individuate come “parti”, viene sottoscritto il seguente Accordo quadro di Programma:
ARTICOLO 1
Finalità
1. L’Accordo persegue la finalità di sviluppare e favorire, in applicazione delle leggi nazionali e regionali, ogni possibile forma di raccordo operativo tra le strategie e i programmi del Ministero del Commercio Internazionale e della Regione Lazio volti ad accrescere il grado di internazionalizzazione dell’economia territoriale, con particolare attenzione alle diverse fasi di sviluppo delle imprese, rafforzando la loro capacità di competere sui mercati esteri.
ARTICOLO 2
Riferimenti programmatici
1. Le parti fanno riferimento alle linee di indirizzo annuali del Ministero Commercio Internazionale e agli atti programmatici della Regione per ogni anno di riferimento ed agiscono nel rispetto della autonomia regionale definita nel Titolo V della Costituzione, individuando gli obiettivi atti a valorizzare la sinergia fra i due livelli, in coerenza con le linee generali di politica estera.
ARTICOLO 3
Obiettivi programmatici
1. Le azioni attuative del presente Accordo quadro saranno orientate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) favorire progetti volti ad affermare la competitività internazionale dell’offerta italiana di beni e servizi e a rafforzare la presenza delle produzioni italiane nei mercati esteri;
b) razionalizzare la rete di informazione relativa ai servizi e agli strumenti attivabili in materia di internazionalizzazione, anche attraverso il rafforzamento dello Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione;
c) assicurare, in coerenza con le linee generali di politica estera, un seguito operativo ad impegni istituzionali presi con autorità estere cogliendo le opportunità del partenariato, nonché attraverso il ricorso agli altri strumenti di intervento attivati a livello regionale e centrale;
d) raccordare le attività degli enti pubblici nazionali e dei soggetti economici regionali a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese;
e) individuare azioni volte a favorire la proiezione all’estero del sistema produttivo regionale affiancando le imprese nel processo di internazionalizzazione e realizzando iniziative di marketing territoriale.
ARTICOLO 4
Ambiti dell’Accordo
1. Le parti per l’attuazione del presente Accordo, al fine del perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo l, individuano i sottoelencati ambiti operativi:
a) attività promozionali, attraverso i seguenti strumenti operativi:
1) Convenzione operativa annuale con l’Istituto Nazionale Commercio Estero (ICE) attraverso un programma condiviso di attività che dia particolare rilievo a Paesi di prioritario interesse, a contenuti di aggregazione e innovazione, alla formazione imprenditoriale, all’attrazione degli investimenti esteri, al fine di promuovere le piccole e medie imprese (PMI) sui mercati internazionali e favorire la valorizzazione delle produzioni e dei territori regionali integrando e rafforzando le azioni di sistema Italia; .
2) Intese Operative Interregionali con l’Istituto Commercio Estero (ICE) per l’attivazione dì progetti condivisi dalla Regione Lazio e da più Regioni;
3) Progetti finanziati con risorse aggiuntive sulla base di specifiche intese tra il Ministero del Commercio Internazionale e la Regione Lazio;
b) assistenza alle imprese, attraverso meccanismi comuni Ministero del Commercio Internazionale-Regione, quali:
1) Rafforzamento della rete degli Sportelli regionali per l’internazionalizzazione;
2) Sviluppo e/o messa in comune di banche dati a supporto dell’attività promozionale e di internazionalizzazione, quali Banca Dati Promotion Pubblica;
c) formazione in materia di internazionalizzazione in coerenza con le strategie nazionali e regionali, anche con l’utilizzo delle risorse specifiche disponibili ai sensi dell’art.3 della legge 31 marzo 2005, n. 56;
d) armonizzazione di strumenti nazionali e regionali in materia di internazionalizzazione, attraverso il coordinamento di misure specifiche attivate dal Ministero e dalle Regioni per favorire l’export delle imprese, distretti e filiere;
e) internazionalizzazione del sistema fieristico in coerenza con la politica di sviluppo dei poli fieristici, sulla base dell’Accordo Quadro sottoscritto tra Ministero Commercio Internazionale, Regioni e Sistema Fieristico Nazionale;
f) coordinamento delle attività promozionali all’estero e di internazionalizzazione attraverso un reciproco e tempestivo scambio di informazioni sui programmi di missioni istituzionali della Regione e del Ministero.
ARTICOLO 5
Modalità operative
1. Le parti danno attuazione al presente Accordo quadro di programma attraverso la sottoscrizione di intese definite in funzione delle specifiche materie di cui all’art. 4).
2. Le suddette intese definiscono gli obiettivi, gli strumenti e i risultati attesi. Le Intese possono essere aperte alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, sulla base di una valutazione congiunta delle parti..
3. Per quanto attiene all’operatività della Convenzione di cui al punto a) dell’art. 4, le parti si impegnano nel garantire il pieno rispetto delle modalità e delle tempistiche contenute nell’allegato A.
ARTICOLO 6
Modalità di finanziamento delle attività
1. Le parti si impegnano a cofinanziare in termini paritari le iniziative ed i programmi di intervento, concordati e sottoscritti con le convenzioni operative annuali Regioni-ICE di cui all’articolo 4, comma 1 “Attività Promozionali”, lettera a). In tutti gli altri casi, le intese di cui all’articolo 5 definiranno di volta in volta la compartecipazione.
2. Le risorse messe a disposizione da soggetti pubblici territoriali ritenuti idonei dalle parti riducono l’impegno finanziario della Regione. Eventuali risorse messe a disposizione da istituzioni private saranno considerate aggiuntive rispetto alle risorse finanziarie allocate dalle parti.
ARTICOLO 7
Monitoraggio
1. Le parti si impegnano a definire strumenti condivisi di verifica di efficienza e di efficacia degli interventi realizzati nell’ambito dell’Accordo di Programma.
Accordo siglato da:
Ministro del Commercio internazionale
Emma Bonino
Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo