Si svolge dal 20 al 23 settembre l’XI Forum Internazionale degli Investimenti «Sochi2012». Organizzato con il sostegno del Governo della Federazione Russa, il Forum Internazionale degli Investimenti di Sochi costituisce una piattaforma cruciale per la presentazione dei progetti di investimento delle regioni russe. Durante il Forum vengono abitualmente discusse questioni riguardanti l’individuazione di meccanismi efficaci al raggiungimento della crescita economica della nazione.
I temi principali che verranno affrontati in questo XI Forum Internazionale,saranno gli investimenti e l’innovativo sviluppo della Russia all’interno di una nuova fase di ristrutturazione economica. Particolare attenzione sarà dedicata all’attuazione di condizioni ottimali così da attirare l’attenzione di investimenti privati nella produzione,nelle infrastrutture,nel turismo e nello sviluppo degli impianti sportivi, all’insegna di una collaborazione tra pubblico e privato.
Scarica il modulo di adesione
www.forumkuban.com
Il Ministero degli Affari Esteri e Assocamerestero, insieme a ICE, Unioncamere e Confindustria hanno avviato un progetto di diffusione di notizie strategiche denominato ExTender.
ExTender è un sistema informativo per l’acquisizione di informazioni sulle opportunità di business all’estero, segnalate quotidianamente dalla rete delle istituzioni italiane presenti nelle diverse aree del mondo (Ambasciate, Consolati, Uffici ICE, Camere di Commercio italiane all’estero).
Il servizio offre informazioni riguardo a:
Tender per lavori, forniture e servizi all’estero
Anticipazioni di progetti (Early Warnings)
Richieste di collaborazione industriale e processi di privatizzazione
Rapporti settoriali strategici (infrastrutture, altro)
Opportunità per le imprese offerte da organismi internazionali multilaterali (Banca Mondiale, UE, BERS, BEI, altri).
Per utilizzare il servizio occorre registrarsi all'indirizzo http://195.110.134.84/extender/.
L’ICE organizza, per la quinta volta, la partecipazione collettiva italiana all’International Hotel/Motel & Restaurant Show, a New York City, presso il Jacob K. Javits Convention Center di Manhattan, dall'11 al 13 novembre 2012.
La manifestazione, che si estende su un’area di circa 25.000 mq, è alla sua 96^ edizione e rappresenta la più importante fiera del settore negli USA.
PERCHE' PARTECIPARE
La crisi finanziaria che ha gravemente colpito l’economia americana nel 2008 si sta pian piano riassorbendo, registrando confortanti segnali di ripresa. Dall’analisi condotta dalla Società americana STR, specializzata nel settore dell’ospitalità, il fatturato totale dell'industria alberghiera statunitense è cresciuto del 7,5% nel 2011 rispetto all’anno precedente, arrivando a 137,5 miliardi di dollari e segnando l’incremento maggiore percentuale degli ultimi 10 anni. Per il 2012 sono previsti aumenti dei tre indicatori di performance del settore: il tasso di occupazione delle camere è previsto in aumento dello 0,5% rispetto al 2011, raggiungendo il 60,4%; la tariffa giornaliera media per camera (ADR) si prevede in aumento del 3,8%, a $ 105,45; il fatturato medio per camera disponibile (RevPAR) si prevede in aumento del 4,3%, a $ 63,68.
Sono ammesse a partecipare le aziende dei seguenti settori:
• Forniture agroalimentari per Ho.Re.Ca. (esclusi vini e alcolici)
• Tessile (arredamento, biancheria, divise)
• Arredamento (mobili, contract, arredo bagno)
• Attrezzature per la ristorazione (grandi e piccoli impianti)
• Complementi d'arredo (porcellane, posateria)
• Accessori per toilette (monodosi di saponi, shampoo ecc.)
• Impiantistica (edile, riscaldamento, condizionamento, ecc.)
