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Presentazione del CONGRESSO E FIERA INTERNAZIONALE DI INFORMATICA 2013 a L’AVANA
Presentazione del CONGRESSO E FIERA INTERNAZIONALE DI INFORMATICA 2013 a L’AVANA 23 gennaio 2013 -Ore 11:00 Sede IILA: Via Giovanni Paisiello 24, Roma   L’Istituto Italo-Latino Americano e L’Ambasciata di Cuba in Italia hanno l’onore di invitare la S.V. alla presentazione della XV edizione dell’ evento, che si svolgerà dal 18 al 22 marzo 2013 nel Palazzo delle Convenzioni dell'Avana e nel padiglione fieristico PABEXPO a cura di Dott.ssa Isamary González Jover Consigliere Economico, Ambasciata di Cuba in Italia   Con la partecipazione di Dott.ssa. Florana Menéndez Rappresentante del Palazzo delle Convenzioni dell’Avana Prof. Stefano Gazziano ENEA - Unità Trasferimento Tecnologico Al termine della presentazione, le aziende e istituzioni interessate a partecipare alla Fiera potranno incontrare il Consigliere González, secondo la modalità del B2B.   Scheda di informazioni per la partecipazione alla Fiera   Si prega di voler confermare la partecipazione compilando la: Scheda di registrazione allegata
Crediti documentari: come preparare il documento di trasporto aereo
  Come preparare il documento di trasporto aereo nel rispetto delle condizioni del credito e delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme? Il documento di trasporto aereo è il documento che attesta l'esistenza di un contratto di trasporto stipulato fra il mittente/caricatore e il vettore aereo per il trasporto della merce ivi indicata dall'aeroporto di partenza a quello di arrivo in essa indicato. Il documento di trasporto aereo, di cui almeno un originale accompagna le merci, non è titolo negoziabile, ma solo di legittimazione, pertanto il destinatario finale delle merci per poter ritirare la merce non deve necessariamente presentare l'originale del documento, essendo sufficiente dimostrare al vettore di essere il legittimo avente diritto alla riconsegna. La lettera di vettura aerea (in inglese Air Waybill o AWB) - rilasciata all'atto della presa in consegna della merce - assume due differenti connotazioni a seconda del tipo di impiego: 1 "Master" AWB (MAWB) quando è emessa dal vettore o da un suo agente, anche denominata AWB 2 "House" AWB (HAWB) per spedizioni consolidate, ossia spedizioni che hanno in comune l'aeroporto di partenza e quello di arrivo e che vengono raggruppate al fine di ottenere vantaggi tariffari, è emessa da uno spedizioniere che organizza le spedizioni aeree per conto dei propri clienti, facendo da tramite con i diversi vettori. UCP 600, ICCL e UCP 600 ICC dedicano all'Air Transport Document l'art. 23. Al punto a. i. tale articolo recita: An air transport document, however named, must appear to indicate the name of the carrier and be signed by: * the carrier, or * a named agent for or on behalf of the carrier. Any signature by the carrier or agent must be identified as that of the carrier or agent. Any signature by an agent must indicate that the agent has signed for or on behalf of the carrier. Il documento di trasporto aereo, per essere ritenuto conforme nell'ambito di un credito documentario può essere denominato in qualsiasi modo e dunque sia come House Air Waybill (HAWB) che come Master Air Waybill (MAWB) o altrimenti denominato, deve indicare il nome del carrier e deve essere firmato dallo stesso carrier o da un agente che firma per o per conto del carrier (tali soggetti si devono qualificare e la firma dell'agente deve indicare che l'agente stesso firma per o per conto del carrier). Ad esempio, se nel corpo del documento è indicato: Carrier is: Alitalia Cargo una firma sarà ritenuta valida se riportata con una delle seguenti indicazioni: * Alitalia Cargo as Carrier * Freight Forwarder as agent for carrier Alitalia Cargo * Freight Forwarder on behalf of carrier Alitalia Cargo dove per Freight Forwarder si intende un qualsiasi spedizioniere che agisce come agente del vettore. Il punto a. ii dello stesso articolo riporta quanto segue: Indicate that the goods have been accepted for carriage. Pertanto è necessario, affinché il documento sia ritenuto conforme, che nel corpo sia riportata l'indicazione che la merce è stata accettata per il trasporto. Il punto a. iii riporta quanto segue: Indicate the date of issuance. This date will be deemed to be the date of shipment unless the air transport document contains a specific notation of the actual date of shipment, in which case the date stated in the notation will be deemed to be the date of shipment. Any other information appearing on the air transport document relative to the flight number and date will not be considered in determining the date of shipment. Il documento di trasporto aereo deve indicare una data di emissione che sarà considerata come data di spedizione a meno che il documento non riporti una specifica indicazione sulla effettiva data del volo che sarà considerata data di spedizione. Ulteriori indicazioni sul documento riportanti la data e il numero del volo non saranno prese in considerazione per determinare la data di spedizione. Il punto a. iv riporta quanto segue: Indicate the airport of departure and the airport of destination stated in the credit. Dunque il documento di trasporto aereo deve riportare gli aeroporti di partenza e di destinazione indicati nel credito. Il punto a. v riporta che il documento di trasporto aereo deve essere the original for consignor or shipper, even if the credit stipulates a full set of originals.. E' pertanto necessario presentare l'originale per il mittente/speditore/caricatore. Il documento di trasporto aereo, inoltre, come indica il punto a. vi deve riportare i termini e le condizioni del trasporto o far riferimento a una fonte esterna riportante tali termini e il cui contenuto non sarà esaminato dalle banche. Il punto c. i ci segnala che un documento di trasporto aereo può indicare che la merce sarà o potrà essere trasbordata a patto che l'intero trasporto sia coperto by one and the same documento di trasporto. Il punto c. ii riporta che un documento di trasporto aereo indicante che il trasbordo avrà o potrà aver luogo è accettabile anche se il credito vieta il trasbordo e pertanto, se si intende evitare il trasbordo, bisogna riportare nel credito la non applicabilità di tale disposizione. Al fine di produrre un documento di trasporto aereo conforme, bisogna rispettare anche le indicazioni dell'art. 14 UCP 600 ICC che riporta i Criteri generali per l'esame dei documenti. * L'art. 14, al punto e) recita quanto segue: Nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci, dei servizi o di altre prestazioni, se riportata, può essere fatta utilizzando espressioni generiche che non siano incompatibili con la descrizione del credito. * Viene inoltre precisato, al punto j), che non è necessaria l'esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario o dell'ordinante tra i documenti presentati e ciò che è riportato nel credito documentario, ma devono indicare lo stesso Paese che appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito. Tutti gli elementi di contatto (nr. telefono, telefax ecc.) quando fanno parte dell'indirizzo del beneficiario o dell'ordinante non saranno presi in considerazione. Tali elementi di contatto devono però essere riportati nelle caselle consignee o nell'ambito del notify party quando è necessario presentare un documento di trasporto disciplinato dagli articoli dal 19 al 25 UCP 600 e dunque anche nel documento di trasporto aereo. * L'art. 14 al punto k), infine, segnala che il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito e ciò, evidentemente, vale anche per il documento di trasporto aereo. Il punto di vista delle ISBP 681 ICC Di seguito si riportano ulteriori indicazioni - non esaustive - in merito alla corretta impostazione del documento di trasporto aereo in riferimento a quanto indicato nei paragrafi 134 - 156 della pubblicazione ISBP 681 ICC: * Se un credito richiede la presentazione di un documento di trasporto aereo relativo a una spedizione da aeroporto ad aeroporto, si applica l'art. 23 UCP 600 ICC * Se un credito richiede la presentazione di un airway bill o di un air consignement note o similari, si applica l'art. 23 UCP 600 ICC * Se il credito stabilisce che House air waybill is acceptable o Freight Forwarder's air waybill is acceptable o indicazioni similari, il documento di trasporto aereo può essere firmato da un freight forwarder in quanto tale senza la