• Benessere (attrezzature per Spa, fitness, wellness)
• Tecnologie (informatica, telecomunicazioni, sicurezza)
• Studi di architettura e ingegneria
Luogo: New York City, USA
Data Evento: 11 - 13 novembre 2012
Scadenza Adesioni: 15 settembre 2012
Siti utili: www.ihmrs.com ; www.ice.gov.it/paesi/america/statiuniti/index.html
Dal 1° al 5 settembre 2012 si terrà ad Urumqi nella regione dello Xinjiang in Cina,la fiera internazionale China Eurasia Expo - CAE EXPO XINJIANG 2012.
La manifestazione fieristica negli ultimi anni ha rappresentato una delle azioni intraprese dalle autorità cinesi per spostare sempre più a ovest la linea dello sviluppo, facilitando ed incoraggiando la realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e garantendo incentivi all'insediamento produttivo delle imprese.
Nel 2011, la Cina ha posto la manifestazione CAE EXPO XINJIANG al centro delle strategie per l'Ovest, quale vetrina per la presentazione di tecnologie e di prodotti funzionali allo sviluppo non solo dello Xinjiang ma anche delle altre province dell'Ovest e dei territori dei paesi che confinano a Ovest con la Cina.
Nello specifico, le opportunità di mercato si possono ricondurre allo sfruttamento di risorse locali con particolare riferimento ai seguenti settori: oil & gas, agricoltura, zootecnia , materiali lapidei e da costruzione , meccano-tessile.
L'ICE organizzerà in occasione della Fiera una missione di operatori ad Urumqi ed un seminario di presentazione delle tecnologie produttive italiane, con la partecipazione delle istituzioni e della business community locale. L'iniziativa costituirà un occasione di incontri di business per le aziende italiane interessate a sviluppare forme di collaborazione economiche e commerciali con le imprese cinesi. La partecipazione e' gratuita. Sono a carico delle aziende i costi relativi al viaggio e al soggiorno.
Le Aziende interessate a partecipare dovranno inviare la scheda di adesione, debitamente compilata, entro il 3 agosto 2012 al seguente indirizzo e-mail: pechino@ice.it e in copia a: coll.industriale@ice.it.
Per le aziende che intendono partecipare alla Fiera in veste di espositori, l'Ufficio ICE di Pechino resta a disposizione per l'organizzazione e per informazioni logistiche o relative al mercato al seguente indirizzo email: pechino@ice.it
L'Ice - Agenzia organiza la presenza istituzionale italiana alla China International Fair for Investment & Trade (CIFIT), che si terrà a Xiamen, Cina, dall'8 all'11 settembre 2012.
Il CIFIT è la principale fiera internazionale per la promozione degli investimenti diretti esteri dalla Cina ed è da anni occasione di incontro tra le principali agenzie per la promozione degli investimenti e potenziali investitori cinesi.
L'edizione 2011 ha registrato la presenza di espositori provenienti da 62 paesi e di 70.000 visitatori, di cui 55.000 ciensi e 15.000 stranieri.
L'ICE sarà presente con uno stand istituzionale nell'Overseas Pavilion.
Per informazioni: www.ice.gov.it
Gli interessati a partecipare devono inviare entro il 27 luglio la scheda di adesione a investimenti@ice.it oppure via fax allo 06 89280314.
Dal 7 al 9 dicembre si svolge la Fiera della Pesca di Shanghai . Il mercato cinese sta crescendo a ritmo esponenziale e diventerà nel prossimo decennio il primo del mondo, superando quello della Ue.
AGC 98, la Rappresentante Esclusiva della Fiera della Pesca di Shanghai, in collaborazione con Adria Congrex, noto organizzatore di congressi e manifestazioni fieristiche in Italia, e Italasia, consorzio specializzato nell’organizzazione di missioni commerciali in Cina, organizza la Delegazione ITALIA alla SIFSE.