necessità di qualificarsi e in questo caso non è necessario indicare il nome del carrier * E' possibile identificare gli aeroporti di partenza e di destinazione con i relativi codici IATA * Se il credito indica, a titolo di esempio, come aeroporto di partenza e/o di destinazione Any italian airport, il documento di trasporto deve indicare l'aeroporto di effettiva spedizione o destinazione * Se il credito non stabilisce un notify party, i relativi campi possono essere vuoti o completati in altro modo, ma comunque non possono riportare indicazioni in contrasto con il credito * Spedizioni su più aerei anche se in partenza dallo stesso aeroporto nella stessa data si intendono spedizioni parziali * Le correzioni e le alterazioni su un documento di trasporto aereo devono essere autenticate dal carrier o uno dei suoi agenti, qualificandosi * Le copie del documento di trasporto non necessitano di firma del carrier o dell'agente né dell'autenticazione delle correzioni o delle alterazioni eventualmente fatte nell'originale * E' sufficiente riportare gli importi delle charges nei rispettivi campi del documento (Freight prepaid o Freight to collect) per rispettare le rispettive indicazioni richieste dal credito * Non è accettabile un documento di trasporto aereo che dichiara espressamente lo stato difettoso delle merci o dell'imballaggio * Non è necessario, da parte dello shipper, firmare nella casella Signature of shipper or his agent a meno che non sia richiesto dal credito. Si segnala anche che, qualora il credito chiedesse un documento di trasporto aereo consigned to the order of xxx, sarebbe comunque valida l'indicazione consigned to xxx, in quanto il documento di trasporto in esame non è un documento negoziabile. Conclusioni Da quanto segnalato appare evidente che, se un credito richiede un documento di trasporto aereo intestato all'applicant, il beneficiario perde ogni controllo sulla merce, in quanto il documento di trasporto aereo non è negoziabile, né rappresentativo delle merci ivi indicate. Da ciò la stringente necessità di conoscere le disposizioni normative per produrre documenti conformi evitando di ritrovarsi, come beneficiari, nella spiacevole situazione di non controllare la merce, nel frattempo consegnata al cliente, e documenti discordanti in banca. La soluzione - peraltro spesso utilizzata - di intestare il documento alla banca, seppur efficace, è, ad avviso di chi scrive, non congrua visto che la relativa gestione documentale del credito richiede spesso tempi lunghi in netto e palese contrasto con la natura del trasporto aereo. La preparazione del documento di trasporto aereo richiede, come per tutti i documenti, puntuale attenzione degli operatori coordinandosi opportunamente col soggetto emittente. Newsletter n. 146 - 13 dicembre 2012 www.newsmercati.com          
Garanzie bancarie internazionali: come evitare l’escussione abusivain Francia, Germania e Inghilterra
Al fine di prevenire l'escussione abusiva o fraudolenta di una garanzia bancaria autonomaè consigliabile optare per le garanzie condizionate alla presentazione di documenti cheprovino l'adempimento del beneficiario evitando quelle a prima richiesta.   Il contratto autonomo di garanzia costituisce la forma di garanzia bancaria piùutilizzata nella prassi commerciale internazionale, salvo nei casi in cui i singoli ordinamentinon consentano, o non riconoscano, la struttura autonoma riconducendo la forma giuridicaalla garanzia accessoria di tipo fideiussorio.   Il carattere autonomo comporta l'impossibilità, per la banca garante, di poter sollevareeccezioni in merito al rapporto garantito e conseguentemente il rischio che ilbeneficiario di una garanzia autonoma ne richieda indebitamente l'escussione èelevato, in particolar modo quando la garanzia prevede l'escussione a prima domandasenza la presentazione di ulteriori documenti (magari previsti con il preciso scopo difornire la prova dell'inadempimento del garantito).   Qualora il beneficiario in malafede (consapevole che l'evento previsto dalla garanzianon si è verificato) richieda dolosamente l'escussione della garanzia, il pagamentodovrebbe essere considerato indebito, ma non sempre questo accade per mancanzadi conoscenza degli strumenti da utilizzare.