Missione SISFE 2012
Padiglione Italia
Sogin in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma, la Camera di Commercio Italo-Slovacca e il Consorzio Italo-Slovacco per industria energetica organizza il WORKSHOP ITALO-SLOVACCO sul tema "Le bonifiche ambientali dei siti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi".
17 luglio 2012 – Ambasciata della Repubblica Slovacca Via dei Colli della Farnesina 144, VI/A – 00135 Roma
IL PROGRAMMA
9.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI -WELCOME COFFEE
10.00 SALUTI INTRODUTTIVI
Mária Krasnohorská Ambasciatore della Repubblica Slovacca in Italia
Beatrice Lorenzin Presidente Gruppo Interparlamentare Italia-Slovacchia
Ján Hudacký Presidente della Comissione del Parlamento slovacco per l’affari economici
Rastislav Chovanec Presidente del Consorzio Italo-Slovacco per Industria Energetica
Alberto Gerotto Presidente della Camera di Commercio Italo-Slovacca
10.50 Presentazione del gruppo Sogin Giuseppe Nucci – Amministratore Delegato, Sogin
11.30 Coffee Break
12.00 Le bonifiche dei siti nucleari italiani e la gestione dei rifiuti radioattivi Ivo Tripputi – Chairman, OECD/NEA/CPD
12.20 Politiche e strumenti di approvvigionamento di Sogin Luca Perrone – Direttore, Acquisti e Appalti, Sogin
12.40 Discussione
13.00 BUFFET LUNCH
Si prega di confermare la partecipazione entro il 13 luglio a Mgr. Lastovková all‘indirizzo: lastovkova@cisie.sk.
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici del Consorzio Italo-Slovacco per Industria Energetica al numero: +421 2 20 86 21 66
Il 4 e 5 ottobre 2012 BIC Lazio, in collaborazione con i partner italiani e internazionali di Enterprise Europe Network, co-organizza un evento di partnering nell’ambito di BI-MU/SFORTEC, fiera internazionale di riferimento per il settore di produzione di macchine utensili a deformazione e asportazione, robot, automazione, tecnologie ausiliarie, in programma a Fieramilano - RHO, dal 2 al 6 ottobre.
Il mercato dei Paesi arabi offre allettanti opportunità che le imprese italiane non devono lasciarsi sfuggire, ma non prima di aver effettuato una meticolosa scelta dei propri partner e di aver negoziato e formalizzato - in un'ottica preventiva - clausole contrattuali equilibrate e idonee a tutelare i loro interessi.
E' opportuno valutare che gli agenti/distributori locali (che dispongono di una migliore conoscenza del mercato rispetto al personale occidentale) garantiscano i seguenti requisiti:
* abilità nel procacciamento di nuovi affari
* buona conoscenza delle procedure di importazione e contatti con gli uffici di governo per espletare le relative pratiche burocratiche
* prontezza negli aggiornamenti e nell'invio di informazioni relative all'evoluzione
normativa del Paese in cui si opera.
Va preliminarmente precisato che, nei Paesi del Golfo, il termine Agency descrive sia l'agente di commercio che il distributore o il franchisee. Nel principale Paese dell'area del Golfo - l'Arabia Saudita - i contratti di agenzia, di rappresentanza, di distribuzione commerciale e di franchising sono regolati dal Decreto M/11 del 1962, nonché dalla decisione n. 1897 del 1981 del Ministero del Commercio. Va, tuttavia, evidenziato che la normativa adottata in altri Paesi quali l'Oman, il Bahrein, gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, il Qatar, l'Iraq - in materia di requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione e di obbligatorietà della registrazione dei contratti - non si discosta particolarmente da quella in vigore in Arabia Saudita.