Fare affari a Dubai attraverso una società costituita in Free Zone
In base ad una recente legge, le società costituite in Free Zone possono oggi operareanche sul territorio mainland di Dubai attraverso una loro filiale, anche se è necessarioverificare se l'attività svolta sia ammessa dal Ministero dell'Economia di Dubai.   A Dubai, tutte le attività economiche svolte di fuori delle aree di zona franca (Free Zone)sono regolate dal dipartimento dello sviluppo economico DED. Il DED è l'organogovernativo responsabile del rilascio delle licenze necessarie per svolgere attivitàeconomiche sul territorio di Dubai; territorio che viene definito mainland per contrapporloa quello delle Free Zone.   Nel tentativo di facilitare il business a Dubai, il DED ha aggiornato i propri regolamentiinterni al fine di poter operare come l'unico centro deputato al rilascio delle licenzeeconomiche (c.d. one stop shop).   Il DED può ora fornire i propri servizi in modo rapido ed efficiente, senza essereeccessivamente burocratico, tanto da porsi in competizione con la maggior parte delleFree Zone, famose per offrire all'investitore straniero un ambiente accogliente e benorganizzato per lo svolgimento del business.    
IntFormatevi: Export Credit Risk Management, come incassare senza rischi
Si svolgerà il prossimo 12 dicembre presso l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane, il seminario “Export Credit Risk Management: come incassare senza rischi”, realizzato da SprintLazio, in collaborazione con Sviluppo Lazio, ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Unioncamere Lazio e BIC Lazio, questi ultimi in qualità di partner della rete EEN – Enterprise Europe Network.
IntFormatevi: Contrattualistica internazionale e condizioni generali di vendita
Si svolgerà il prossimo 4 dicembre presso l’Incubatore ITech di BIC Lazio (Via Giacomo Peroni, 442-444 Roma) il seminario “Contrattualistica internazionale e condizioni generali di vendita”, realizzato da SprintLazio in collaborazione con Sviluppo Lazio, ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Unioncamere Lazio e BIC Lazio, questi ultimi in qualità di partner della rete EEN – Enterprise Europe Network.
IMPORT SHOP BERLIN – Fiera internazionale per articoli da regalo e artigianato
La Camera di Commercio Italiana per la Germania (CCIG) organizza anche nel 2013 il PADIGLIONE ITALIA alla Fiera Internazionale IMPORT SHOP BERLIN (13 -17 novembre 2013). Le istituzioni che promuovono le imprese italiane, così come gli artigiani e produttori di specialità enogastronomiche sono invitati a partecipare con stand collettivi oppure singoli.   IMPORT SHOP BERLIN è la fiera al consumo per l’artigianato e i prodotti gastronomici da tutto il mondo. La fiera è organizzata nei seguenti padiglioni tematici:   PADIGLIONE ITALIA NATURAL LIVING (prodotti ecologici di qualità, offerta wellness e offerta salute) ART STYLE (arte, moda e gioielleria da design, complementi d’arredo) WINTER AT HOME (idee per la casa e idee regalo per il Natale).   La Fiera mette in vetrina i seguenti principali settori merceologici: abbigliamento, tessuti per la casa, prodotti in cuoio, accessori, mobilia, tappeti, ceramiche, bigiotteria, cosmetica naturale, moda ecologica, finiture per l’abitare ecologico, prodotti per il benessere, prodotti enogastronomici di qualità.   Per un’immediata ricognizione delle esposizioni, si rinvia al video http://www.itkam.org/IT/video.aspx?id=807.   IMPORT SHOP BERLIN è la localizzazione ideale per un pubblico di visitatori interessato ad acquistare articoli regionali e prodotti di qualità, e attento al vivere ecologico. La data di svolgimento della fiera, prima delle festività natalizie, rende IMPORT SHOP BERLIN un appuntamento da non mancare per presentare articoli da regalo e articoli dell’artigianato di qualità.   Per ulteriori informazioni:   Camera di Commercio Italiana per la Germania, Ufficio di Berlino Astrid Steuerwald, Tel.: +49 (0)30 24310420, E-Mail: asteuerwald@itkam.org Vincenza D’Ambrogio, Tel.: +49 (0)30 24310430, E-Mail vdambrogio@itkam.org