Al fine di svolgere la propria attività, l'agente/distributore - persona fisica o giuridica, purché con residenza o sede in loco -deve essere registrato presso il Ministero di Commercio e Industria. L'attività di intermediario commerciale è peraltro riservata ai cittadini arabi o alle società a capitale interamente arabo. Una volta sottoscritto, il contratto di agenzia/distribuzione deve essere registrato entro tre mesi (dall'agente/distributore) presso i medesimi uffici ministeriali. Di fatto le autorità locali pretendono e, dunque, verificano che la registrazione dei contratti di agenzia sia stata effettuata. L'obbligo di registrazione è, inoltre, condizione necessaria per l'accesso ai contratti in cui risultino coinvolte le autorità pubbliche, come nel caso di partecipazione a gare d'appalto per forniture e servizi a favore di enti pubblici o società partecipate da soggetti pubblici.
Nella pratica, le imprese italiane si vedono sovente sottoporre dai propri partner locali un modello di contratto corrispondente a quella raccomandato dal Ministero del Commercio e dell'Industria. L'uso di questo modello consente indubbiamente una maggior speditezza nella negoziazione e registrazione del rapporto. Nel caso si intenda accettare il contenuto di tale contratto, occorrerà esaminarne attentamente il contenuto e proporre le debite variazioni affinché le prestazioni reciproche risultino bilanciate. Non è, tuttavia, escluso che l'impresa italiana sottoponga una propria bozza di contratto e che si proceda di seguito alla sua registrazione senza inconvenienti.
Contenuto minimo del contratto
Al fine della registrazione occorre che il contratto con un intermediario arabo - sulla base del modello proposto dall'agente/distributore o dal preponente - dovrà presentare i requisiti minimi di legge:
* dati completi e nazionalità dei contraenti
* oggetto specifico del contratto (distinguendo tra promozione, rivendita e franchising)
* servizi/prodotti oggetto del contratto
* ambito territoriale
* diritti e obblighi delle parti
* obbligazioni di entrambe le parti sia l'una verso l'altra sia nei confronti del consumatore/utente finale del prodotto (con riferimento in particolare alla fornitura delle parti di ricambio e all'assistenza tecnica)
* durata del contratto, modalità di rinnovo e di risoluzione del rapporto contrattuale.
La registrazione del contratto rimane un onere esclusivo dell'agente: all'impresa italiana non viene addossata alcuna responsabilità in caso di omissione di quest'obbligo. Il gravame per l'azienda italiana è, invece, rappresentato dal fatto che nel caso di un'eventuale controversia con l'agente, questa non potrà nominare un nuovo intermediario nel territorio o, comunque, non gli sarà concesso di registrare il nuovo contratto, impedendogli di fatto di poter contrarre con le Pubbliche Amministrazioni. Viceversa essa potrà promuovere i propri prodotti attraverso un nuovo intermediario presso soggetti privati. In tale ultima ipotesi, viene riconosciuta la possibilità al nuovo agente di richiedere al Ministero di Commercio e Industria una registrazione temporanea, in attesa dell'esito della controversia con il precedente agente/distributore. Tale autorizzazione viene concessa agevolmente qualora l'agente sia in grado di dimostrare che i prodotti dell'impresa italiana incontrano il pubblico interesse.
Clausole del modello di contratto da revisionare
Dall'analisi del modello di contratto proposto dalle Autorità Pubbliche locali, reperibile on line, emergono alcune clausole alle quali il fabbricante italiano deve prestare particolare attenzione, evitando di accollarsi rischi e oneri eccessivamente gravosi. A titolo meramente esemplificativo, esaminiamo alcune previsioni riportate nel modello di contratto che andranno opportunamente revisionate dall'impresa italiana.
1 Nel caso del contratto di agenzia, spesso all'agente è consentito di stipulare contratti in nome e per conto del preponente, impegnando quest'ultimo verso soggetti terzi: sarà, viceversa, opportuno prevedere che il preponente si riservi la facoltà di decidere se accettare o meno gli ordinativi, cosi da evitare di trovarsi vincolato a richieste produttive alle quali non può dare seguito.
2 Al fabbricante viene imposto un obbligo di fornire i pezzi di ricambio dei prodotti per un tot di tempo a partire dalla risoluzione del contratto: occorre che l'impresa italiana si accolli l'obbligo della ricambistica per il solo periodo in cui sia effettivamente in grado di provvedervi.
3 Nel caso siano previsti specifichi obblighi per il preponente di vendere nel territorio assegnato all'agente esclusivamente prodotti che siano conformi alla legislazione locale applicabile, si consiglia di prevedere in capo all'agente un obbligo di informativa e aggiornamento circa la regolamentazione locale relativa al prodotto che si andrà a commercializzare.
4 Occorre esplicitare le giuste cause di risoluzione del contratto ed espungere da esso qualsiasi riferimento a eventuali obblighi di risarcimento a carico della parte che abbia risolto il contratto in presenza di tali giustificati motivi.
5 Si suggerisce di prestare particolare attenzione alla clausola sulla durata,
prevedendo termini temporali perentori.
Risoluzione del rapporto contrattuale
La legge rimette alla decisione delle Parti se inserire nel contratto una durata a termine con o senza possibilità di rinnovo. Al fine di evitare che l'impresa italiana si trovi comunque costretta ad accettare il rinnovo del contratto, in assenza di una valida ragione per interrompere il rapporto (quale un grave inadempimento posto in essere dall'intermediario), si consiglia di stipulare un contratto di agenzia a tempo determinato, che perda dunque di efficacia alla scadenza, fatta eventualmente salva la possibilità di rinegoziarne i termini.
Va rimarcato che nell'ipotesi di controversia - sia nel caso di naturale decorso del termine,
sia nel caso di risoluzione per giusta causa - l'impresa italiana non potrà comunque
nominare un nuovo intermediario e la registrazione del contratto risolto resterà ferma sin
tanto che la posizione economica dell'agente/distributore, nei confronti del fabbricante,
non sia stata risolta.
A seguito della risoluzione del rapporto, in ogni caso, l'impresa italiana avrà l'onere di
richiedere alle autorità locali la cancellazione della registrazione del contratto al fine di dare mandato a un nuovo intermediario.
Risoluzione delle controversie
La questione della legge applicabile e del foro competente/clausola arbitrale risulta,
invece, affrontata dal legislatore e nella prassi - nei vari Paesi sopra menzionati - in
maniera differente.
Non è sempre chiaro se e in che misura sia efficace la sottoposizione del contratto
ad una legge straniera, né se e con quale margine di libertà ci si possa discostare
dal modello di contratto raccomandato.
Si dovrà dunque verificare di volta in volta con riferimento alle singole nazioni e sarò
opportuno valutare se tali clausole vadano formulate:
* in un'ottica difensiva (agente che richiede il pagamento delle provvigioni)
* o in un'ottica di attacco (qualora il distributore non abbia ottemperato al proprio obbligo di pagamento della merce ricevuta). In tale ultima ipotesi sarà di fondamentale importanza predisporre delle condizioni generali di vendita e degli strumenti sicuri di pagamento che prevengano l'insorgere di contenziosi gravosi da gestire sul piano giudiziale.
Si osservi poi che l'aver ottenuto, per esempio, dal partner arabo l'accettazione in contratto di una legge applicabile e di un foro competente italiani non rappresenta necessariamente una panacea in caso di controversia:
* in primo luogo perché tali clausole potranno venir considerate inefficaci
* in secondo luogo perché una sentenza emessa da un tribunale italiano non verrà automaticamente riconosciuta nel paese straniero in cui si opera.
Per quanto concerne, infine, la clausola avente ad oggetto l'arbitrato - sebbene la stragrande maggioranza dei Paesi arabi abbiano siglato la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri - non si è ancora consolidata una prassi giurisprudenziale che ne confermi l'esecuzione automatica (senza, per esempio, una previa approvazione da parte di commissioni o organismi ad hoc), soprattutto se essi nonsiano stati emanati in una nazione appartenente all'Area del Golfo Persico.
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